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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7167 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22520/2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente Dott. Simone Luerti Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
(C.U.I. ), Parte_1 C.F._1 (EDO IGERIA) il 20.03.1993, rappresentato e difeso dall'Avvocato Umberto FERRARI del Foro di Pavia, presso il cui studio in Pavia (PV), alla Via Mascheroni, n. 64, risulta elettivamente domiciliato in forza di procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore – Questura di Pavia, rappresentato e difeso Controparte_1 esso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente
Conclusioni per la persona ricorrente:
“riconoscere che sussiste in capo al ricorrente il divieto di espulsione di cui agli artt. 19 e 5 comma 6 TU Immigrazione;
riconoscere per conseguenza il corrispondente status di protezione “speciale” (già protezione “umanitaria”). In ogni caso respingere il decreto di espulsione. Spese rifuse”
Conclusioni per la parte resistente:
“Rigettare la domanda cautelare avversaria. Respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto”
1) In fatto. Il 6.03.2023 la persona ricorrente ha manifestato la volontà di presentare al competente Questore la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 15.03.2024, notificato il 14.05.2024, il Questore di Pavia ha emesso un provvedimento negativo rilevando che: “Vista la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano- Seconda Sezione presso la Prefettura- UFFICIO Territoriale del Governo di Milano, datata 10.11.2023, che ha espresso parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendo stata riscontrata agli atti la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art.19, del comma 1.2 T.U.I e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che
agli atti d'ufficio non
1 risultano elementi tali da consentire il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo […] Decreta che l'stanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal sig. è rifiutata”. Parte_1 Con ricorso temp positato il 13.06.2024 la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto. Con provvedimento del 23.09.2024 la giudice competente ha sospeso cautelativamente il provvedimento negativo impugnato in questa sede. La parte convenuta (di seguito p.c.) – costituitasi il 24.09.2024 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano – ha evidenziato che: “Noto è che secondo quanto disposto dall'art. 19 comma1.2 del D.Lgs.286/1998, nella versione vigente ratione temporis: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. È dunque evidente che la , nel procedimento in questione, non ha alcuna discrezionalità, CP_2 essendo espressamente previsto che la valutazione circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il diritto di soggiorno sia rimessa alla competente Commissione Territoriale, al cui parere il Questore non può che attenersi. Nel caso di specie la competente Commissione Territoriale, interpellata al fine di valutare il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ha espresso parere negativo. La normativa in materia appare chiara nel richiedere che l'istante corra il rischio di trovarsi discriminato per motivi etnici, razziali, di sesso, religione ecc o comunque sottoposto a trattamenti disumani e degradanti o torture, il tutto da riferirsi alla specifica e attuale situazione concreta del richiedente, ovvero versi in una particolare condizione personale tale che il rimpatrio possa provocargli un grave pregiudizio. Alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento amministrativo si ritiene che la valutazione espressa dalla P.A. sia del tutto condivisibile e meritevole di conferma”. La p.c. ha richiesto di rigettare sia la proposta istanza cautelare che il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con decreto del 11.06.2025 la giudice designata ha fissato udienza ex art.127-ter c.p.c. Il 10.07.2025 sono stati depositati ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della persona ricorrente e, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.07.2025, la difesa ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come svolte in sede di ricorso. Ulteriori documenti sono stati depositati il 28.07.2025, su richiesta della giudice designata. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 17.09.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
2 L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata manifestata la volontà di presentare domanda al Questore il 6.03.2023, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, non può che accogliere il proposto ricorso;
difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
- la persona ricorrente è giunta in Italia prima del 10.04.2019 (cfr. attestato di conoscenza della lingua italiana, doc. 3 allegato all'istanza cautelare);
- sotto il profilo abitativo, dai documenti in atti emerge che la persona ricorrente vive stabilmente dal 2023 presso un'abitazione sita in Mortara (PV), alla Via Ospedale n. 13 (cfr. dichiarazione di ospitalità del 24.10.2023, doc. 1 allegato all'istanza cautelare e certificato di residenza del 8.07.2025, doc. 2 allegato alla nota del 10.07.2025);
- per quanto concerne la condizione lavorativa, risulta per tabulas che la persona ricorrente ha lavorato in forma regolare per un mese nel 2021, per un altro mese nel 2022, per la maggior parte dell'anno nel 2023 e, ininterrottamente, dal 11.01.2024 sino all'attualità (cfr. contratti e proroghe, estratto conto previdenziale
C.U. 2025, buste paga 2024 e 2025; doc 2 allegato all'istanza cautelare;
docc.
5-11 allegati alla nota CP_3 ito del 10.07.2025; docc. 13 e 14 allegati alla nota del 28.07.2025).
- Per comodità di lettura si riporta qui di seguito il dettaglio tratto dall'estratto conto previdenziale del CP_3 25.07.2025 (cfr. doc. 13 deposito del 28.07.2025):
3 - sotto il profilo linguistico è stato prodotto un attestato di conoscenza della lingua italiana Livello A1, datato al 10.04.2019 (cfr. doc. 3 allegato all'istanza cautelare). Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I., non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs 25/2018.
3) Circa le spese di lite. Considerato che il Tribunale è pervenuto al riconoscimento della protezione speciale valorizzando circostanze di fatto inerenti alla condizione socio-lavorativa della persona ricorrente sopravvenute o, comunque, consolidatesi successivamente all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19.04.2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Non si procede alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della persona ricorrente in quanto ella non ha mai richiesto l'ammissione al beneficio del p.s.s.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da (C.U.I. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 STATE, NIGERIA) il 20.03.1993 avverso il provvedimento emesso dal Questore di Pavia il 15.03.2024, notificato il 14.05.2024, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. La Presidente – Dott.ssa Elisabetta Meyer
La giudice relatrice – Dott.ssa Francesca Minieri
4
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente Dott. Simone Luerti Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
(C.U.I. ), Parte_1 C.F._1 (EDO IGERIA) il 20.03.1993, rappresentato e difeso dall'Avvocato Umberto FERRARI del Foro di Pavia, presso il cui studio in Pavia (PV), alla Via Mascheroni, n. 64, risulta elettivamente domiciliato in forza di procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore – Questura di Pavia, rappresentato e difeso Controparte_1 esso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente
Conclusioni per la persona ricorrente:
“riconoscere che sussiste in capo al ricorrente il divieto di espulsione di cui agli artt. 19 e 5 comma 6 TU Immigrazione;
riconoscere per conseguenza il corrispondente status di protezione “speciale” (già protezione “umanitaria”). In ogni caso respingere il decreto di espulsione. Spese rifuse”
Conclusioni per la parte resistente:
“Rigettare la domanda cautelare avversaria. Respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto”
1) In fatto. Il 6.03.2023 la persona ricorrente ha manifestato la volontà di presentare al competente Questore la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 15.03.2024, notificato il 14.05.2024, il Questore di Pavia ha emesso un provvedimento negativo rilevando che: “Vista la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano- Seconda Sezione presso la Prefettura- UFFICIO Territoriale del Governo di Milano, datata 10.11.2023, che ha espresso parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendo stata riscontrata agli atti la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art.19, del comma 1.2 T.U.I e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che
agli atti d'ufficio non
1 risultano elementi tali da consentire il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo […] Decreta che l'stanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal sig. è rifiutata”. Parte_1 Con ricorso temp positato il 13.06.2024 la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto. Con provvedimento del 23.09.2024 la giudice competente ha sospeso cautelativamente il provvedimento negativo impugnato in questa sede. La parte convenuta (di seguito p.c.) – costituitasi il 24.09.2024 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano – ha evidenziato che: “Noto è che secondo quanto disposto dall'art. 19 comma1.2 del D.Lgs.286/1998, nella versione vigente ratione temporis: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. È dunque evidente che la , nel procedimento in questione, non ha alcuna discrezionalità, CP_2 essendo espressamente previsto che la valutazione circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il diritto di soggiorno sia rimessa alla competente Commissione Territoriale, al cui parere il Questore non può che attenersi. Nel caso di specie la competente Commissione Territoriale, interpellata al fine di valutare il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ha espresso parere negativo. La normativa in materia appare chiara nel richiedere che l'istante corra il rischio di trovarsi discriminato per motivi etnici, razziali, di sesso, religione ecc o comunque sottoposto a trattamenti disumani e degradanti o torture, il tutto da riferirsi alla specifica e attuale situazione concreta del richiedente, ovvero versi in una particolare condizione personale tale che il rimpatrio possa provocargli un grave pregiudizio. Alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento amministrativo si ritiene che la valutazione espressa dalla P.A. sia del tutto condivisibile e meritevole di conferma”. La p.c. ha richiesto di rigettare sia la proposta istanza cautelare che il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con decreto del 11.06.2025 la giudice designata ha fissato udienza ex art.127-ter c.p.c. Il 10.07.2025 sono stati depositati ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della persona ricorrente e, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.07.2025, la difesa ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come svolte in sede di ricorso. Ulteriori documenti sono stati depositati il 28.07.2025, su richiesta della giudice designata. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 17.09.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
2 L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata manifestata la volontà di presentare domanda al Questore il 6.03.2023, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, non può che accogliere il proposto ricorso;
difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
- la persona ricorrente è giunta in Italia prima del 10.04.2019 (cfr. attestato di conoscenza della lingua italiana, doc. 3 allegato all'istanza cautelare);
- sotto il profilo abitativo, dai documenti in atti emerge che la persona ricorrente vive stabilmente dal 2023 presso un'abitazione sita in Mortara (PV), alla Via Ospedale n. 13 (cfr. dichiarazione di ospitalità del 24.10.2023, doc. 1 allegato all'istanza cautelare e certificato di residenza del 8.07.2025, doc. 2 allegato alla nota del 10.07.2025);
- per quanto concerne la condizione lavorativa, risulta per tabulas che la persona ricorrente ha lavorato in forma regolare per un mese nel 2021, per un altro mese nel 2022, per la maggior parte dell'anno nel 2023 e, ininterrottamente, dal 11.01.2024 sino all'attualità (cfr. contratti e proroghe, estratto conto previdenziale
C.U. 2025, buste paga 2024 e 2025; doc 2 allegato all'istanza cautelare;
docc.
5-11 allegati alla nota CP_3 ito del 10.07.2025; docc. 13 e 14 allegati alla nota del 28.07.2025).
- Per comodità di lettura si riporta qui di seguito il dettaglio tratto dall'estratto conto previdenziale del CP_3 25.07.2025 (cfr. doc. 13 deposito del 28.07.2025):
3 - sotto il profilo linguistico è stato prodotto un attestato di conoscenza della lingua italiana Livello A1, datato al 10.04.2019 (cfr. doc. 3 allegato all'istanza cautelare). Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I., non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs 25/2018.
3) Circa le spese di lite. Considerato che il Tribunale è pervenuto al riconoscimento della protezione speciale valorizzando circostanze di fatto inerenti alla condizione socio-lavorativa della persona ricorrente sopravvenute o, comunque, consolidatesi successivamente all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19.04.2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Non si procede alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della persona ricorrente in quanto ella non ha mai richiesto l'ammissione al beneficio del p.s.s.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da (C.U.I. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 STATE, NIGERIA) il 20.03.1993 avverso il provvedimento emesso dal Questore di Pavia il 15.03.2024, notificato il 14.05.2024, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. La Presidente – Dott.ssa Elisabetta Meyer
La giudice relatrice – Dott.ssa Francesca Minieri
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