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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/12/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 402/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Rapolla presso lo studio dell'avv. Parte_1
UC IA che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Rionero in Vulture presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Tiziana Gitto che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: il ricorrente come da ricorso introduttivo;
la resistente come da note scritte di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha proposto ricorso nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (15.05.2000) e (13.05.2002), nati Per_1 Per_2 dalla relazione affettiva intercorsa tra le parti.
Ha dedotto che i figli hanno raggiunto l'autosufficienza economica e che, in particolare, lavora stabilmente presso la “Edil Mancino Per_1 di Mancino Vincenzo”; che i due giovani, benché formalmente residenti con la madre, di fatto hanno cessato la propria convivenza con lei;
che egli nel 2003 ha instaurato una nuova relazione di convivenza, da cui il 24.03.2006 è nata altra figlia, per la quale è tenuto al contributo di mantenimento mensile di 150 euro, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che egli, inoltre, è onerato della restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della sua abitazione in Rapolla, in ragione di
305,89 euro mensili.
Ha chiesto che sia revocato il contributo di mantenimento a suo carico per i figli e con la condanna della resistente alla Per_1 Per_2 restituzione delle somme ricevute a tale titolo nelle more del giudizio.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la resistente, la quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto che il figlio ha avuto brevi esperienze lavorative Per_1 con contratti di apprendistato ed attualmente non lavora, mentre la figlia non ha mai lavorato ed è tuttora inoccupata;
che l'obbligo Per_2 di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia nata da altra relazione non costituisce circostanza sopravvenuta, in quanto risalente alla nascita della bambina (2006).
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e dato atto della inesistenza di richieste di prova orale, la causa è stata rinviata per la discussione.
Con le proprie note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
09.04.2025, il ricorrente, nel produrre ulteriore documentazione, ha dedotto che, nelle more del giudizio, il proprio contratto di lavoro è stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale di 18 ore settimanali, con la riduzione del proprio stipendio mensile da 1.731,00 euro netti a € 981,00 euro lordi, il quale, considerati gli oneri già a suo carico, non gli consente di far fronte alle esigenze basilari della vita.
A seguito delle suddette allegazioni, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Nelle proprie note scritte di precisazione delle conclusioni la resistente ha così concluso: “L'avv. Tiziana Gitto per nel riportarsi Controparte_1 alla propria comparsa di costituzione e risposta nonché a tutti propri atti, verbali di udienza e documentazione allegata, rassegnando le seguenti richieste e Conclusioni. Voglia L'ill.MO Tribunale adito, adversiis reiectis;
- Rigettare integralmente le domande avverse, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate
e per tutte quante le ragioni esposte in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Il ricorrente non ha depositato note scritte di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno formulato le rispettive deduzioni e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Il ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda anzitutto il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli.
I due giovani hanno 25 e 23 anni e, in mancanza di qualsiasi allegazione sul loro percorso di studi, deve ritenersi che entrambi abbiano scelto di non accedere agli studi universitari.
La circostanza emerge, per quanto riguarda il primo figlio, anche dal certificato C2 storico prodotto dal ricorrente, secondo cui ha Per_1 iniziato a svolgere attività lavorativa fin da ottobre 2018.
Sull'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento della prole, che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dei figli, va in primo luogo richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”
(Cass. 26875/2023).
“In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. 38366/2021).
Ancora, “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”
(Cass. 40282/2021).
Quanto al figlio , di 25 anni, la resistente ha dedotto che le brevi Per_1 esperienze lavorative del giovane non gli hanno ancora consentito di raggiungere l'autosufficienza economica.
Dal certificato C2 storico prodotto dal ricorrente risulta che il giovane ha lavorato:
- dal 15.10.2018 al 17.11.2018 presso un panificio con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, per 24 ore settimanali con mansioni di panettiere;
- dal 01.06.2021 al 03.07.2021 presso un'impresa edile (NO LU) con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno e con mansioni di manovale;
- dall'08.07.2021 al 28.08.2021 presso la medesima impresa con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e indeterminato (cessato per “dimissioni”) e con mansioni di muratore in mattoni;
- dal 06.09.2021 al 10.09.2021 presso la medesima impresa edile con contratto di lavoro a tempo determinato e con mansioni di manovale;
- dal 21.04.2022 al 12.12.2022 presso altra impresa edile (“Edilmancino di Mancino Vincenzo”) con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e indeterminato (cessato per
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo”) e mansioni di muratore;
- dal 29.05.2023 al 31.07.2023 presso la medesima “Edilmancino” con contratto di lavoro a tempo determinato e mansioni di manovale.
Emerge dunque che, oltre ai due contratti di apprendistato professionalizzante, il giovane ha lavorato nel settore dell'edilizia con diversi contratti di lavoro subordinato, sebbene a tempo determinato.
Mette conto evidenziare che il contratto di apprendistato professionalizzante, peraltro, è contratto a tempo indeterminato, con durata massima di tre anni del periodo di formazione e con applicazione fin dall'inizio delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva (ad eccezione, durante la formazione, del livello di inquadramento e della retribuzione, che può essere ridotta in percentuale), nonché delle spettanze assicurative e previdenziali.
A fronte delle riportate esperienze lavorative, la resistente non ha provveduto, come era suo onere, a dimostrare l'importo della retribuzione percepita dal figlio, così da consentire di valutarne l'asserita inidoneità ai fini dell'autosufficienza economica.
Per contro, l'età del figlio, il suo effettivo ingresso nel mondo del lavoro, quanto meno dal 2021, la mancata prosecuzione del percorso scolastico, universitario o comunque formativo, conducono a ritenere raggiunta l'autosufficienza economica.
Quanto alla figlia di 23 anni, la resistente, nel costituirsi, ha Per_2 dedotto che la stessa non ha mai lavorato e non lavora, senza allegarne il titolo di studio, né la prosecuzione del percorso di studi o di formazione, né elementi indicativi dell'impegno della giovane nella ricerca di un lavoro. Tardivamente, allorché i termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. erano ormai spirati, e senza che la necessità della produzione fosse sorta dalle ulteriori deduzioni del ricorrente sulla trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ella ha depositato alcuni certificati medici che prescrivono alla figlia farmaci ansiolitici per la cura di un disturbo ansioso-depressivo.
La documentazione sanitaria, tardivamente prodotta e non rilasciata da strutture pubbliche, non evidenzia in che modo il suo stato di salute possa negativamente incidere sulla capacità lavorativa della ragazza.
Ne discende che, anche in assenza di esperienze lavorative, la mancata allegazione della prosecuzione del percorso formativo post-scolastico e la mancanza di prova dell'impegno della giovane nella ricerca di un'occupazione lavorativa, unite al tempo trascorso dalla fine del suo percorso di studi, impongono la revoca del contributo di mantenimento anche per la figlia Per_2
La revoca deve decorrere dalla presente sentenza, che ha accertato compiutamente l'inesistenza dei presupposti del contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente.
Inoltre, l'importo del contributo paterno (€ 100,00 mensili per ciascun figlio) evidenzia la natura e la funzione alimentare dello stesso, con la conseguente esclusione della retroattività della statuizione giudiziale di revoca.
La domanda di ripetizione è pertanto rigettata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso del 02.02.2024, Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto revoca, con decorrenza dalla presente sentenza, il contributo di mantenimento a carico del ricorrente per i figli e Per_1 Per_2
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025 La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 402/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Rapolla presso lo studio dell'avv. Parte_1
UC IA che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Rionero in Vulture presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Tiziana Gitto che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: il ricorrente come da ricorso introduttivo;
la resistente come da note scritte di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha proposto ricorso nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (15.05.2000) e (13.05.2002), nati Per_1 Per_2 dalla relazione affettiva intercorsa tra le parti.
Ha dedotto che i figli hanno raggiunto l'autosufficienza economica e che, in particolare, lavora stabilmente presso la “Edil Mancino Per_1 di Mancino Vincenzo”; che i due giovani, benché formalmente residenti con la madre, di fatto hanno cessato la propria convivenza con lei;
che egli nel 2003 ha instaurato una nuova relazione di convivenza, da cui il 24.03.2006 è nata altra figlia, per la quale è tenuto al contributo di mantenimento mensile di 150 euro, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che egli, inoltre, è onerato della restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della sua abitazione in Rapolla, in ragione di
305,89 euro mensili.
Ha chiesto che sia revocato il contributo di mantenimento a suo carico per i figli e con la condanna della resistente alla Per_1 Per_2 restituzione delle somme ricevute a tale titolo nelle more del giudizio.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la resistente, la quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto che il figlio ha avuto brevi esperienze lavorative Per_1 con contratti di apprendistato ed attualmente non lavora, mentre la figlia non ha mai lavorato ed è tuttora inoccupata;
che l'obbligo Per_2 di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia nata da altra relazione non costituisce circostanza sopravvenuta, in quanto risalente alla nascita della bambina (2006).
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e dato atto della inesistenza di richieste di prova orale, la causa è stata rinviata per la discussione.
Con le proprie note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
09.04.2025, il ricorrente, nel produrre ulteriore documentazione, ha dedotto che, nelle more del giudizio, il proprio contratto di lavoro è stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale di 18 ore settimanali, con la riduzione del proprio stipendio mensile da 1.731,00 euro netti a € 981,00 euro lordi, il quale, considerati gli oneri già a suo carico, non gli consente di far fronte alle esigenze basilari della vita.
A seguito delle suddette allegazioni, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Nelle proprie note scritte di precisazione delle conclusioni la resistente ha così concluso: “L'avv. Tiziana Gitto per nel riportarsi Controparte_1 alla propria comparsa di costituzione e risposta nonché a tutti propri atti, verbali di udienza e documentazione allegata, rassegnando le seguenti richieste e Conclusioni. Voglia L'ill.MO Tribunale adito, adversiis reiectis;
- Rigettare integralmente le domande avverse, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate
e per tutte quante le ragioni esposte in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Il ricorrente non ha depositato note scritte di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno formulato le rispettive deduzioni e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Il ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda anzitutto il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli.
I due giovani hanno 25 e 23 anni e, in mancanza di qualsiasi allegazione sul loro percorso di studi, deve ritenersi che entrambi abbiano scelto di non accedere agli studi universitari.
La circostanza emerge, per quanto riguarda il primo figlio, anche dal certificato C2 storico prodotto dal ricorrente, secondo cui ha Per_1 iniziato a svolgere attività lavorativa fin da ottobre 2018.
Sull'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento della prole, che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dei figli, va in primo luogo richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”
(Cass. 26875/2023).
“In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. 38366/2021).
Ancora, “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”
(Cass. 40282/2021).
Quanto al figlio , di 25 anni, la resistente ha dedotto che le brevi Per_1 esperienze lavorative del giovane non gli hanno ancora consentito di raggiungere l'autosufficienza economica.
Dal certificato C2 storico prodotto dal ricorrente risulta che il giovane ha lavorato:
- dal 15.10.2018 al 17.11.2018 presso un panificio con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, per 24 ore settimanali con mansioni di panettiere;
- dal 01.06.2021 al 03.07.2021 presso un'impresa edile (NO LU) con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno e con mansioni di manovale;
- dall'08.07.2021 al 28.08.2021 presso la medesima impresa con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e indeterminato (cessato per “dimissioni”) e con mansioni di muratore in mattoni;
- dal 06.09.2021 al 10.09.2021 presso la medesima impresa edile con contratto di lavoro a tempo determinato e con mansioni di manovale;
- dal 21.04.2022 al 12.12.2022 presso altra impresa edile (“Edilmancino di Mancino Vincenzo”) con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e indeterminato (cessato per
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo”) e mansioni di muratore;
- dal 29.05.2023 al 31.07.2023 presso la medesima “Edilmancino” con contratto di lavoro a tempo determinato e mansioni di manovale.
Emerge dunque che, oltre ai due contratti di apprendistato professionalizzante, il giovane ha lavorato nel settore dell'edilizia con diversi contratti di lavoro subordinato, sebbene a tempo determinato.
Mette conto evidenziare che il contratto di apprendistato professionalizzante, peraltro, è contratto a tempo indeterminato, con durata massima di tre anni del periodo di formazione e con applicazione fin dall'inizio delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva (ad eccezione, durante la formazione, del livello di inquadramento e della retribuzione, che può essere ridotta in percentuale), nonché delle spettanze assicurative e previdenziali.
A fronte delle riportate esperienze lavorative, la resistente non ha provveduto, come era suo onere, a dimostrare l'importo della retribuzione percepita dal figlio, così da consentire di valutarne l'asserita inidoneità ai fini dell'autosufficienza economica.
Per contro, l'età del figlio, il suo effettivo ingresso nel mondo del lavoro, quanto meno dal 2021, la mancata prosecuzione del percorso scolastico, universitario o comunque formativo, conducono a ritenere raggiunta l'autosufficienza economica.
Quanto alla figlia di 23 anni, la resistente, nel costituirsi, ha Per_2 dedotto che la stessa non ha mai lavorato e non lavora, senza allegarne il titolo di studio, né la prosecuzione del percorso di studi o di formazione, né elementi indicativi dell'impegno della giovane nella ricerca di un lavoro. Tardivamente, allorché i termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. erano ormai spirati, e senza che la necessità della produzione fosse sorta dalle ulteriori deduzioni del ricorrente sulla trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ella ha depositato alcuni certificati medici che prescrivono alla figlia farmaci ansiolitici per la cura di un disturbo ansioso-depressivo.
La documentazione sanitaria, tardivamente prodotta e non rilasciata da strutture pubbliche, non evidenzia in che modo il suo stato di salute possa negativamente incidere sulla capacità lavorativa della ragazza.
Ne discende che, anche in assenza di esperienze lavorative, la mancata allegazione della prosecuzione del percorso formativo post-scolastico e la mancanza di prova dell'impegno della giovane nella ricerca di un'occupazione lavorativa, unite al tempo trascorso dalla fine del suo percorso di studi, impongono la revoca del contributo di mantenimento anche per la figlia Per_2
La revoca deve decorrere dalla presente sentenza, che ha accertato compiutamente l'inesistenza dei presupposti del contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente.
Inoltre, l'importo del contributo paterno (€ 100,00 mensili per ciascun figlio) evidenzia la natura e la funzione alimentare dello stesso, con la conseguente esclusione della retroattività della statuizione giudiziale di revoca.
La domanda di ripetizione è pertanto rigettata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso del 02.02.2024, Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto revoca, con decorrenza dalla presente sentenza, il contributo di mantenimento a carico del ricorrente per i figli e Per_1 Per_2
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025 La Presidente est.