Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2020, proposto da
Comune di Pianopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN ON in Lamezia Terme, via M.T. Fusco n. 1;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, domiciliataria ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;
Regione Calabria -Dipartimento Ambiente e Territorio, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del Comune di Pianopoli a beneficiare delle misure di compensazione ambientale di cui alle Ordinanze del Commissario Delegato n. 7376 del 21 ottobre 2008 e n. 11212 del 18 settembre 2012 e, conseguentemente, a vedersi corrispondere dall’Amministrazione resistente l’importo di Euro 10.108.679,71 oltre rivalutazione monetaria e interessi, sino alla data di effettivo soddisfo, quale misura compensativa per il disagio ambientale subito a causa dell’avvenuto conferimento presso la discarica sita nel territorio comunale, negli anni 2010-2014, di n. 1.911.261,55 tonnellate di rifiuti urbani provenienti da diversi Comuni del territorio regionale;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al pagamento della richiamata somma di Euro 10.108.679,71, oltre rivalutazione monetaria e interessi, sino alla data di effettivo soddisfo, e all’adozione degli atti e/o provvedimenti a tale fine necessari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa ER PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Comune di Pianopoli ha esposto che:
- con ordinanza n. 7376 del 21 ottobre 2008, il Commissario Delegato per il superamento della criticità ambientale nella Regione Calabria, pur avendo preso atto del superamento dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani, ha rilevato il perdurare di una situazione di grave criticità ambientale, connessa alla carenza di volumi di discarica e all’insufficienza della rete impiantistica regionale. In tale contesto, ha disposto l’utilizzo di tutti i volumi disponibili, prevedendo, quale misura compensativa del disagio ambientale gravante sui Comuni sedi di impianti e discariche, una riduzione tariffaria ovvero, per i Comuni di contenuta entità abitativa, la corresponsione di una premialità pari a euro 5,00 per tonnellata di rifiuti conferiti, subordinata alla dimostrazione di effettiva solidarietà territoriale, nonché approvando una nuova struttura tariffaria per il conferimento in discarica, con maggiorazioni per i conferimenti fuori provincia;
- la tariffa è stata successivamente aggiornata con ordinanza n. 11212 del 18 settembre 2012, con introduzione di una tariffa unica per il conferimento in impianto e in discarica, rideterminata in euro 91,84 per tonnellata e con adeguamento delle maggiorazioni destinate, tra l’altro, ai Comuni sedi di discarica;
- il Comune di Pianopoli, nel cui territorio è risultata ubicata una discarica di proprietà privata, ha rappresentato che, nel periodo 2010-2014, presso tale impianto sono stati conferiti rilevanti quantitativi di rifiuti solidi urbani provenienti da altri ambiti provinciali, in forza di regolari provvedimenti amministrativi adottati a fronte della carenza impiantistica regionale;
- l’amministrazione comunale ha pertanto richiesto alla Regione Calabria, subentrata nelle competenze commissariali dal 1° gennaio 2013, il riconoscimento delle compensazioni economiche previste dalle ordinanze commissariali;
- con nota del 15 dicembre 2016, la Regione ha riconosciuto in favore del Comune un credito complessivo pari a euro 1.672.313,34 a titolo di maggiorazione tariffaria per i conferimenti fuori provincia, somme successivamente disciplinate con convenzione del 26 maggio 2017 e integralmente corrisposte;
- con successiva istanza del 24 maggio 2019, il Comune ha altresì rivendicato il diritto alla compensazione ambientale alternativa prevista dall’Ordinanza n. 7376 del 2008, quantificando in euro 10.108.679,71 l’importo dovuto a titolo di premialità di euro 5,00 per tonnellata in relazione ai quantitativi conferiti nel periodo 2010-2014;
- con nota del 26 giugno 2019, la Regione Calabria ha tuttavia negato la fondatezza della pretesa, ritenendo che le misure compensative previste dalla citata ordinanza fossero riferibili esclusivamente ai Comuni sedi di discariche e impianti pubblici e che il Comune di Pianopoli, in quanto sede di discarica privata, fosse privo del necessario presupposto giuridico.
Sulla base di tali premesse, quindi, il Comune epigrafato ha agito nell’ambito del presente giudizio al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto di credito e la conseguente condanna dell’amministrazione regionale al relativo pagamento.
2. A fondamento delle proprie istanze ha evidenziato l’erronea interpretazione data dall’amministrazione regionale all’ordinanza del Commissario Delegato n. 7376 del 2008, in forza della quale la premialità prevista sarebbe esclusivamente ad appannaggio delle sedi di discariche pubbliche, con esclusione quindi del Comune di Pianopoli, in quanto sede di impianto di proprietà privata.
A sostegno della ritenuta spettanza ha quindi evidenziato che, in disparte il regime dominicale delle aree utilizzate, la ratio delle misure compensative risiede, appunto, nella compensazione del disagio ambientale arrecato ai territori per effetto dello stoccaggio di rifiuti provenienti da altri ambiti territoriali. Tale interpretazione sarebbe peraltro avvalorata sia dal Piano Regionale dei Rifiuti del 2007, richiamato nell’ordinanza commissariale, che ha legato le premialità ai principi di giustizia distributiva, di equa allocazione dei costi e dei benefici ambientali e di integrazione solidale del sistema di gestione dei rifiuti, sia alla Direttiva 2004/35/CE che, in tema di responsabilità ambientale, enuncia il fondamentale principio “ chi inquina paga ”.
Peraltro, in disparte il regime proprietario, sussistono una serie di elementi (utilizzo della discarica per reggere l’intero sistema di smaltimento regionale, profilo autorizzatorio, gli ampliamenti dell’impianto, l’estensione dei codici CER ammessi, nonché la riserva in capo alle autorità pubbliche del potere di disporre e coordinare i flussi di conferimento) che costituiscono indici univoci della volontà della Regione di integrare la discarica de qua nel sistema pubblico di gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata ex lege come servizio di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177 del d.lgs. n. 152 del 2006.
3. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria dando atto che, con verbale del 25 settembre 2023, il Comune ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in epigrafe indicato nonché di quello di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4129/2023, a fronte del pagamento della somma di € 1.171.479,03.
Con successiva memoria del 9 gennaio 2026, quindi, la Regione Calabria ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso avendo il Comune ricorrente dichiarato, in via stragiudiziale, di rinunciare al ricorso ed essendo peraltro intervenuto il pagamento delle somme ivi indicate.
4. Con memoria ex art. 73 c.p.a. il Comune di Pianopoli ha contestato l’avversa richiesta dando atto che il verbale del 25 settembre 2023 non ha natura transattiva né di rinuncia essendosi la Regione limitata a dare attuazione al giudicato rinveniente dalla sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4129 del 24 aprile 2023.
5. All’udienza dell’11 febbraio 2026, a seguito della discussione orale dei difensori, il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile.
1.1. In via preliminare, occorre evidenziare che, a fronte della produzione del verbale del 25 settembre 2023, qualificato dalla Regione Calabria come atto transattivo, il Comune ricorrente ne ha contestato tale natura, ritenendo insussistenti sia gli elementi sostanziali propri della transazione, sia i requisiti formali, per la mancanza della sottoscrizione dei difensori e per l’assenza del potere rappresentativo in capo al Dipartimento Ambiente e Territorio.
Solo nell’ambito della discussione all’udienza dell’11 febbraio 2026 la difesa comunale ha fatto riferimento ad un eventuale vizio del consenso prestato dal Comune per assenza della delibera della Giunta autorizzativa alla transazione.
2. Il Collegio rileva che la Regione ha richiesto una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
L’eccezione è fondata e merita accoglimento.
In disparte, infatti, la sussistenza di un valido accordo tra le parti, qualificabile quale atto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c., il verbale del 25 settembre 2023 ha natura di atto di rinuncia agli atti del presente giudizio.
Anche in mancanza delle formalità previste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a., infatti, il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento processuale delle parti, quali argomenti di prova.
Nel caso di specie, il verbale del 25 settembre 2023 integra certamente un atto univoco, di natura sopravvenuta, idoneo a fondare la declaratoria di carenza di interesse. Infatti, sotto il profilo formale, il Collegio reputa la dichiarazione del soggetto munito di rappresentanza dell’ente, ossia il Sindaco, sufficiente a riferire la rinuncia al Comune ricorrente, essendo del tutto superflua la partecipazione e la sottoscrizione da parte dei difensori. Dal punto di vista sostanziale, poi, va dato atto che nel suddetto verbale le parti hanno premesso l’esistenza del presente giudizio “ ancora non definito, proposto dal Comune di Pianopoli dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, con ricorso notificato il 5 marzo 2020, iscritto al n. 474/2020 RG, con cui vengono chiesti l’accertamento e la declaratoria del diritto del comune a beneficiare delle misure di compensazione ambientale di cui alle ordinanze del Commissario delegato n.ri 737/2008 e 11212/2012 (in relazione all’abbanco, nel periodo 2010-2014, di n. 1.911.261,55 tonnellate di rifiuti urbani) ed a vedersi corrispondere n via di condanna l’importo di €uro 10.108.676,71 oltre accessori ” rispetto al quale il Sindaco del Comune di Pianopoli ha dichiarato “ di rinunciare sia al ricorso per ottemperanza iscritto dinanzi al Consiglio di Stato in RG 6835/2023) per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4129 del 24.04.23, sia al ricorso (ed alla correlata azione) notificato in data 5 marzo 2020 dinanzi al Tar di Catanzaro ed iscritto in RG 474/2020, con effetto a far data dal totale adempimento ”, chiaramente riferito al versamento (avvenuto) da parte della Regione Calabria della somma indicata, a tacitazione dell’oggetto del giudizio definito con sentenza n. 4129/23 del Consiglio di Stato e dell’oggetto del presente giudizio, e da cui è scaturita la “consequenziale rinuncia” da parte del Comune anche dell’intestato giudizio.
3. Tanto è quindi sufficiente alla pronuncia in rito di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, essendo peraltro l’eccezione della Regione limitata ad una pronuncia in mero rito.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER PA | GE AN |
IL SEGRETARIO