Articolo 1 della Legge 4 giugno 1931, n. 998
Versione
27 agosto 1931
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882 , contenente norme dirette a rendere piu' efficiente la vigilanza governativa sulle societa' cooperative, con la seguente modificazione:
All'art. 11 del decreto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonche' agli istituti ed enti cooperativi di credito soggetti alla vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi dei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511 , e 6 novembre 1926, n. 1830 , ed a quelli di assicurazione soggetti al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 ».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Bottai - Mosconi -

Rocco - Acerbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 27 agosto 1931