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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12480/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 12480/2021
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI INGRASCÌ e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANTONINO CIAVOLA, elettivamente domiciliato in VIA ALDEBARAN 9, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. CRISTIAN CHILLEMI, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO CRISPI 177, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12480/2021
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 7 marzo 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
La domanda proposta da è fondata per le motivazioni di seguito illustrate. Parte_1
A
Il complessivo contenuto delle difese rassegnate dalle parti esige un preliminare inquadramento del negozio fiduciario.
Il fenomeno fiduciario consiste in un'operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.
Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti.
Innanzitutto, perché l'investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia - come nel caso da cui è sorta la presente controversia, per quanto si dirà nel prosieguo - mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante.
In secondo luogo, perché il negozio fiduciario risponde ad una molteplicità di funzioni, di pratici intenti, essendo diversi i tipi di interessi che possono sorreggere l'operazione: ad esempio, nella fiducia cum amico la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore trasferimento della titolarità, allo stesso fiduciante o a un terzo;
nella fiducia cum creditore, invece, il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore, e l'interesse del fiduciante è trasferire la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, con l'impegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante, se questi adempie regolarmente al proprio debito (Cass. Sez. Un. 6459/2020).
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R.G.A.C. 12480/2021
Non mancano in giurisprudenza posizioni differenti sulla natura giuridica del negozio fiduciario, che spaziano dal negozio indiretto (un negozio, cioè, con cui le parti perseguono risultati diversi da quelli tipicamente propri del negozio impiegato, e corrispondenti a quelli di un negozio diverso: in tal senso, il negozio fiduciario rientrerebbe nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta:
Cass. 23093/2019) alla pluralità di negozi connessi da una comune congruenza funzionale ovvero da un'unica finalità economica (sicché nel rapporto fiduciario si avrebbe il concorso di due negozi, l'uno di disposizione e l'altro che è anche causa del primo, di obbligazione, i quali sono distinti, pur se collegati, e non fusi unitariamente: Cass. 17785/2015), sino a sostenere che qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprende l'intera operazione e la connota di una causa unitaria, vale a dire quella di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere realizzati diversi negozi giuridici, che a seconda dei casi e degli obiettivi che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare, possono essere diversi sia nel numero che nella tipologia (Cass. 10633/2014).
B
Ciò premesso e venendo al caso in esame, sostiene che: Parte_1
1) la metà indivisa del fabbricato ed annesso terreno siti in Piazza Armerina, contrada
RI (censiti al locale catasto al foglio 39, particella 360 ed al foglio 39, particelle
192, 236 e 359);
2) la metà indivisa del terreno con annesso pozzo trivellato sito in Piazza Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 649 e 650);
3) la metà indivisa del terreno sito in Piazza Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 462) e della quota di 2/6 del terreno sito in Piazza
Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 360 ed al foglio 39, particelle 246, 455, 463 e 464);
4) la metà indivisa del terreno sito in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele 359-361
(censito al locale catasto al foglio 15, particelle 1821, 1823, 1824, 1825 e 1827), del fabbricato ubicato al civico 357 della medesima via (distinto al locale catasto al foglio
14, particelle 1617, 1620, 1622, subalterno 2 e particella 1626, subalterno 3) e del fabbricato ivi ubicato al civico 355-357 (censito al locale catasto al foglio 14, particella
1622, subalterno 3; particelle 1625 e 1626, subalterno 4; particella 1626, subalterno 2)
5) la metà indivisa del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele 392 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4095, subalterno 1; particella 4094, subalterno 1; particella 4447, subalterno 3) e del terreno ivi ubicato al civico 394 della medesima via, distinto al locale catasto al foglio 15, particelle 980 e 14;
6) la metà indivisa del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele 321 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 5036, subalterno 8);
7) la quota di un terzo indiviso degli immobili ubicati nella palazzina B del complesso
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edilizio ” di via Sottotenente Ferlito 24 in Acicastello (censiti al locale catasto Pt_2 al foglio 12, particella 800, subalterni 5 e 8) e la quota di un nono indiviso del terreno sito nel territorio del Comune di Acicastello, contrada LA (censito al locale catasto al foglio 11, particella 429);
8) la metà indivisa degli immobili siti in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele 389 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4447, subalterno 4) ed in corso Vittorio
Emanuele 337-339 (censiti al locale catasto al foglio 14, particella 1342, subalterni 3 e
4);
9) la metà indivisa del terreno ubicato nel territorio del Comune di Piazza Armerina, contrada RI, censito al locale catasto al foglio 39, particelle 350 e 352;
10) la piena proprietà dell'immobile sito in Catania, viale Africa 152 (censito al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 14) e la quota indivisa di 6/9 dell'immobile ivi sito e con accesso dal civico 130, distinto al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 67;
11) la piena proprietà dell'immobile sito in Acicastello, frazione Cannizzaro, via
Sottotenente Ferlito 19, censito al locale catasto al foglio 12, particella 800, subalterno
3, vennero tutte acquistate con denaro proprio dell'attore e fiduciariamente intestate alla convenuta
(e coniuge del in regime di separazione dei beni) senza che la stessa Pt_1 Controparte_1 ottemperasse poi all'obbligo - di cui al suddetto pactum fiduciae - di trasferire al consorte la proprietà di tutti i superiori cespiti.
Prova di tali allegazioni sarebbe rintracciabile, in primo luogo, nella scrittura privata del 15 luglio 2021, sottoscritta dalla parte convenuta, nella quale la stessa dichiarò che gli immobili descritti al superiore punto 10) eran stati acquistati con denaro del marito e ristrutturati sempre a spese di quest'ultimo, e, per quanto intestati alla convenuta, non erano mai stati realmente di sua proprietà, tant'è che la stessa ivi s'impegno “[…] a trasferire la formale proprietà dell'immobile de quo all'Avv.
entro e non oltre il 30.09.2021 […]” (cfr. doc. 1 di parte attrice). Parte_1
Militerebbe, a sostegno delle allegazioni attoree, anche la scrittura firmata dalla convenuta in data 18 luglio 2021, nella quale la stessa afferma che la metà indivisa, a lei intestata, di tutti gli immobili siti in Barrafranca e Piazza Armerina (di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, e 9) è, in realtà, di proprietà del Giunta “[…] perché acquistati con denaro di sua esclusiva provenienza […]”, e che anche la quota - sempre alla medesima intestata - dell'immobile meglio descritto al superiore punto 7) “[…] è […] di proprietà esclusiva del predetto […]”; inoltre, con la medesima scrittura la CP_1 si obbligò “[…] a trasferire la proprietà degli immobili supra richiamati al marito Parte_1 entro e non oltre il 30.9.21 […]” (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Parte convenuta, nel non contestare di aver firmato tali dichiarazioni, sostiene che il suo consenso rispetto a tali atti sarebbe stato estorto con violenza.
Senonché, delle presunte minacce perpetrate dall'attore all'indirizzo della convenuta (e, in verità, allegate da quest'ultima piuttosto genericamente, senza nemmeno che sia stata offerta una
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qualche descrizione dei dettagli di spazio e tempo che avrebbero caratterizzato tali comportamenti) non è emersa prova alcuna all'esito dell'istruttoria processuale, essendo in realtà ragionevole ipotizzare che le tensioni ed i diverbi all'occorrenza intercorsi tra i coniugi siano piuttosto riconducibili alla progressiva rottura dei rapporti personali tra gli stessi, sfociata – non a caso – nel procedimento di separazione tuttora pendente tra gli odierni contendenti.
Da qui, il rigetto della domanda riconvenzionale di annullamento formulata da parte convenuta.
Non è poi condivisibile la ricostruzione, dal punto di vista giuridico, della fattispecie come prospettata dalla nelle proprie difese – il riferimento va, in particolare, alle allegazioni di cui a CP_1 pagg.
2-3 della memoria ex art. 183, co. VI, 1) c.p.c. di parte convenuta, secondo le quali dovrebbe parlarsi, nel caso di specie, non di patto fiduciario, bensì di simulazione relativa soggettiva.
È la stessa in realtà, ad affermare ivi che “[…] rientra nel patto fiduciario il negozio CP_1 attraverso cui un determinato bene viene realmente acquistato dal fiduciario con denaro del fiduciante (interposizione “reale”), al quale, in base ad un accordo, detto bene dovrà essere, in un secondo momento, ritrasferito […]”: tale è, del resto, ciò che è accaduto con riguardo ai beni immobili meglio descritti ai superiori punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, avuto riguardo alla documentazione prodotta da parte attrice.
Infatti, sia la scrittura pacificamente firmata dalla convenuta in data 15 luglio 2021 che quella dalla medesima parimenti sottoscritta in data 18 luglio 2021 integrano, a ben vedere, dichiarazioni unilaterali scritte dal fiduciario ( e ricognitive dell'intestazione fiduciaria degli Controparte_1 immobili ivi indicati, e promissive del loro ritrasferimento al fiduciante ( : esse, in Parte_1 particolare, non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, hanno soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante - destinatario della contra se pronuntiatio - dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume sino a prova contraria (Cass. Sez. Un. 6459/2020).
Così opinando – e ferma, per le motivazioni sopra esposte, la piena validità ed efficacia delle suddette dichiarazioni -, l'attore è dispensato dall'onere di provare il sottostante rapporto fiduciario, la cui esistenza dev'essere presunta dal Tribunale, non avendo la parte convenuta offerto adeguata prova contraria.
Non deve poi trarre in inganno l'oggetto (immobiliare) del menzionato patto in relazione a presunti obblighi di forma nella stipula dello stesso: infatti, per un accordo di tal genere, che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi esplicantesi esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario (Cass. Sez. Un. 6459/2020) – in relazione, per quanto sopra detto, a tutti i beni immobili descritti ai superiori punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
La domanda attorea è inoltre fondata anche con riguardo al diritto di proprietà dell'immobile sito in Acicastello, frazione Cannizzaro, via Sottotenente Ferlito 19, censito al locale catasto al foglio
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12, particella 800, subalterno 3.
Il testimone (non parente delle parti e disinteressata all'esito del giudizio) ha Tes_1 confermato quanto sostenuto dal Giunta in relazione all'intestazione fiduciaria dell'immobile di cui sopra alla con correlativo obbligo “[…] ad un'eventuale retrocessione del bene all'attore su CP_1 sua richiesta […]” (cfr. verbale d'udienza dell'8 novembre 2024): tali dichiarazioni possono essere ritenute pienamente attendibili perché rese da un professionista legale che ha intrattenuto rapporti amicali di lungo corso con entrambi i contendenti e che prestò consiglio professionale a questi ultimi proprio in relazione a tale questione.
C
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni e constatandosi l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di cui al menzionato patto fiduciario, deve accogliersi la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento di tutti gli immobili di seguito indicati - gravante sul fiduciario ed a favore del fiduciante - e trasferirsi Controparte_1 Parte_1
1) la metà indivisa della proprietà del fabbricato ed annesso terreno siti in Piazza Armerina, contrada RI (censiti al locale catasto al foglio 39, particella 360 ed al foglio 39, particelle 192, 236 e 359);
2) la metà indivisa della proprietà del terreno con annesso pozzo trivellato sito in Piazza
Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 649 e 650);
3) la metà indivisa della proprietà del terreno sito in Piazza Armerina, contrada RI
(censito al locale catasto al foglio 39, particella 462) e della quota di 2/6 del terreno sito in Piazza Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella
360 ed al foglio 39, particelle 246, 455, 463 e 464);
4) la metà indivisa della proprietà del terreno sito in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele
359-361 (censito al locale catasto al foglio 15, particelle 1821, 1823, 1824, 1825 e
1827), del fabbricato ubicato al civico 357 della medesima via (distinto al locale catasto al foglio 14, particelle 1617, 1620, 1622, subalterno 2 e particella 1626, subalterno 3) e del fabbricato ivi ubicato al civico 355-357 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 1622, subalterno 3; particelle 1625 e 1626, subalterno 4; particella 1626, subalterno 2)
5) la metà indivisa della proprietà del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 392 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4095, subalterno 1; particella 4094, subalterno 1; particella 4447, subalterno 3) e del terreno ivi ubicato al civico 394 della medesima via, distinto al locale catasto al foglio 15, particelle 980 e 14;
6) la metà indivisa della proprietà del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 321 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 5036, subalterno 8);
7) la quota di un terzo indiviso della proprietà degli immobili ubicati nella palazzina B del complesso edilizio ” di via Sottotenente Ferlito 24 in Acicastello (censiti al Pt_2
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locale catasto al foglio 12, particella 800, subalterni 5 e 8) e la quota di un nono indiviso del terreno sito nel territorio del Comune di Acicastello, contrada LA (censito al locale catasto al foglio 11, particella 429);
8) la metà indivisa della proprietà degli immobili siti in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 389 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4447, subalterno 4) ed in corso Vittorio Emanuele 337-339 (censiti al locale catasto al foglio 14, particella 1342, subalterni 3 e 4);
9) la metà indivisa della proprietà del terreno ubicato nel territorio del Comune di Piazza
Armerina, contrada RI, censito al locale catasto al foglio 39, particelle 350 e 352;
10) la piena proprietà dell'immobile sito in Catania, viale Africa 152 (censito al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 14) e la quota indivisa di 6/9 dell'immobile ivi sito e con accesso dal civico 130, distinto al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 67;
11) la piena proprietà dell'immobile sito in Acicastello, frazione Cannizzaro, via Sottotenente Ferlito 19, censito al locale catasto al foglio 12, particella 800, subalterno
3,
a favore dell'attore, tenendo così la presente sentenza luogo degli effetti del contratto non concluso.
III
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta ogni domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
2. accoglie la domanda proposta da di esecuzione specifica dell'obbligo di Parte_1 trasferimento di cui al patto fiduciario meglio descritto in parte motiva e, per l'effetto, trasferisce:
a. la metà indivisa della proprietà del fabbricato ed annesso terreno siti in Piazza Armerina, contrada RI (censiti al locale catasto al foglio 39, particella 360 ed al foglio 39, particelle 192, 236 e 359);
b. la metà indivisa della proprietà del terreno con annesso pozzo trivellato sito in Piazza
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Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 649 e 650);
c. la metà indivisa della proprietà del terreno sito in Piazza Armerina, contrada RI
(censito al locale catasto al foglio 39, particella 462) e della quota di 2/6 del terreno sito in Piazza Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 360 ed al foglio 39, particelle 246, 455, 463 e 464);
d. la metà indivisa della proprietà del terreno sito in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele
359-361 (censito al locale catasto al foglio 15, particelle 1821, 1823, 1824, 1825 e
1827), del fabbricato ubicato al civico 357 della medesima via (distinto al locale catasto al foglio 14, particelle 1617, 1620, 1622, subalterno 2 e particella 1626, subalterno 3) e del fabbricato ivi ubicato al civico 355-357 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 1622, subalterno 3; particelle 1625 e 1626, subalterno 4; particella 1626, subalterno 2)
e. la metà indivisa della proprietà del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 392 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4095, subalterno 1; particella 4094, subalterno 1; particella 4447, subalterno 3) e del terreno ivi ubicato al civico 394 della medesima via, distinto al locale catasto al foglio 15, particelle 980 e 14;
f. la metà indivisa della proprietà del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 321 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 5036, subalterno 8);
g. la quota di un terzo indiviso della proprietà degli immobili ubicati nella palazzina B del complesso edilizio ” di via Sottotenente Ferlito 24 in Acicastello (censiti al Pt_2 locale catasto al foglio 12, particella 800, subalterni 5 e 8) e la quota di un nono indiviso del terreno sito nel territorio del Comune di Acicastello, contrada LA (censito al locale catasto al foglio 11, particella 429);
h. la metà indivisa della proprietà degli immobili siti in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 389 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4447, subalterno 4) ed in corso Vittorio Emanuele 337-339 (censiti al locale catasto al foglio 14, particella 1342, subalterni 3 e 4);
i. la metà indivisa della proprietà del terreno ubicato nel territorio del Comune di Piazza
Armerina, contrada RI, censito al locale catasto al foglio 39, particelle 350 e 352;
j. la piena proprietà dell'immobile sito in Catania, viale Africa 152 (censito al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 14) e la quota indivisa di 6/9 dell'immobile ivi sito e con accesso dal civico 130, distinto al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 67;
k. la piena proprietà dell'immobile sito in Acicastello, frazione Cannizzaro, via Sottotenente Ferlito 19, censito al locale catasto al foglio 12, particella 800, subalterno 3, da a Controparte_1 Parte_1
3. condanna a rimborsare a le spese di lite e di mediazione, che Controparte_1 Parte_1
8 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12480/2021
si liquidano in € 545,00 per anticipazioni, € 8.152,00 per compenso, oltre rimborso forfetario,
i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 9 luglio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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III Sezione Civile
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R.G.A.C. 12480/2021
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI INGRASCÌ e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANTONINO CIAVOLA, elettivamente domiciliato in VIA ALDEBARAN 9, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. CRISTIAN CHILLEMI, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO CRISPI 177, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12480/2021
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 7 marzo 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
La domanda proposta da è fondata per le motivazioni di seguito illustrate. Parte_1
A
Il complessivo contenuto delle difese rassegnate dalle parti esige un preliminare inquadramento del negozio fiduciario.
Il fenomeno fiduciario consiste in un'operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.
Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti.
Innanzitutto, perché l'investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia - come nel caso da cui è sorta la presente controversia, per quanto si dirà nel prosieguo - mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante.
In secondo luogo, perché il negozio fiduciario risponde ad una molteplicità di funzioni, di pratici intenti, essendo diversi i tipi di interessi che possono sorreggere l'operazione: ad esempio, nella fiducia cum amico la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore trasferimento della titolarità, allo stesso fiduciante o a un terzo;
nella fiducia cum creditore, invece, il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore, e l'interesse del fiduciante è trasferire la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, con l'impegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante, se questi adempie regolarmente al proprio debito (Cass. Sez. Un. 6459/2020).
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12480/2021
Non mancano in giurisprudenza posizioni differenti sulla natura giuridica del negozio fiduciario, che spaziano dal negozio indiretto (un negozio, cioè, con cui le parti perseguono risultati diversi da quelli tipicamente propri del negozio impiegato, e corrispondenti a quelli di un negozio diverso: in tal senso, il negozio fiduciario rientrerebbe nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta:
Cass. 23093/2019) alla pluralità di negozi connessi da una comune congruenza funzionale ovvero da un'unica finalità economica (sicché nel rapporto fiduciario si avrebbe il concorso di due negozi, l'uno di disposizione e l'altro che è anche causa del primo, di obbligazione, i quali sono distinti, pur se collegati, e non fusi unitariamente: Cass. 17785/2015), sino a sostenere che qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprende l'intera operazione e la connota di una causa unitaria, vale a dire quella di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere realizzati diversi negozi giuridici, che a seconda dei casi e degli obiettivi che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare, possono essere diversi sia nel numero che nella tipologia (Cass. 10633/2014).
B
Ciò premesso e venendo al caso in esame, sostiene che: Parte_1
1) la metà indivisa del fabbricato ed annesso terreno siti in Piazza Armerina, contrada
RI (censiti al locale catasto al foglio 39, particella 360 ed al foglio 39, particelle
192, 236 e 359);
2) la metà indivisa del terreno con annesso pozzo trivellato sito in Piazza Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 649 e 650);
3) la metà indivisa del terreno sito in Piazza Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 462) e della quota di 2/6 del terreno sito in Piazza
Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 360 ed al foglio 39, particelle 246, 455, 463 e 464);
4) la metà indivisa del terreno sito in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele 359-361
(censito al locale catasto al foglio 15, particelle 1821, 1823, 1824, 1825 e 1827), del fabbricato ubicato al civico 357 della medesima via (distinto al locale catasto al foglio
14, particelle 1617, 1620, 1622, subalterno 2 e particella 1626, subalterno 3) e del fabbricato ivi ubicato al civico 355-357 (censito al locale catasto al foglio 14, particella
1622, subalterno 3; particelle 1625 e 1626, subalterno 4; particella 1626, subalterno 2)
5) la metà indivisa del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele 392 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4095, subalterno 1; particella 4094, subalterno 1; particella 4447, subalterno 3) e del terreno ivi ubicato al civico 394 della medesima via, distinto al locale catasto al foglio 15, particelle 980 e 14;
6) la metà indivisa del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele 321 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 5036, subalterno 8);
7) la quota di un terzo indiviso degli immobili ubicati nella palazzina B del complesso
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12480/2021
edilizio ” di via Sottotenente Ferlito 24 in Acicastello (censiti al locale catasto Pt_2 al foglio 12, particella 800, subalterni 5 e 8) e la quota di un nono indiviso del terreno sito nel territorio del Comune di Acicastello, contrada LA (censito al locale catasto al foglio 11, particella 429);
8) la metà indivisa degli immobili siti in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele 389 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4447, subalterno 4) ed in corso Vittorio
Emanuele 337-339 (censiti al locale catasto al foglio 14, particella 1342, subalterni 3 e
4);
9) la metà indivisa del terreno ubicato nel territorio del Comune di Piazza Armerina, contrada RI, censito al locale catasto al foglio 39, particelle 350 e 352;
10) la piena proprietà dell'immobile sito in Catania, viale Africa 152 (censito al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 14) e la quota indivisa di 6/9 dell'immobile ivi sito e con accesso dal civico 130, distinto al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 67;
11) la piena proprietà dell'immobile sito in Acicastello, frazione Cannizzaro, via
Sottotenente Ferlito 19, censito al locale catasto al foglio 12, particella 800, subalterno
3, vennero tutte acquistate con denaro proprio dell'attore e fiduciariamente intestate alla convenuta
(e coniuge del in regime di separazione dei beni) senza che la stessa Pt_1 Controparte_1 ottemperasse poi all'obbligo - di cui al suddetto pactum fiduciae - di trasferire al consorte la proprietà di tutti i superiori cespiti.
Prova di tali allegazioni sarebbe rintracciabile, in primo luogo, nella scrittura privata del 15 luglio 2021, sottoscritta dalla parte convenuta, nella quale la stessa dichiarò che gli immobili descritti al superiore punto 10) eran stati acquistati con denaro del marito e ristrutturati sempre a spese di quest'ultimo, e, per quanto intestati alla convenuta, non erano mai stati realmente di sua proprietà, tant'è che la stessa ivi s'impegno “[…] a trasferire la formale proprietà dell'immobile de quo all'Avv.
entro e non oltre il 30.09.2021 […]” (cfr. doc. 1 di parte attrice). Parte_1
Militerebbe, a sostegno delle allegazioni attoree, anche la scrittura firmata dalla convenuta in data 18 luglio 2021, nella quale la stessa afferma che la metà indivisa, a lei intestata, di tutti gli immobili siti in Barrafranca e Piazza Armerina (di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, e 9) è, in realtà, di proprietà del Giunta “[…] perché acquistati con denaro di sua esclusiva provenienza […]”, e che anche la quota - sempre alla medesima intestata - dell'immobile meglio descritto al superiore punto 7) “[…] è […] di proprietà esclusiva del predetto […]”; inoltre, con la medesima scrittura la CP_1 si obbligò “[…] a trasferire la proprietà degli immobili supra richiamati al marito Parte_1 entro e non oltre il 30.9.21 […]” (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Parte convenuta, nel non contestare di aver firmato tali dichiarazioni, sostiene che il suo consenso rispetto a tali atti sarebbe stato estorto con violenza.
Senonché, delle presunte minacce perpetrate dall'attore all'indirizzo della convenuta (e, in verità, allegate da quest'ultima piuttosto genericamente, senza nemmeno che sia stata offerta una
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qualche descrizione dei dettagli di spazio e tempo che avrebbero caratterizzato tali comportamenti) non è emersa prova alcuna all'esito dell'istruttoria processuale, essendo in realtà ragionevole ipotizzare che le tensioni ed i diverbi all'occorrenza intercorsi tra i coniugi siano piuttosto riconducibili alla progressiva rottura dei rapporti personali tra gli stessi, sfociata – non a caso – nel procedimento di separazione tuttora pendente tra gli odierni contendenti.
Da qui, il rigetto della domanda riconvenzionale di annullamento formulata da parte convenuta.
Non è poi condivisibile la ricostruzione, dal punto di vista giuridico, della fattispecie come prospettata dalla nelle proprie difese – il riferimento va, in particolare, alle allegazioni di cui a CP_1 pagg.
2-3 della memoria ex art. 183, co. VI, 1) c.p.c. di parte convenuta, secondo le quali dovrebbe parlarsi, nel caso di specie, non di patto fiduciario, bensì di simulazione relativa soggettiva.
È la stessa in realtà, ad affermare ivi che “[…] rientra nel patto fiduciario il negozio CP_1 attraverso cui un determinato bene viene realmente acquistato dal fiduciario con denaro del fiduciante (interposizione “reale”), al quale, in base ad un accordo, detto bene dovrà essere, in un secondo momento, ritrasferito […]”: tale è, del resto, ciò che è accaduto con riguardo ai beni immobili meglio descritti ai superiori punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, avuto riguardo alla documentazione prodotta da parte attrice.
Infatti, sia la scrittura pacificamente firmata dalla convenuta in data 15 luglio 2021 che quella dalla medesima parimenti sottoscritta in data 18 luglio 2021 integrano, a ben vedere, dichiarazioni unilaterali scritte dal fiduciario ( e ricognitive dell'intestazione fiduciaria degli Controparte_1 immobili ivi indicati, e promissive del loro ritrasferimento al fiduciante ( : esse, in Parte_1 particolare, non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, hanno soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante - destinatario della contra se pronuntiatio - dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume sino a prova contraria (Cass. Sez. Un. 6459/2020).
Così opinando – e ferma, per le motivazioni sopra esposte, la piena validità ed efficacia delle suddette dichiarazioni -, l'attore è dispensato dall'onere di provare il sottostante rapporto fiduciario, la cui esistenza dev'essere presunta dal Tribunale, non avendo la parte convenuta offerto adeguata prova contraria.
Non deve poi trarre in inganno l'oggetto (immobiliare) del menzionato patto in relazione a presunti obblighi di forma nella stipula dello stesso: infatti, per un accordo di tal genere, che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi esplicantesi esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario (Cass. Sez. Un. 6459/2020) – in relazione, per quanto sopra detto, a tutti i beni immobili descritti ai superiori punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
La domanda attorea è inoltre fondata anche con riguardo al diritto di proprietà dell'immobile sito in Acicastello, frazione Cannizzaro, via Sottotenente Ferlito 19, censito al locale catasto al foglio
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12, particella 800, subalterno 3.
Il testimone (non parente delle parti e disinteressata all'esito del giudizio) ha Tes_1 confermato quanto sostenuto dal Giunta in relazione all'intestazione fiduciaria dell'immobile di cui sopra alla con correlativo obbligo “[…] ad un'eventuale retrocessione del bene all'attore su CP_1 sua richiesta […]” (cfr. verbale d'udienza dell'8 novembre 2024): tali dichiarazioni possono essere ritenute pienamente attendibili perché rese da un professionista legale che ha intrattenuto rapporti amicali di lungo corso con entrambi i contendenti e che prestò consiglio professionale a questi ultimi proprio in relazione a tale questione.
C
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni e constatandosi l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di cui al menzionato patto fiduciario, deve accogliersi la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento di tutti gli immobili di seguito indicati - gravante sul fiduciario ed a favore del fiduciante - e trasferirsi Controparte_1 Parte_1
1) la metà indivisa della proprietà del fabbricato ed annesso terreno siti in Piazza Armerina, contrada RI (censiti al locale catasto al foglio 39, particella 360 ed al foglio 39, particelle 192, 236 e 359);
2) la metà indivisa della proprietà del terreno con annesso pozzo trivellato sito in Piazza
Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 649 e 650);
3) la metà indivisa della proprietà del terreno sito in Piazza Armerina, contrada RI
(censito al locale catasto al foglio 39, particella 462) e della quota di 2/6 del terreno sito in Piazza Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella
360 ed al foglio 39, particelle 246, 455, 463 e 464);
4) la metà indivisa della proprietà del terreno sito in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele
359-361 (censito al locale catasto al foglio 15, particelle 1821, 1823, 1824, 1825 e
1827), del fabbricato ubicato al civico 357 della medesima via (distinto al locale catasto al foglio 14, particelle 1617, 1620, 1622, subalterno 2 e particella 1626, subalterno 3) e del fabbricato ivi ubicato al civico 355-357 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 1622, subalterno 3; particelle 1625 e 1626, subalterno 4; particella 1626, subalterno 2)
5) la metà indivisa della proprietà del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 392 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4095, subalterno 1; particella 4094, subalterno 1; particella 4447, subalterno 3) e del terreno ivi ubicato al civico 394 della medesima via, distinto al locale catasto al foglio 15, particelle 980 e 14;
6) la metà indivisa della proprietà del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 321 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 5036, subalterno 8);
7) la quota di un terzo indiviso della proprietà degli immobili ubicati nella palazzina B del complesso edilizio ” di via Sottotenente Ferlito 24 in Acicastello (censiti al Pt_2
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locale catasto al foglio 12, particella 800, subalterni 5 e 8) e la quota di un nono indiviso del terreno sito nel territorio del Comune di Acicastello, contrada LA (censito al locale catasto al foglio 11, particella 429);
8) la metà indivisa della proprietà degli immobili siti in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 389 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4447, subalterno 4) ed in corso Vittorio Emanuele 337-339 (censiti al locale catasto al foglio 14, particella 1342, subalterni 3 e 4);
9) la metà indivisa della proprietà del terreno ubicato nel territorio del Comune di Piazza
Armerina, contrada RI, censito al locale catasto al foglio 39, particelle 350 e 352;
10) la piena proprietà dell'immobile sito in Catania, viale Africa 152 (censito al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 14) e la quota indivisa di 6/9 dell'immobile ivi sito e con accesso dal civico 130, distinto al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 67;
11) la piena proprietà dell'immobile sito in Acicastello, frazione Cannizzaro, via Sottotenente Ferlito 19, censito al locale catasto al foglio 12, particella 800, subalterno
3,
a favore dell'attore, tenendo così la presente sentenza luogo degli effetti del contratto non concluso.
III
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta ogni domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
2. accoglie la domanda proposta da di esecuzione specifica dell'obbligo di Parte_1 trasferimento di cui al patto fiduciario meglio descritto in parte motiva e, per l'effetto, trasferisce:
a. la metà indivisa della proprietà del fabbricato ed annesso terreno siti in Piazza Armerina, contrada RI (censiti al locale catasto al foglio 39, particella 360 ed al foglio 39, particelle 192, 236 e 359);
b. la metà indivisa della proprietà del terreno con annesso pozzo trivellato sito in Piazza
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Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 649 e 650);
c. la metà indivisa della proprietà del terreno sito in Piazza Armerina, contrada RI
(censito al locale catasto al foglio 39, particella 462) e della quota di 2/6 del terreno sito in Piazza Armerina, contrada RI (censito al locale catasto al foglio 39, particella 360 ed al foglio 39, particelle 246, 455, 463 e 464);
d. la metà indivisa della proprietà del terreno sito in Barrafranca, corso Vittorio Emanuele
359-361 (censito al locale catasto al foglio 15, particelle 1821, 1823, 1824, 1825 e
1827), del fabbricato ubicato al civico 357 della medesima via (distinto al locale catasto al foglio 14, particelle 1617, 1620, 1622, subalterno 2 e particella 1626, subalterno 3) e del fabbricato ivi ubicato al civico 355-357 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 1622, subalterno 3; particelle 1625 e 1626, subalterno 4; particella 1626, subalterno 2)
e. la metà indivisa della proprietà del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 392 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4095, subalterno 1; particella 4094, subalterno 1; particella 4447, subalterno 3) e del terreno ivi ubicato al civico 394 della medesima via, distinto al locale catasto al foglio 15, particelle 980 e 14;
f. la metà indivisa della proprietà del fabbricato sito in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 321 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 5036, subalterno 8);
g. la quota di un terzo indiviso della proprietà degli immobili ubicati nella palazzina B del complesso edilizio ” di via Sottotenente Ferlito 24 in Acicastello (censiti al Pt_2 locale catasto al foglio 12, particella 800, subalterni 5 e 8) e la quota di un nono indiviso del terreno sito nel territorio del Comune di Acicastello, contrada LA (censito al locale catasto al foglio 11, particella 429);
h. la metà indivisa della proprietà degli immobili siti in Barrafranca, corso Vittorio
Emanuele 389 (censito al locale catasto al foglio 14, particella 4447, subalterno 4) ed in corso Vittorio Emanuele 337-339 (censiti al locale catasto al foglio 14, particella 1342, subalterni 3 e 4);
i. la metà indivisa della proprietà del terreno ubicato nel territorio del Comune di Piazza
Armerina, contrada RI, censito al locale catasto al foglio 39, particelle 350 e 352;
j. la piena proprietà dell'immobile sito in Catania, viale Africa 152 (censito al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 14) e la quota indivisa di 6/9 dell'immobile ivi sito e con accesso dal civico 130, distinto al locale catasto al foglio 69, particella 19263, subalterno 67;
k. la piena proprietà dell'immobile sito in Acicastello, frazione Cannizzaro, via Sottotenente Ferlito 19, censito al locale catasto al foglio 12, particella 800, subalterno 3, da a Controparte_1 Parte_1
3. condanna a rimborsare a le spese di lite e di mediazione, che Controparte_1 Parte_1
8 Tribunale di Catania III Sezione Civile
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si liquidano in € 545,00 per anticipazioni, € 8.152,00 per compenso, oltre rimborso forfetario,
i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 9 luglio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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