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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 606/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 606/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 30 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. BORSARINI LAURA in sost. avv. PICCOLO MARCO per parte ricorrente
[...]
Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. SPERTI Controparte_1
FRANCESCA in sost. avv. VIGO MAJELLO AUGUSTO.
Per l'avv. CASCIO ESTER CP_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6 N. R.G. 606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 606/2025 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. PICCOLO MARCO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. VIGO MAJELLO AUGUSTO
INPS
Rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: comunicazione preventiva di ipoteca
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 6 1- Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca effettuata dalla resistente concessionaria (in relazione a crediti per CP_2 una serie di motivi, quali la mancata notifica degli atti prodromici e delle cartelle presupposte;
la prescrizione dei crediti alla base dell'iscrizione, il difetto di motivazione, la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la violazione dell'art. 1 co. 537
e ss. L. 228/2012.
Si costituisce contestando le eccezioni e Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione, così come CP_2
2- Il ricorso in opposizione è tempestivo, per la parte in cui si tratta di opposizione ai sensi dell'art. 615 C.p.c., ma non sub specie di opposizione agli atti esecutivi, essendo stato proposto oltre il termine di venti giorni (cfr., Tribunale Trapani, sez. lav., 18/06/2009: «I provvedimenti di fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca rappresentano atti funzionali all'espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell'amministrazione avverso i quali si può adire il g.o. con le forme dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Se, dunque, il contribuente, contestualmente alla impugnazione dell'iscrizione o del fermo amministrativo, intende ottenere, la declaratoria di inesistenza dei crediti di cui alle indicate cartelle di pagamento per cui si è operata la tutela potrà rivolgersi direttamente al
Giudice ordinario all'uopo competente»), con la conseguenza che sarebbero ammissibili certamente le eccezioni di prescrizione, ma non quelle riguardanti i vizi formali dell'atto impugnato.
In ogni modo, circa l'eccezione di tardività per aver impugnato l'atto anche oltre i quaranta giorni, deve rilevarsi che secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, «L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui
l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi
l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti
l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto,
pagina 3 di 6 con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con
l'appello e non col ricorso per cassazione» (Cass. n. 6844/2024; conf. Cass. n.
28509/2022; Cass. n. 24234/2015).
Sempre in via preliminare, parte resistente Controparte_3 ha dimostrato documentalmente l'avvenuta notifica di una serie di atti precedenti alla comunicazione preventiva oggetto di impugnazione (cfr., doc. da
7 a 12, fasc. , così come ha dimostrato la notifica degli atti prodromici CP_4 CP_2
(sette avvisi di addebito, cfr., doc. da 1 a 7, fasc. . CP_2
3- Parte opponente, nel merito, ma in via pregiudiziale, eccepisce, come detto, la prescrizione dei crediti richiesti con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Infatti, occorre evidenziare quanto segue.
In linea di massima, considerato che la comunicazione di iscrizione di ipoteca (doc. 1, fasc. ricorrente) è stata notificata alla parte ricorrente il 22 gennaio 2025, dovrebbero considerarsi prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito asseritamente notificati prima del gennaio 2022 (ritenendo il termine quinquennale).
Considerando che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente ricostruito l'efficacia della mancata opposizione alla cartella di pagamento e degli avvisi di addebito come non idonea a mutare la durata del termine prescrizionale (cfr., Cassazione civile sez. un. 17 novembre 2016 n. 23397: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione,
pagina 4 di 6 infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_5
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)»), lo stesso deve ritenersi quinquennale.
4- Nel caso di specie, però deve tenersi conto della sospensione della prescrizione nel periodo dell'emergenza pandemica, dall'8.3.2020 al 31.8.2021, nonché delle notifiche (tutte dimostrate, come visto sopra) da parte di Controparte_1
, in relazione agli avvisi di addebito notificati anteriormente al
[...] quinquennio, con la conseguenza che nessuna prescrizione risulta maturata.
Dunque, si ricade, anche per effetto della sospensione, sempre all'interno del quinquennio.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di motivazione e gli altri aspetti formali, la stessa oltre ad essere tardiva, incentrandosi su un vizio della comunicazione da far valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non può ritenersi fondata, in quanto l'atto risponde pienamente ai criteri legali per la sua formazione e, in ogni modo, contiene una specifica indicazione delle ragioni poste alla base della sua emanazione, tali da consentire una piena difesa (come in effetti è avvenuto) al soggetto ingiunto.
Infine, parte ricorrente, come anticipato, eccepisce di aver effettuato richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 1 co. 537 della L. 228/2012, ma tale istanza,
a prescindere dal fatto che avrebbe effetti soltanto in sede esecutiva, non è idonea a spigare alcuna conseguenza con riferimento ai crediti contributivi oggetto della presente impugnazione, in quanto la normativa, da un lato, parla soltanto di tributi e, da un altro lato, per gli stessi non risultano (e, in ogni modo, non sono stati allegati, né dimostrati) modifiche successive, quali sgravi, pagamenti, o altro, con eccezione dell'adesione a procedure di definizione agevolata e rateazione, ma in relazione a procedure revocate prima della pagina 5 di 6 domanda e, come tali non idonee ad integrare i presupposti per l'attivazione ai sensi della disciplina richiamata.
5- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascun resistente costituito, in complessivi euro 3.750,00 oltre spese generali e accessori se dovuti.
Bologna il 30/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 606/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 30 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. BORSARINI LAURA in sost. avv. PICCOLO MARCO per parte ricorrente
[...]
Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. SPERTI Controparte_1
FRANCESCA in sost. avv. VIGO MAJELLO AUGUSTO.
Per l'avv. CASCIO ESTER CP_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6 N. R.G. 606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 606/2025 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. PICCOLO MARCO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. VIGO MAJELLO AUGUSTO
INPS
Rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: comunicazione preventiva di ipoteca
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 6 1- Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca effettuata dalla resistente concessionaria (in relazione a crediti per CP_2 una serie di motivi, quali la mancata notifica degli atti prodromici e delle cartelle presupposte;
la prescrizione dei crediti alla base dell'iscrizione, il difetto di motivazione, la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la violazione dell'art. 1 co. 537
e ss. L. 228/2012.
Si costituisce contestando le eccezioni e Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione, così come CP_2
2- Il ricorso in opposizione è tempestivo, per la parte in cui si tratta di opposizione ai sensi dell'art. 615 C.p.c., ma non sub specie di opposizione agli atti esecutivi, essendo stato proposto oltre il termine di venti giorni (cfr., Tribunale Trapani, sez. lav., 18/06/2009: «I provvedimenti di fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca rappresentano atti funzionali all'espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell'amministrazione avverso i quali si può adire il g.o. con le forme dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Se, dunque, il contribuente, contestualmente alla impugnazione dell'iscrizione o del fermo amministrativo, intende ottenere, la declaratoria di inesistenza dei crediti di cui alle indicate cartelle di pagamento per cui si è operata la tutela potrà rivolgersi direttamente al
Giudice ordinario all'uopo competente»), con la conseguenza che sarebbero ammissibili certamente le eccezioni di prescrizione, ma non quelle riguardanti i vizi formali dell'atto impugnato.
In ogni modo, circa l'eccezione di tardività per aver impugnato l'atto anche oltre i quaranta giorni, deve rilevarsi che secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, «L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui
l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi
l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti
l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto,
pagina 3 di 6 con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con
l'appello e non col ricorso per cassazione» (Cass. n. 6844/2024; conf. Cass. n.
28509/2022; Cass. n. 24234/2015).
Sempre in via preliminare, parte resistente Controparte_3 ha dimostrato documentalmente l'avvenuta notifica di una serie di atti precedenti alla comunicazione preventiva oggetto di impugnazione (cfr., doc. da
7 a 12, fasc. , così come ha dimostrato la notifica degli atti prodromici CP_4 CP_2
(sette avvisi di addebito, cfr., doc. da 1 a 7, fasc. . CP_2
3- Parte opponente, nel merito, ma in via pregiudiziale, eccepisce, come detto, la prescrizione dei crediti richiesti con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Infatti, occorre evidenziare quanto segue.
In linea di massima, considerato che la comunicazione di iscrizione di ipoteca (doc. 1, fasc. ricorrente) è stata notificata alla parte ricorrente il 22 gennaio 2025, dovrebbero considerarsi prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito asseritamente notificati prima del gennaio 2022 (ritenendo il termine quinquennale).
Considerando che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente ricostruito l'efficacia della mancata opposizione alla cartella di pagamento e degli avvisi di addebito come non idonea a mutare la durata del termine prescrizionale (cfr., Cassazione civile sez. un. 17 novembre 2016 n. 23397: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione,
pagina 4 di 6 infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_5
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)»), lo stesso deve ritenersi quinquennale.
4- Nel caso di specie, però deve tenersi conto della sospensione della prescrizione nel periodo dell'emergenza pandemica, dall'8.3.2020 al 31.8.2021, nonché delle notifiche (tutte dimostrate, come visto sopra) da parte di Controparte_1
, in relazione agli avvisi di addebito notificati anteriormente al
[...] quinquennio, con la conseguenza che nessuna prescrizione risulta maturata.
Dunque, si ricade, anche per effetto della sospensione, sempre all'interno del quinquennio.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di motivazione e gli altri aspetti formali, la stessa oltre ad essere tardiva, incentrandosi su un vizio della comunicazione da far valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non può ritenersi fondata, in quanto l'atto risponde pienamente ai criteri legali per la sua formazione e, in ogni modo, contiene una specifica indicazione delle ragioni poste alla base della sua emanazione, tali da consentire una piena difesa (come in effetti è avvenuto) al soggetto ingiunto.
Infine, parte ricorrente, come anticipato, eccepisce di aver effettuato richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 1 co. 537 della L. 228/2012, ma tale istanza,
a prescindere dal fatto che avrebbe effetti soltanto in sede esecutiva, non è idonea a spigare alcuna conseguenza con riferimento ai crediti contributivi oggetto della presente impugnazione, in quanto la normativa, da un lato, parla soltanto di tributi e, da un altro lato, per gli stessi non risultano (e, in ogni modo, non sono stati allegati, né dimostrati) modifiche successive, quali sgravi, pagamenti, o altro, con eccezione dell'adesione a procedure di definizione agevolata e rateazione, ma in relazione a procedure revocate prima della pagina 5 di 6 domanda e, come tali non idonee ad integrare i presupposti per l'attivazione ai sensi della disciplina richiamata.
5- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascun resistente costituito, in complessivi euro 3.750,00 oltre spese generali e accessori se dovuti.
Bologna il 30/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 6 di 6