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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7144 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, AO RI, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 43644 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il Persona_1
20/02/2011, rappresentata e difesa dagli avv.ti DE SALVATORE DANIELA e ELIA
NC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in viale Regina CP_1
Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/11/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di frequenza ex art. 1, L. 289/90 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti.
Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 03/06/2024 RG
n. 21065/2023.
Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto liquidazione della CP_1 prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati in data 22/04/2025 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto con la comunicazione di liquidazione CP_1 del 01/04/2025 (fascicolo di parte resistente) a riconoscere il diritto alla prestazione assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con valuta del 22/04/2025
(allegato fascicolo di parte resistente) e parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea, così come azionata in ricorso.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (28/11/2024) e alla notifica del presente ricorso (25/03/2025), le stesse sono regolate dal principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 11/06/2025
Il Giudice del lavoro
AO RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, AO RI, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 43644 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il Persona_1
20/02/2011, rappresentata e difesa dagli avv.ti DE SALVATORE DANIELA e ELIA
NC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in viale Regina CP_1
Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/11/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di frequenza ex art. 1, L. 289/90 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti.
Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 03/06/2024 RG
n. 21065/2023.
Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto liquidazione della CP_1 prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati in data 22/04/2025 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto con la comunicazione di liquidazione CP_1 del 01/04/2025 (fascicolo di parte resistente) a riconoscere il diritto alla prestazione assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con valuta del 22/04/2025
(allegato fascicolo di parte resistente) e parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea, così come azionata in ricorso.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (28/11/2024) e alla notifica del presente ricorso (25/03/2025), le stesse sono regolate dal principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 11/06/2025
Il Giudice del lavoro
AO RI