TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FABBRETTI MARIA CRISTINA, con elezione di domicilio in VIA SAN VITALE N. 40/3/A, BOLOGNA, presso il difensore avv. FABBRETTI MARIA CRISTINA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.02.2024, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere partecipato alla procedura concorsuale straordinaria per la copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6.05.2022 e all'art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, presentando la domanda in data 10.06.2022, per la classe di concorso B015 – laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, per la Regione Toscana (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
b) di avere dichiarato, in sede di domanda amministrativa, la riserva ex art. 8 L. 68/1999, in quanto invalido civile con percentuale del 50% di riduzione permanente della capacità lavorativa (artt.
2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88); v. doc. n. 5 del fascicolo di parte;
c) che, a seguito dello svolgimento della prova disciplinare (prova orale) e della valutazione di titoli, la commissione giudicatrice provvedeva alla compilazione delle graduatorie regionali, 1 distinte per classi di concorso, nei limiti dei posti messi a bando;
d) che il bando di concorso, contrariamente a quanto disposto dalla legge, non prevedeva alcuna quota di riserva in favore dei soggetti disabili, indicando soltanto il numero dei posti a disposizione (n. 29, per la classe di concorso B015, per la Regione Toscana);
e) che nella graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria de qua, per la classe di concorso B015, per la Regione Toscana, non sono stati inclusi candidati beneficiari della riserva prescritta dalla L. 68/1999 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
f) che tale graduatoria è stata rettificata, con provvedimento dell' del 21.06.2023, CP_2 prot. 766, con l'inserimento di un docente che aveva presentato ricorso per la mancata valutazione della riserva ex L. 68/1999 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte); Cont g) di avere chiesto all' l'indicazione della propria posizione in graduatoria e di avere constatato che la commissione gli aveva attribuito un punteggio relativo alla prova orale di 86 punti (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte);
h) di essere, quindi, risultato idoneo non vincitore nell'ambito della predetta procedura concorsuale straordinaria;
i) di avere diritto all'inserimento nella graduatoria per la classe di concorso B015, per la Regione
Toscana, con decorrenza dal 1.09.2022, e all'assunzione presso una sede rimasta libera all'esito delle operazioni concorsuali, in quanto beneficiario della riserva ex L. 68/1999, non risultando dagli organici provinciali la saturazione della quota del 7% riservata per legge ai beneficiari della L. 68/1999.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare per i motivi sopra indicati il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria B015 della Regione Toscana della procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-
Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, con decorrenza dalla data di approvazione della stessa e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo determinato finalizzata alla partecipazione al corso di formazione per la conferma in ruolo come previsto dal bando di concorso, presso una sede rimasta libera all'esito delle operazioni concorsuali ed in quanto beneficiario della riserva ex legge n. 68/1999 con precedenza per le sedi del comune di residenza del ricorrente, con retrodatazione giuridica dalla data che sarà accertata in corso di causa e con l'assunzione ai fini dell'anno di formazione dal 1/09/2024 o da altra data che verrà accertata in corso di causa. Vinte le spese.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente il difetto Controparte_3
2 di giurisdizione del giudice ordinario, a favore del giudice amministrativo, e la necessità di integrare il contraddittorio con i controinteressati, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, non essendo stato il ricorrente inserito nella graduatoria oggetto di causa, formata dai soli candidati idonei e vincitori (29 per la Regione Toscana, per la classe di concorso B015), secondo il numero dei posti previsti dal DDG del 6.05.2022.
Con nota di deposito del 16.07.2024, parte ricorrente ha prodotto l'attestazione di avvenuta pubblicazione, in data 03.04.2024, sul sito internet del , nell'area Controparte_3 tematica “Atti di Notifica”, della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza effettuata nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell'art 151 c.p.c., autorizzata dal Tribunale con decreto del 21.03.2024.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un doppio termine per il deposito telematico di note e di repliche contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., fino al 21.11.2025 (come da ordinanza del 21.03.2025).
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, rispettivamente, in data 9.10.2025, 10.10.2025 e
17.11.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, sollevata da parte resistente in memoria di costituzione.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della "prospettazione", bensì a quello del "petitum" sostanziale, quale può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo.
(nella specie, in relazione a domanda introduttiva del giudizio, formalmente recante l'impugnazione CP_ della graduatoria dei vincitori di un pubblico concorso per l'assunzione di funzionari dell' in ragione della omessa valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice
3 ordinario, sul presupposto che la medesima domanda lamentasse sostanzialmente l'omessa attribuzione di un posto riservato e introducesse, perciò, una controversia sul diritto a stipulare con l'amministrazione il contratto di lavoro); si veda, altresì, Cassazione Civile Sez. Un., 15/05/2003, n.
7507, secondo la quale: “In applicazione di questi parametri è agevole affermare che, nella specie, la domanda introduttiva del giudizio di merito, nel denunciare, sul pacifico presupposto della conseguita idoneità nelle prove concorsuali, l'omessa valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, e nel lamentare, conseguentemente, l'omessa attribuzione di un posto riservato, in ragione dell'appartenenza medesima, sostanzialmente introduce, ancorché formalmente recante l'impugnazione della graduatoria dei vincitori, una controversia sul diritto a stipulare con l'amministrazione il contratto di lavoro. L'oggetto della controversia, identificato alla stregua degli esposti criteri, non solo non verte sulla procedura concorsuale, ma in qualche modo ne assume l'esito ad elemento costitutivo della pretesa vantata, là dove questa è fondata sull'allegato superamento della selezione per idoneità. Sicché, combinandosi questo elemento, con l'altro concernente lo status personale di invalido ed il relativo trattamento privilegiato che ad esso assicura la legge, allorché lo configura come costitutivo della qualità di
"vincitore" del concorso in capo al titolare, è agevole desumerne che il petitum sostanziale si compendia in situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza del diritto, estranee alla materia delle procedure concorsuali e collocabili in una fase successiva alla loro conclusione, in guisa da risultare avulse dalla materia riservata alla persistenza della giurisdizione amministrativa e ricomprese, invece, nel novero di quella sinteticamente, ma espressamente, definita dall'art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini della sua devoluzione alla giurisdizione ordinaria, come concernente l'assunzione al lavoro”.
Ulteriormente, si veda Cassazione Civile Sez. Un., 13/02/2008, n. 3409, secondo la quale, in materia di assunzione di disabili e con riferimento alla riserva prevista in loro favore, le controversie nelle quali non si contesta la graduatoria ma il riparto dei posti dei riservatari nell'ambito delle fasce sono riconducibili all'ambito privatistico e spettano alla giurisdizione del G.O., venendo in questione la fase successiva rispetto al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa che si esaurisce con l'approvazione della graduatoria (sulla base del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la giurisdizione dell'A.G.O., in una controversia relativa alla mancata assunzione di un docente disabile, nella quale non veniva contestata la graduatoria ma su di essa veniva basata la pretesa all'assunzione).
Ebbene, nel caso di specie, in base al criterio del petitum sostanziale e in adesione alla sopra riportata giurisprudenza di legittimità, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, avendo il
4 ricorrente agito in giudizio per l'accertamento del suo diritto all'assunzione presso la P.A., in quanto candidato risultato idoneo all'esito delle prove concorsuali e titolare di diritto di riserva ai sensi della L.
68/1999.
Parimenti deve ritenersi correttamente integrato il contraddittorio con i potenziali controinteressati, essendo stata versata in atti l'attestazione del 3.04.2024 di avvenuta notifica nei confronti dei controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza nell'area dedicata del sito web istituzionale del , nei termini di Controparte_3 legge, ex art 151 c.p.c.
Venendo al merito, l'art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) L. 68/1999 prevede che: “
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
L'art. 16 (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni) L. 68/1999 stabilisce che: “1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. 2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche ((...)) oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. 3.
Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”.
La Suprema Corte ha affermato che, in tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego, l'art. 16, comma 2, della l. n. 68 del 1999, al fine di garantire l'ineludibile rispetto delle quote di riserva di cui al precedente art. 3, va interpretato nel senso che la P.A. ha l'obbligo di assumere il disabile dichiarato idoneo, anche se non in possesso del requisito della disoccupazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della stessa legge, qualora, all'esito della procedura concorsuale, non vi siano idonei in possesso del requisito, sicché le quote di riserva possono rimanere non attribuite nelle sole ipotesi in cui non vi siano "riservisti in senso stretto", né altri disabili idonei ma non vincitori (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 12441 del 16/06/2016 (Rv. 640373 - 01).
Ancora, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4110 del
22/02/2007 (Rv. 595165 - 01), hanno statuito che, qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di
5 riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati". (Nella specie, le Sezioni Unite hanno confermato l'impugnata sentenza con la quale la Corte di appello aveva riconosciuto il diritto di un professore riconosciuto invalido all'80%, perché affetto da sclerosi multipla, ad ottenere l'iscrizione nella graduatoria dei riservisti con la conseguente declaratoria del diritto all'assunzione in ruolo con decorrenza dall'avvenuto riconoscimento della suddetta invalidità).
Ciò posto, in una fattispecie analoga alla presente e concernente la medesima procedura concorsuale straordinaria oggetto di causa, il Tribunale di Arezzo ha affermato che: “Nel caso in esame, il bando di concorso, contrariamente a quanto disposto dalla legge, non pare prevedere alcuna quota di riserva in favore dei soggetti disabili, indicando solamente il numero complessivo dei posti a disposizione, nr. 29 in relazione alla Regione Toscana, così come confermato dal resistente, le cui difese, in CP_3 punto di inapplicabilità della disciplina delle riserva al concorso pubblico in esame, sono smentite per tabulas, in quanto il bando prevede espressamente all'art 4 comma 5 lettera n) la possibilità per il candidato di dichiarare il diritto alle riserve di legge, e quindi anche a quelle di cui alla L.68/1999. La giurisprudenza amministrativa più recente ha avuto modo di stabilire che “La natura cogente delle regole sulle quote di riserva o sul collocamento obbligatorio ne implica il rispetto a prescindere dalla loro avvenuta inclusione nei singoli bandi di concorso, in quanto le stesse trovano comunque applicazione ope legis. L'affermazione necessita tuttavia di qualche precisazione. Se è vero, infatti, che
l'Amministrazione è obbligata a provvedere alle assunzioni, lo è altrettanto che il legislatore non ha inteso specificarne né le modalità, né, soprattutto, l'obiettivo, lasciandola completamente arbitra di individuare il quando e il quomodo, una volta stabilito l'an. Affinché tale libertà, tuttavia, non si trasformi in arbitrio, o, quel che è peggio, in sostanziale elusione degli obblighi di legge, si è altresì preoccupato di individuare un luogo di incontro nel quale far convergere, in posizione di bilanciato equilibrio, la libertà di autodeterminazione -più specificamente, di auto organizzazione- del datore di lavoro pubblico, con il diritto del candidato ad avvalersi dei benefici rivenienti dal proprio status. Tale luogo è costituito dagli atti di programmazione che devono connotare anche le scelte di politica del personale delle singole amministrazioni, quale strumento di razionalizzazione e conseguente ottimizzazione delle risorse umane, in funzione dei loro specifici obiettivi. A fronte, dunque, del diritto al collocamento obbligatorio del candidato, si pone la scelta dell'amministrazione, e segnatamente di quelle locali, di allocare in altri ambiti le eventuali risorse rivenienti dal collocamento obbligatorio.
Ma di ciò deve essere data esplicitazione nei richiamati atti di programmazione che, introdotti a far data dalla l. n. 449 del 1997, sono stati via trasformati nei più duttili piani dei fabbisogni, incentrati
6 sui programmi, piuttosto che sui numeri della vecchia dotazione organica, senza tuttavia eliderne la portata pianificatoria, sviluppata sull'arco temporale del triennio, in parallelismo con quanto ritenuto congruo in materia di opere pubbliche. (Cfr. Cons. Stato 25.01.2022 n.524). Pertanto, solo laddove la quota obbligatoria risulti già esaurita, ovvero ne sia previsto il completamento nella programmazione in corso di validità, l'Amministrazione non ha più alcun obbligo di provvedere né mediante la riserva di posti nei concorsi, né utilizzando comunque le relative graduatorie, né con chiamata diretta, né tramite convenzione. Di tale programmazione alternativa tuttavia non vi è traccia in atti, ove risulta solamente che il resistente ha declinato il diritto all'assunzione non in quanto già CP_3 riconosciuto ad altri rientranti nella stessa categoria, ovvero in quelle assimilate, con modalità diverse dalla procedura concorsuale. Pertanto, a prescindere dalla collocazione in graduatoria, sussistendo
l'idoneità del ricorrente così come ammesso dal resistente, lo stesso ha diritto ad essere inserito in via prioritaria nella graduatoria concorsuale straordinaria bis per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione Toscana che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, non sussistendo peraltro saturazione delle quote previste dall'art. 3 l.68/1999, non avendo la resistente dedotto alcunchè sul punto, palesandosi conseguentemente irrilevante l'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente in relazione a tali circostanze” (cit. Tribunale di Arezzo, sent. n. 181 del 17.05.2023, richiamata da parte ricorrente in ricorso).
Ebbene, anche nel caso in esame, parte resistente non ha contestato che il ricorrente sia risultato idoneo all'esito della prova concorsuale (v., a tal fine, il doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente) e che lo stesso sia titolare di diritto di riserva ai sensi della L. 68/1999 (v., a tal fine, i doc. n. 1, punto 19, e n. 5 Cont del fascicolo di parte ricorrente), essendosi il limitato a sostenere che, data la straordinarietà della procedura de qua, la graduatoria era stata formata dai soli candidati idonei e vincitori (sulla base del punteggio riportato all'esito della prova orale e della valutazione dei titoli), alcuno dei quali era titolare di diritto di riserva ai sensi della L. 68/1999, senza dedurre alcunché in ordine alla eventuale saturazione delle quote previste dall'art. 3 L. 68/1999, con conseguente superfluità dell'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente in ricorso (in relazione agli elenchi provinciali dell'organico di diritto della classe di concorso B015 di tutte le province della Regione Toscana, con indicazione degli assunti con riserva ex L. 68/1999 per l'a/s 2022/2023).
Peraltro, dal doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente emerge che i posti oggetto di rinuncia in relazione alla graduatoria oggetto di causa, per la classe di concorso B015, per la Regione Toscana, sono stati 2 (di cui soltanto uno coperto con l'inserimento in graduatoria di un candidato titolare di diritto di riserva, ai sensi della L. 68/1999, in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Arezzo,
7 n. 181 del 17.05.2023).
Si veda, altresì, il doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente (ovvero gli accantonamenti dei posti per la classe di concorso B015 nella Regione Toscana).
Conseguentemente, deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'utile inserimento nella graduatoria concorsuale straordinaria per la copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6.05.2022 e all'art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, per la classe di concorso B015 – laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, per la Regione Toscana, con conseguente diritto del ricorrente alla Cont stipula di un contratto a tempo determinato con il (la cui decorrenza non può, in ogni caso, essere individuata nel 1.09.2024, come richiesto nelle conclusioni del ricorso, essendo l'a/s 2024/2025 già interamente decorso), nel corso del quale il ricorrente svolgerà il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 D.lgs. n. 59/2017, e con diritto del ricorrente alla partecipazione, con oneri a suo carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le Università, che ne integri le competenze professionali.
A tal fine, si evidenzia che, a seguito dell'eventuale superamento della prova che conclude il percorso di formazione sopraindicato e del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13
D.lgs. n. 59/2017, il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente, in quanto beneficiario del diritto di riserva ai sensi della L.
68/1999, all'utile inserimento nella graduatoria concorsuale straordinaria per la copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6.05.2022 e all'art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, per la classe di concorso B015 – laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, per la Regione Toscana, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla stipula di un contratto a tempo determinato con il resistente, nel corso del quale il ricorrente svolgerà il percorso annuale di formazione CP_3
8 iniziale e prova di cui all'art. 13 D.lgs. n. 59/2017, e il diritto del ricorrente alla partecipazione, con oneri a suo carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le Università, che ne integri le competenze professionali;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FABBRETTI MARIA CRISTINA, con elezione di domicilio in VIA SAN VITALE N. 40/3/A, BOLOGNA, presso il difensore avv. FABBRETTI MARIA CRISTINA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.02.2024, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere partecipato alla procedura concorsuale straordinaria per la copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6.05.2022 e all'art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, presentando la domanda in data 10.06.2022, per la classe di concorso B015 – laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, per la Regione Toscana (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
b) di avere dichiarato, in sede di domanda amministrativa, la riserva ex art. 8 L. 68/1999, in quanto invalido civile con percentuale del 50% di riduzione permanente della capacità lavorativa (artt.
2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88); v. doc. n. 5 del fascicolo di parte;
c) che, a seguito dello svolgimento della prova disciplinare (prova orale) e della valutazione di titoli, la commissione giudicatrice provvedeva alla compilazione delle graduatorie regionali, 1 distinte per classi di concorso, nei limiti dei posti messi a bando;
d) che il bando di concorso, contrariamente a quanto disposto dalla legge, non prevedeva alcuna quota di riserva in favore dei soggetti disabili, indicando soltanto il numero dei posti a disposizione (n. 29, per la classe di concorso B015, per la Regione Toscana);
e) che nella graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria de qua, per la classe di concorso B015, per la Regione Toscana, non sono stati inclusi candidati beneficiari della riserva prescritta dalla L. 68/1999 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
f) che tale graduatoria è stata rettificata, con provvedimento dell' del 21.06.2023, CP_2 prot. 766, con l'inserimento di un docente che aveva presentato ricorso per la mancata valutazione della riserva ex L. 68/1999 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte); Cont g) di avere chiesto all' l'indicazione della propria posizione in graduatoria e di avere constatato che la commissione gli aveva attribuito un punteggio relativo alla prova orale di 86 punti (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte);
h) di essere, quindi, risultato idoneo non vincitore nell'ambito della predetta procedura concorsuale straordinaria;
i) di avere diritto all'inserimento nella graduatoria per la classe di concorso B015, per la Regione
Toscana, con decorrenza dal 1.09.2022, e all'assunzione presso una sede rimasta libera all'esito delle operazioni concorsuali, in quanto beneficiario della riserva ex L. 68/1999, non risultando dagli organici provinciali la saturazione della quota del 7% riservata per legge ai beneficiari della L. 68/1999.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare per i motivi sopra indicati il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria B015 della Regione Toscana della procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-
Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, con decorrenza dalla data di approvazione della stessa e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo determinato finalizzata alla partecipazione al corso di formazione per la conferma in ruolo come previsto dal bando di concorso, presso una sede rimasta libera all'esito delle operazioni concorsuali ed in quanto beneficiario della riserva ex legge n. 68/1999 con precedenza per le sedi del comune di residenza del ricorrente, con retrodatazione giuridica dalla data che sarà accertata in corso di causa e con l'assunzione ai fini dell'anno di formazione dal 1/09/2024 o da altra data che verrà accertata in corso di causa. Vinte le spese.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente il difetto Controparte_3
2 di giurisdizione del giudice ordinario, a favore del giudice amministrativo, e la necessità di integrare il contraddittorio con i controinteressati, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, non essendo stato il ricorrente inserito nella graduatoria oggetto di causa, formata dai soli candidati idonei e vincitori (29 per la Regione Toscana, per la classe di concorso B015), secondo il numero dei posti previsti dal DDG del 6.05.2022.
Con nota di deposito del 16.07.2024, parte ricorrente ha prodotto l'attestazione di avvenuta pubblicazione, in data 03.04.2024, sul sito internet del , nell'area Controparte_3 tematica “Atti di Notifica”, della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza effettuata nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell'art 151 c.p.c., autorizzata dal Tribunale con decreto del 21.03.2024.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un doppio termine per il deposito telematico di note e di repliche contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., fino al 21.11.2025 (come da ordinanza del 21.03.2025).
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, rispettivamente, in data 9.10.2025, 10.10.2025 e
17.11.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, sollevata da parte resistente in memoria di costituzione.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della "prospettazione", bensì a quello del "petitum" sostanziale, quale può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo.
(nella specie, in relazione a domanda introduttiva del giudizio, formalmente recante l'impugnazione CP_ della graduatoria dei vincitori di un pubblico concorso per l'assunzione di funzionari dell' in ragione della omessa valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice
3 ordinario, sul presupposto che la medesima domanda lamentasse sostanzialmente l'omessa attribuzione di un posto riservato e introducesse, perciò, una controversia sul diritto a stipulare con l'amministrazione il contratto di lavoro); si veda, altresì, Cassazione Civile Sez. Un., 15/05/2003, n.
7507, secondo la quale: “In applicazione di questi parametri è agevole affermare che, nella specie, la domanda introduttiva del giudizio di merito, nel denunciare, sul pacifico presupposto della conseguita idoneità nelle prove concorsuali, l'omessa valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, e nel lamentare, conseguentemente, l'omessa attribuzione di un posto riservato, in ragione dell'appartenenza medesima, sostanzialmente introduce, ancorché formalmente recante l'impugnazione della graduatoria dei vincitori, una controversia sul diritto a stipulare con l'amministrazione il contratto di lavoro. L'oggetto della controversia, identificato alla stregua degli esposti criteri, non solo non verte sulla procedura concorsuale, ma in qualche modo ne assume l'esito ad elemento costitutivo della pretesa vantata, là dove questa è fondata sull'allegato superamento della selezione per idoneità. Sicché, combinandosi questo elemento, con l'altro concernente lo status personale di invalido ed il relativo trattamento privilegiato che ad esso assicura la legge, allorché lo configura come costitutivo della qualità di
"vincitore" del concorso in capo al titolare, è agevole desumerne che il petitum sostanziale si compendia in situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza del diritto, estranee alla materia delle procedure concorsuali e collocabili in una fase successiva alla loro conclusione, in guisa da risultare avulse dalla materia riservata alla persistenza della giurisdizione amministrativa e ricomprese, invece, nel novero di quella sinteticamente, ma espressamente, definita dall'art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini della sua devoluzione alla giurisdizione ordinaria, come concernente l'assunzione al lavoro”.
Ulteriormente, si veda Cassazione Civile Sez. Un., 13/02/2008, n. 3409, secondo la quale, in materia di assunzione di disabili e con riferimento alla riserva prevista in loro favore, le controversie nelle quali non si contesta la graduatoria ma il riparto dei posti dei riservatari nell'ambito delle fasce sono riconducibili all'ambito privatistico e spettano alla giurisdizione del G.O., venendo in questione la fase successiva rispetto al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa che si esaurisce con l'approvazione della graduatoria (sulla base del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la giurisdizione dell'A.G.O., in una controversia relativa alla mancata assunzione di un docente disabile, nella quale non veniva contestata la graduatoria ma su di essa veniva basata la pretesa all'assunzione).
Ebbene, nel caso di specie, in base al criterio del petitum sostanziale e in adesione alla sopra riportata giurisprudenza di legittimità, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, avendo il
4 ricorrente agito in giudizio per l'accertamento del suo diritto all'assunzione presso la P.A., in quanto candidato risultato idoneo all'esito delle prove concorsuali e titolare di diritto di riserva ai sensi della L.
68/1999.
Parimenti deve ritenersi correttamente integrato il contraddittorio con i potenziali controinteressati, essendo stata versata in atti l'attestazione del 3.04.2024 di avvenuta notifica nei confronti dei controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza nell'area dedicata del sito web istituzionale del , nei termini di Controparte_3 legge, ex art 151 c.p.c.
Venendo al merito, l'art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) L. 68/1999 prevede che: “
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
L'art. 16 (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni) L. 68/1999 stabilisce che: “1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. 2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche ((...)) oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. 3.
Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”.
La Suprema Corte ha affermato che, in tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego, l'art. 16, comma 2, della l. n. 68 del 1999, al fine di garantire l'ineludibile rispetto delle quote di riserva di cui al precedente art. 3, va interpretato nel senso che la P.A. ha l'obbligo di assumere il disabile dichiarato idoneo, anche se non in possesso del requisito della disoccupazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della stessa legge, qualora, all'esito della procedura concorsuale, non vi siano idonei in possesso del requisito, sicché le quote di riserva possono rimanere non attribuite nelle sole ipotesi in cui non vi siano "riservisti in senso stretto", né altri disabili idonei ma non vincitori (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 12441 del 16/06/2016 (Rv. 640373 - 01).
Ancora, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4110 del
22/02/2007 (Rv. 595165 - 01), hanno statuito che, qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di
5 riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati". (Nella specie, le Sezioni Unite hanno confermato l'impugnata sentenza con la quale la Corte di appello aveva riconosciuto il diritto di un professore riconosciuto invalido all'80%, perché affetto da sclerosi multipla, ad ottenere l'iscrizione nella graduatoria dei riservisti con la conseguente declaratoria del diritto all'assunzione in ruolo con decorrenza dall'avvenuto riconoscimento della suddetta invalidità).
Ciò posto, in una fattispecie analoga alla presente e concernente la medesima procedura concorsuale straordinaria oggetto di causa, il Tribunale di Arezzo ha affermato che: “Nel caso in esame, il bando di concorso, contrariamente a quanto disposto dalla legge, non pare prevedere alcuna quota di riserva in favore dei soggetti disabili, indicando solamente il numero complessivo dei posti a disposizione, nr. 29 in relazione alla Regione Toscana, così come confermato dal resistente, le cui difese, in CP_3 punto di inapplicabilità della disciplina delle riserva al concorso pubblico in esame, sono smentite per tabulas, in quanto il bando prevede espressamente all'art 4 comma 5 lettera n) la possibilità per il candidato di dichiarare il diritto alle riserve di legge, e quindi anche a quelle di cui alla L.68/1999. La giurisprudenza amministrativa più recente ha avuto modo di stabilire che “La natura cogente delle regole sulle quote di riserva o sul collocamento obbligatorio ne implica il rispetto a prescindere dalla loro avvenuta inclusione nei singoli bandi di concorso, in quanto le stesse trovano comunque applicazione ope legis. L'affermazione necessita tuttavia di qualche precisazione. Se è vero, infatti, che
l'Amministrazione è obbligata a provvedere alle assunzioni, lo è altrettanto che il legislatore non ha inteso specificarne né le modalità, né, soprattutto, l'obiettivo, lasciandola completamente arbitra di individuare il quando e il quomodo, una volta stabilito l'an. Affinché tale libertà, tuttavia, non si trasformi in arbitrio, o, quel che è peggio, in sostanziale elusione degli obblighi di legge, si è altresì preoccupato di individuare un luogo di incontro nel quale far convergere, in posizione di bilanciato equilibrio, la libertà di autodeterminazione -più specificamente, di auto organizzazione- del datore di lavoro pubblico, con il diritto del candidato ad avvalersi dei benefici rivenienti dal proprio status. Tale luogo è costituito dagli atti di programmazione che devono connotare anche le scelte di politica del personale delle singole amministrazioni, quale strumento di razionalizzazione e conseguente ottimizzazione delle risorse umane, in funzione dei loro specifici obiettivi. A fronte, dunque, del diritto al collocamento obbligatorio del candidato, si pone la scelta dell'amministrazione, e segnatamente di quelle locali, di allocare in altri ambiti le eventuali risorse rivenienti dal collocamento obbligatorio.
Ma di ciò deve essere data esplicitazione nei richiamati atti di programmazione che, introdotti a far data dalla l. n. 449 del 1997, sono stati via trasformati nei più duttili piani dei fabbisogni, incentrati
6 sui programmi, piuttosto che sui numeri della vecchia dotazione organica, senza tuttavia eliderne la portata pianificatoria, sviluppata sull'arco temporale del triennio, in parallelismo con quanto ritenuto congruo in materia di opere pubbliche. (Cfr. Cons. Stato 25.01.2022 n.524). Pertanto, solo laddove la quota obbligatoria risulti già esaurita, ovvero ne sia previsto il completamento nella programmazione in corso di validità, l'Amministrazione non ha più alcun obbligo di provvedere né mediante la riserva di posti nei concorsi, né utilizzando comunque le relative graduatorie, né con chiamata diretta, né tramite convenzione. Di tale programmazione alternativa tuttavia non vi è traccia in atti, ove risulta solamente che il resistente ha declinato il diritto all'assunzione non in quanto già CP_3 riconosciuto ad altri rientranti nella stessa categoria, ovvero in quelle assimilate, con modalità diverse dalla procedura concorsuale. Pertanto, a prescindere dalla collocazione in graduatoria, sussistendo
l'idoneità del ricorrente così come ammesso dal resistente, lo stesso ha diritto ad essere inserito in via prioritaria nella graduatoria concorsuale straordinaria bis per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione Toscana che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, non sussistendo peraltro saturazione delle quote previste dall'art. 3 l.68/1999, non avendo la resistente dedotto alcunchè sul punto, palesandosi conseguentemente irrilevante l'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente in relazione a tali circostanze” (cit. Tribunale di Arezzo, sent. n. 181 del 17.05.2023, richiamata da parte ricorrente in ricorso).
Ebbene, anche nel caso in esame, parte resistente non ha contestato che il ricorrente sia risultato idoneo all'esito della prova concorsuale (v., a tal fine, il doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente) e che lo stesso sia titolare di diritto di riserva ai sensi della L. 68/1999 (v., a tal fine, i doc. n. 1, punto 19, e n. 5 Cont del fascicolo di parte ricorrente), essendosi il limitato a sostenere che, data la straordinarietà della procedura de qua, la graduatoria era stata formata dai soli candidati idonei e vincitori (sulla base del punteggio riportato all'esito della prova orale e della valutazione dei titoli), alcuno dei quali era titolare di diritto di riserva ai sensi della L. 68/1999, senza dedurre alcunché in ordine alla eventuale saturazione delle quote previste dall'art. 3 L. 68/1999, con conseguente superfluità dell'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente in ricorso (in relazione agli elenchi provinciali dell'organico di diritto della classe di concorso B015 di tutte le province della Regione Toscana, con indicazione degli assunti con riserva ex L. 68/1999 per l'a/s 2022/2023).
Peraltro, dal doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente emerge che i posti oggetto di rinuncia in relazione alla graduatoria oggetto di causa, per la classe di concorso B015, per la Regione Toscana, sono stati 2 (di cui soltanto uno coperto con l'inserimento in graduatoria di un candidato titolare di diritto di riserva, ai sensi della L. 68/1999, in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Arezzo,
7 n. 181 del 17.05.2023).
Si veda, altresì, il doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente (ovvero gli accantonamenti dei posti per la classe di concorso B015 nella Regione Toscana).
Conseguentemente, deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'utile inserimento nella graduatoria concorsuale straordinaria per la copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6.05.2022 e all'art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, per la classe di concorso B015 – laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, per la Regione Toscana, con conseguente diritto del ricorrente alla Cont stipula di un contratto a tempo determinato con il (la cui decorrenza non può, in ogni caso, essere individuata nel 1.09.2024, come richiesto nelle conclusioni del ricorso, essendo l'a/s 2024/2025 già interamente decorso), nel corso del quale il ricorrente svolgerà il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 D.lgs. n. 59/2017, e con diritto del ricorrente alla partecipazione, con oneri a suo carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le Università, che ne integri le competenze professionali.
A tal fine, si evidenzia che, a seguito dell'eventuale superamento della prova che conclude il percorso di formazione sopraindicato e del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13
D.lgs. n. 59/2017, il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente, in quanto beneficiario del diritto di riserva ai sensi della L.
68/1999, all'utile inserimento nella graduatoria concorsuale straordinaria per la copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6.05.2022 e all'art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, per la classe di concorso B015 – laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, per la Regione Toscana, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla stipula di un contratto a tempo determinato con il resistente, nel corso del quale il ricorrente svolgerà il percorso annuale di formazione CP_3
8 iniziale e prova di cui all'art. 13 D.lgs. n. 59/2017, e il diritto del ricorrente alla partecipazione, con oneri a suo carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le Università, che ne integri le competenze professionali;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
9