Accoglimento
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2026REG.PROV.COLL.
N. 01266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2024, proposto da l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Mauro Sferrazza, Maria Passarelli e Msassimo Boccia Neri, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il signor GI RU, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G. Borsi, n. 4 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale Amministrativo di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, 30 novembre 2023, n. 199, resa tra le parti, non notificata e concernente due domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del signor GI RU, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere UC Di DO e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità del rigetto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) presentate dal signor RU GI, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, in relazione alla sospensione delle attività di un cantiere posto in località montana per le avverse condizioni atmosferiche registratesi in inverno.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe e qui appellata, il Tribunale Regionale Amministrativo di Giustizia Amministrativa di Trento, dopo aver respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado con ordinanza cautelare 27 luglio 2023, n. 60, confermata da questa Sezione con ordinanza 6 ottobre 2023, n. 4141, ha accolto il ricorso, ritenendo, in sostanza, che la sospensione dei lavori, in relazione all’ubicazione e alle modalità delle attività edilizie programmate, non fosse imputabile all’impresa ma alle condizioni atmosferiche avverse, ancorché il cantiere fosse ubicato in località montana.
2. Con appello notificato il 9 febbraio 2024 e depositato il 13 febbraio successivo, l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito anche “INPS”) ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame a due motivi, con i quali, anche in chiave critica della decisione del Tar, ripropone le difese articolate dinanzi al primo giudice, lamentando:
“ 1. ERRORES IN IUDICANDO - contraddittorietà e insufficienza della motivazione. ”: secondo l’Istituto appellante, il primo giudice avrebbe mutato il proprio orientamento espresso con il rigetto della domanda cautelare con una motivazione inadeguata e contraddittoria;
“ 2. ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell’art. 11 del d.lgs. 148/2015, nonché del Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016. ”: da un concorrente angolo prospettico, la decisione impugnata sarebbe da riformare perché il TRGA avrebbe erroneamente ritenuto che i dinieghi impugnati fossero illegittimi per difetto di motivazione, laddove, secondo la prospettazione dell’appellante, l’INPS avrebbe correttamente ritenuto che la sospensione dei lavori fosse imputabile alla ditta per aver scelto di eseguire opere edili in quota in periodo invernale ad una altitudine in cui si registrano di regola temperature particolarmente basse, non potendo ascriversi le condizioni atmosferiche “ a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali ”, come stabilito dall’articolo 11 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
3. Il signor GI RU, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, si è costituito in giudizio con atto de 25 marzo 2024 ed ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 5 dicembre 2025.
3.1. All’udienza del giorno 8 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
4. L’appello è fondato e i motivi ai quali è affidato possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale.
5. L’articolo 11 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per quanto qui di interesse, stabilisce che “ ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
(…). ”
Al fine di individuare l’esatto perimetro di applicazione della norma, il d.m. 15 aprile 2016, n. 95442 ha precisato che “ la non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.”
L’impresa appellata ha presentato le due istanze di CIGO per cui è causa, motivando le richieste sulla base di un “ evento meteorologico ”, che avrebbe comportato il fermo delle attività di intonacatura interna da eseguirsi in un cantiere nel Comune di Predazzo in Val di Fiemme con il componente 520 (formato da calce e cemento della ditta Rofix), materiale che non può essere utilizzato con temperature particolarmente basse.
Più in particolare, l’impresa in primo grado ha sostenuto che la sospensione delle attività sarebbe stata originata da “ ragione non imputabile alla ditta e nello specifico per freddo - gelo che ha caratterizzato la zona di Predazzo nei giorni successivi al 12.12.2022 ”.
Rileva al riguardo il Collegio che, al contrario di quanto sostenuto dall’appellata, l’evento meteorologico cui vengono collegate le domande di cassa integrazione deve considerarsi tutt’altro che imprevedibile nella zona in cui si stavano eseguendo le lavorazioni poi sospese, trattandosi di territorio montano posto a m. 1081 sul livello del mare, dove nei mesi invernali la temperatura scende spesso sotto zero. Inoltre, come attestato dalla relazione tecnica del 2 gennaio 2023 della stessa ditta appellata, “ l’immobile si trova in zona al posterno dove c’è sempre confluenza di aria fredda che proviene da Passo Rolle sia giornaliera che diurna ”.
D’altra parte, con nota del 10 dicembre 2022, lo stesso geometra Gianno Vanzetta, nella sua qualità di direttore dei lavori, aveva disposto la sospensione lavori, ipotizzando che potessero “ essere ripresi nel mese di gennaio ” e ritenendo “ impossibile operare nel mese di dicembre ”, tenuto conto che “ i materiali posti a questa temperatura verrebbero danneggiati e questo comprometterebbe il risultato delle lavorazioni alla regola d’arte ”.
Gli atti impugnati in prime cure sono immuni dai vizi denunciati, atteso che, come correttamente indicato dall’INPS nella motivazione dei provvedimenti di rigetto, l’Amministrazione procedente ha condivisibilmente rilevato che “ l’azienda al momento dell’evento meteo non stava eseguendo alcuna attività in quanto risultava già in atto una sospensione lavori per ordine del direttore lavori ” ed ha ritenuto che “ l’evento meteo, anche qualora si fosse manifestato, non avrebbe potuto determinare l’interruzione dell’attività lavorativa non essendo quest’ultima in corso di svolgimento ”, e che quindi “ risulta assente l’imprevedibilità trattandosi di interruzione disposta in via preventiva e già nota all’azienda stessa”. Non assume alcuna rilevanza la circostanza che il 12 dicembre 2022 fosse un lunedì e che l’Istituto avesse assunto in precedenza comportamenti di segno diverso.
Da questo punto di vista, riveste un particolare rilievo la scelta imprenditoriale della impresa appellata di eseguire le lavorazioni con quel particolare materiale nei mesi invernali, con la conseguenza che si deve ritenere tutt’altro che imprevedibile la situazione che si è venuta a creare, che è ascrivibile soltanto alle scelte dell’impresa, e, per essa, della direzione lavori: in altre parole, la tempistica scelta dalla committenza e dalla direzione dei lavori non può tradursi nella valorizzazione di una circostanza imprevedibile cui collegare la sospensione dell’attività lavorativa che comporta l’accesso alla CIGO.
5. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellata.
9. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN De NI, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
UC Di DO, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di DO | AN De NI |
IL SEGRETARIO