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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
2624 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SI Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2624 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 06/12/2008 tra i coniugi:
1. , nata in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. RICCA ROSELLINI CHIARA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 10/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 14/04/2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 06/12/2008 tra i coniugi:
1. , nata in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al n. 63 parte 1 anno 2008; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
10/12/2024, che integralmente si riportano:
“PIANO GENITORIALE PER I LI OR
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2 4. Confermare la collocazione paritaria del figlio presso entrambi i genitori secondo la seguente organizzazione:
4/a) nella settimana in cui la madre farà il turno di mattina, e dunque il padre quello di pomeriggio, dalla domenica sera precedente prima di cena, all'incirca verso le
19:00 e fino alla domenica sera successiva al medesimo orario, starà con il Per_1
padre;
4/b) nella settimana in cui la madre farà il turno di pomeriggio, e dunque il padre quello di mattina, dalla domenica sera precedente prima di cena, all'incirca verso le
19:00 e fino alla domenica sera successiva al medesimo orario, starà con la Per_1
madre.
Resta inteso la totale libertà di entrambi di frequentare durante la settimana Per_1
in cui si trova presso l'altro genitore, occupandosi anche, qualora occorra, di somministrare pranzi o altro. Avendo il figlio quasi 15 anni gli accordi andranno presi tenendo presente i suoi impegni e le sue volontà.
4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, alternando il Per_1
singolo giorno di Festa tra l'uno e l'altro genitore;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro aprile di ogni anno.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 100, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio recepito nel Protocollo in uso a questo Tribunale che si ritiene integralmente riportato ed accettato e che qui sinteticamente viene riportato:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per
3 le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Qualora la vendita della casa non sia ancora perfezionata, i coniugi rinnovano l'impegno a dividere al 50% il ricavato dalla stessa.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 29/12/2025 Il Presidente
SI Di PA
4
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SI Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2624 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 06/12/2008 tra i coniugi:
1. , nata in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. RICCA ROSELLINI CHIARA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 10/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 14/04/2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 06/12/2008 tra i coniugi:
1. , nata in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al n. 63 parte 1 anno 2008; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
10/12/2024, che integralmente si riportano:
“PIANO GENITORIALE PER I LI OR
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2 4. Confermare la collocazione paritaria del figlio presso entrambi i genitori secondo la seguente organizzazione:
4/a) nella settimana in cui la madre farà il turno di mattina, e dunque il padre quello di pomeriggio, dalla domenica sera precedente prima di cena, all'incirca verso le
19:00 e fino alla domenica sera successiva al medesimo orario, starà con il Per_1
padre;
4/b) nella settimana in cui la madre farà il turno di pomeriggio, e dunque il padre quello di mattina, dalla domenica sera precedente prima di cena, all'incirca verso le
19:00 e fino alla domenica sera successiva al medesimo orario, starà con la Per_1
madre.
Resta inteso la totale libertà di entrambi di frequentare durante la settimana Per_1
in cui si trova presso l'altro genitore, occupandosi anche, qualora occorra, di somministrare pranzi o altro. Avendo il figlio quasi 15 anni gli accordi andranno presi tenendo presente i suoi impegni e le sue volontà.
4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, alternando il Per_1
singolo giorno di Festa tra l'uno e l'altro genitore;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro aprile di ogni anno.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 100, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio recepito nel Protocollo in uso a questo Tribunale che si ritiene integralmente riportato ed accettato e che qui sinteticamente viene riportato:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per
3 le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Qualora la vendita della casa non sia ancora perfezionata, i coniugi rinnovano l'impegno a dividere al 50% il ricavato dalla stessa.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 29/12/2025 Il Presidente
SI Di PA
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