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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 277 dell'anno
2018 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Parte_1
Fabio Dilillo e Chiara Salzo, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
ATTORE
in persona di suo Controparte_1
procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv.
Emilio d'Antona, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
quali chiamati all'eredità di nonché Persona_1
CP_5
CONVENUTI CONTUMACI sulle
CONCLUSIONI come precisate dalle parti costituite in giudizio con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c.
il 6.9.2024 dalla Compagnia convenuta e il 13.9.2024
dall'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore, salvo a trovare applicazione le disposizioni dettate dal menzionato art. 127 ter c.p.c., esso pure introdotto dal d.l.vo n.
149/2022 a decorrere dal 1°.1.2023, ma in relazione anche ai procedimenti già pendenti a tale data.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, la cui notificazione si è perfezionata il 10.1.2018 nei confronti dell'Assicurazione, l'11.1.2018 nei confronti del e CP_5
il 22.1.2018 impersonalmente e collettivamente nei confronti dei chiamati all'eredità di defunta fin Persona_1
dal 4.3.2017, il li ha quivi convenuti deducendo quanto Pt_1
segue.
Il 23.3.2017, intorno alle ore 20.40, in abitato di Barletta,
percorreva a piedi la via Regina Margherita con direzione verso il centro cittadino, allorché, giunto all'incrocio con la via Boggiano, nell'attraversare la carreggiata camminando sulle apposite strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura FIAT IDEA targata DR362ZP, di proprietà di condotta nell'occasione dal ed Persona_1 CP_5
assicurata per la responsabilità civile derivante dalla circolazione con la . Tanto accadeva in quanto il CP_1
provenendo dalla via Regina Margherita, che CP_5
2 percorreva con direzione verso la via Foggia, nell'eseguire manovra di svolta a sinistra nella via Boggiano, non si avvedeva della presenza del pedone, che pure si trovava al centro della carreggiata. L'attore cadeva di conseguenza al suolo, riportando <
nasali, frattura del trochite omerale destro … ferita a lembo della piramide nasale … ferita lacero-contusa dell'arcata sopraciliare sinistra … dolore alla palpazione della spalla destra con limitazione funzionale, dolore del I dito della mano sinistra>>, per tali diagnosticati presso il locale ospedale, dove il veniva nell'immediatezza Pt_1
accompagnato dallo stesso conducente del veicolo investitore. Tali lesioni hanno comportato un periodo di invalidità temporanea, durante il quale l'attore, ingegnere edile, si è trovato nella impossibilità di esercitare la sua attività professionale, con conseguente perdita di guadagni,
e, all'esito, invalidità permanente, che hanno altresì
imposto la necessità di esborsi per spese mediche. Le
richieste di risarcimento di tali danni, previamente avanzate dal nei confronti dei responsabili del Pt_1
sinistro e della compagnia assicuratrice dell'automezzo investitore non hanno avuto esito, così come è da ultimo rimasto privo di riscontro l'invito rivolto loro a stipulare convenzione di negoziazione assistita, in esito al quale l'attore ha appreso del frattanto sopravvenuto decesso della
Per_1
Il chiedeva pertanto condannarsi i convenuti in solido, Pt_1
nelle rispettive qualità, al pagamento in proprio favore,
per risarcimento dei predetti danni, della complessiva somma
3 di € 86.248,11, di cui € 43.789,00 per danno biologico, non patrimoniale, ed € 42.459,11 per danni patrimoniali, per gli esborsi sostenuti per le spese mediche quanto ad € 2.459,11
e per il lucro cessante quanto ad € 40.000,00, o della diversa somma a ritenersi di giustizia, oltre a
<
sulla somma rivalutata>>.
In data 13.3.2018, successivamente alla notifica dell'atto di citazione e nelle more della celebrazione della prima udienza, a cui la causa è stata chiamata il 21.5.2018, la
CATTOLICA ha rimesso all'attore assegno dell'importo di €
30.000,00, da essa reputato integralmente satisfattivo di ogni sua ragione di credito relativa ai fatti di causa, che il ha invece comunicato di trattenere in acconto al Pt_1
maggiore credito risarcitorio vantato.
La Compagnia si è quindi costituita in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 24.4.2018,
opponendo il carattere integralmente satisfattivo del pagamento già come sopra eseguito, in misura del quale ha ritenuto di riconoscere il risarcimento spettante all'attore in ragione di una inferiore quantificazione dell'ammontare del danno biologico e delle spese mediche rimborsabili e della non debenza di alcun risarcimento per mancato guadagno da incapacità lavorativa.
Dichiarata alla prima udienza la contumacia degli altri convenuti, da una parte i chiamati all'eredità della proprietaria della FIAT IDEA, come innanzi evocati impersonalmente e collettivamente, e dall'altra parte il conducente dell'auto, i quali hanno tutti omesso di
4 costituirsi in giudizio ad onta della regolarità della notifica dell'atto di citazione, la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali, interrogatorio formale del e audizione di due testi, e l'espletamento di CP_5
consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore; dopo di che essa è stata definitivamente riservata per la decisione a seguito della rinnovazione, in via personale ed individuale, della evocazione in giudizio dei chiamati all'eredità della rimasti contumaci. Per_1
È incontroverso che l'incidente per cui è causa è
effettivamente avvenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo come sopra prospettate nell'atto di citazione, che i testi e i quali hanno Testimone_1 Testimone_2
dichiarato di avervi personalmente assistito, e lo stesso conducente della FIAT IDEA, regolarmente comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli ancorché contumace,
hanno peraltro univocamente confermato.
La materia del contendere fra le parti costituite è in effetti circoscritta alla determinazione del quantum del risarcimento spettante, che, a fronte della somma frattanto spontaneamente liquidata dall'Assicurazione a seguito della instaurazione della causa, l'attore insiste a pretendere anche per ciò che la sua richiesta la eccede.
È a tal fine dirimente la c.t.u. medico-legale espletata, le cui conclusioni, coerentemente ed esaurientemente motivate dal consulente d'ufficio, anche in risposta alle osservazioni mossegli dal consulente di parte dell'attore,
questo giudicante condivide e fa proprie.
La c.t.u., sulla base dell'esame della parte e della
5 certificazione medica da questa prodotta, ha accertato che,
in conseguenza dell'investimento di cui il è stato Pt_1
come sopra vittima, lo stesso ha effettivamente riportato
<
delle ossa nasali. Trauma fratturativo del trochite omerale di destra. Valida distorsione del I raggio della mano sinistra con distrazione del Legamento Collaterale Ulnare
(LCU) del I dito>>, i quali hanno comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea per complessivi 64
giorni, di cui 4 al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%,
e da invalidità permanente nella misura di 9 punti percentuali, della quale è esclusa incidenza sulla capacità
lavorativa.
Il consulente d'ufficio ha inoltre riconosciuto congrue e riferite alle lesioni accertate le spese mediche che l'attore ha documentato di avere sostenuto, nella misura richiesta a rimborso, di complessivi € 2.459,11.
Quanto al danno biologico, dispone l'art. 2059 c.c. che <
danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene per l'appunto il danno biologico, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139
d.l.vo n. 209/2005 proprio nella materia di cui qui si tratta, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti,
con previsione a cui deve poi attribuirsi valenza generale,
anche al di fuori della sede sua propria, per cui il danno biologico è costituito dalla <
permanente all'integrità psico-fisica della persona
6 suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a),
e 139, co. 2, cit.), a risarcirsi nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione, dall'accertamento altresì di una speciale incidenza della menomazione, particolarmente rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
È statuizione della Suprema Corte (tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025
per i sinistri verificatisi a decorrere dal 5.3.2025) a cui questo giudicante ritiene di aderire, che <
equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi,
che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli [a motore]
e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>> (Cass. 7.6.2011
n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta di lesione macropermanente, cioè eccedente i 9 punti percentuali,
7 ancorché causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, che, facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di
Milano il 4.6.2024, ammonta alla complessiva somma di €
27.896,00, di cui € 3.910,00 per danno biologico da invalidità temporanea ed € 23.986,80 per danno biologico da invalidità permanente, con una maggiorazione del 20% a titolo di personalizzazione, avuto riguardo alla incidenza sulla qualità della vita più grave rispetto alla norma, che, in ragione dell'età avanzata del danneggiato, si reputa doversi attribuire nel caso ai postumi permanenti del politrauma del quale l'attore è stato vittima, il risarcimento che può
complessivamente liquidarsi ad oggi in favore dell'attore,
che aveva 68 anni all'epoca dell'investimento, per danno non patrimoniale.
A tale importo va poi aggiunta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi resisi necessari per spese mediche, la somma di € 2.459,11, che come innanzi l'attore ha documentato di avere complessivamente sostenuto e il c.t.u. ha stimato congrua e pertinente.
Nulla può essere invece riconosciuto in favore del a Pt_1
titolo di risarcimento della ulteriore voce di danno patrimoniale allegata, per la perdita di guadagni connessa alla invalidità temporanea occorsa, in mancanza della prova,
che l'attore non ha dato in alcun modo, che il fatto di essere stato totalmente impossibilitato a svolgere la sua attività professionale per i 4 giorni di assoluta inabilità
al lavoro accertati dal c.t.u. e/o il fatto che di avere
8 incontrato limitazioni nello svolgimento della sua attività
professionale nel periodo di 60 giorni in cui il c.t.u. ha altresì determinato la durata della sua parziale,
decrescente, inabilità al lavoro, si siano tradotti in una contrazione dei suoi redditi, il cui effettivo verificarsi,
quale danno passato, non può essere presunto ma deve essere dimostrato dal danneggiato in concreto.
Il risarcimento complessivamente spettante all'attore, al lordo del pagamento già eseguito dalla , ammonta CP_1
pertanto alla complessiva somma di € 30.355,91, di cui €
27.896,00 per danno non patrimoniale ed € 2.459,11 per danno patrimoniale.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria
9 rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la somma di € 27.896,00 riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale è liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
La somma di € 2.459,11 riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza:
quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto al danno patrimoniale, a decorrere,
per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dalla complessiva somma di € 30.355,91, oltre a rivalutazione ed interessi come innanzi va detratto l'acconto di €
10 30.000,00 pagato dalla Compagnia il 21.5.2018, imputato al dovuto a norma dell'art. 1194 c.c. e quindi prima agli interessi e poi al capitale.
La somma residua, infine, come dall'attore richiesto, in forza dell'art. 1224 c.c. va ulteriormente maggiorata degli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La valenza pressocché integralmente satisfattoria, in effetti, del pagamento spontaneamente eseguito dall'Assicurazione successivamente alla notifica dell'atto di citazione, ma prima ancora che la causa fosse chiamata ad udienza, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa, ivi compresa la spesa di c.t.u., che rimane a definitivo carico di chi l'ha anticipata, nella relativa misura.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
, e quali chiamati
[...] Controparte_3 CP_4
all'eredità di , nonché e Persona_1 CP_5
, e Controparte_6 Controparte_7 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 30.355,91, oltre a rivalutazione ed interessi come in motivazione, da cui va
11 come in motivazione detratto l'acconto di € 30.000,00;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 30.4.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 277 dell'anno
2018 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Parte_1
Fabio Dilillo e Chiara Salzo, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
ATTORE
in persona di suo Controparte_1
procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv.
Emilio d'Antona, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
quali chiamati all'eredità di nonché Persona_1
CP_5
CONVENUTI CONTUMACI sulle
CONCLUSIONI come precisate dalle parti costituite in giudizio con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c.
il 6.9.2024 dalla Compagnia convenuta e il 13.9.2024
dall'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore, salvo a trovare applicazione le disposizioni dettate dal menzionato art. 127 ter c.p.c., esso pure introdotto dal d.l.vo n.
149/2022 a decorrere dal 1°.1.2023, ma in relazione anche ai procedimenti già pendenti a tale data.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, la cui notificazione si è perfezionata il 10.1.2018 nei confronti dell'Assicurazione, l'11.1.2018 nei confronti del e CP_5
il 22.1.2018 impersonalmente e collettivamente nei confronti dei chiamati all'eredità di defunta fin Persona_1
dal 4.3.2017, il li ha quivi convenuti deducendo quanto Pt_1
segue.
Il 23.3.2017, intorno alle ore 20.40, in abitato di Barletta,
percorreva a piedi la via Regina Margherita con direzione verso il centro cittadino, allorché, giunto all'incrocio con la via Boggiano, nell'attraversare la carreggiata camminando sulle apposite strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura FIAT IDEA targata DR362ZP, di proprietà di condotta nell'occasione dal ed Persona_1 CP_5
assicurata per la responsabilità civile derivante dalla circolazione con la . Tanto accadeva in quanto il CP_1
provenendo dalla via Regina Margherita, che CP_5
2 percorreva con direzione verso la via Foggia, nell'eseguire manovra di svolta a sinistra nella via Boggiano, non si avvedeva della presenza del pedone, che pure si trovava al centro della carreggiata. L'attore cadeva di conseguenza al suolo, riportando <
nasali, frattura del trochite omerale destro … ferita a lembo della piramide nasale … ferita lacero-contusa dell'arcata sopraciliare sinistra … dolore alla palpazione della spalla destra con limitazione funzionale, dolore del I dito della mano sinistra>>, per tali diagnosticati presso il locale ospedale, dove il veniva nell'immediatezza Pt_1
accompagnato dallo stesso conducente del veicolo investitore. Tali lesioni hanno comportato un periodo di invalidità temporanea, durante il quale l'attore, ingegnere edile, si è trovato nella impossibilità di esercitare la sua attività professionale, con conseguente perdita di guadagni,
e, all'esito, invalidità permanente, che hanno altresì
imposto la necessità di esborsi per spese mediche. Le
richieste di risarcimento di tali danni, previamente avanzate dal nei confronti dei responsabili del Pt_1
sinistro e della compagnia assicuratrice dell'automezzo investitore non hanno avuto esito, così come è da ultimo rimasto privo di riscontro l'invito rivolto loro a stipulare convenzione di negoziazione assistita, in esito al quale l'attore ha appreso del frattanto sopravvenuto decesso della
Per_1
Il chiedeva pertanto condannarsi i convenuti in solido, Pt_1
nelle rispettive qualità, al pagamento in proprio favore,
per risarcimento dei predetti danni, della complessiva somma
3 di € 86.248,11, di cui € 43.789,00 per danno biologico, non patrimoniale, ed € 42.459,11 per danni patrimoniali, per gli esborsi sostenuti per le spese mediche quanto ad € 2.459,11
e per il lucro cessante quanto ad € 40.000,00, o della diversa somma a ritenersi di giustizia, oltre a
<
sulla somma rivalutata>>.
In data 13.3.2018, successivamente alla notifica dell'atto di citazione e nelle more della celebrazione della prima udienza, a cui la causa è stata chiamata il 21.5.2018, la
CATTOLICA ha rimesso all'attore assegno dell'importo di €
30.000,00, da essa reputato integralmente satisfattivo di ogni sua ragione di credito relativa ai fatti di causa, che il ha invece comunicato di trattenere in acconto al Pt_1
maggiore credito risarcitorio vantato.
La Compagnia si è quindi costituita in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 24.4.2018,
opponendo il carattere integralmente satisfattivo del pagamento già come sopra eseguito, in misura del quale ha ritenuto di riconoscere il risarcimento spettante all'attore in ragione di una inferiore quantificazione dell'ammontare del danno biologico e delle spese mediche rimborsabili e della non debenza di alcun risarcimento per mancato guadagno da incapacità lavorativa.
Dichiarata alla prima udienza la contumacia degli altri convenuti, da una parte i chiamati all'eredità della proprietaria della FIAT IDEA, come innanzi evocati impersonalmente e collettivamente, e dall'altra parte il conducente dell'auto, i quali hanno tutti omesso di
4 costituirsi in giudizio ad onta della regolarità della notifica dell'atto di citazione, la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali, interrogatorio formale del e audizione di due testi, e l'espletamento di CP_5
consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore; dopo di che essa è stata definitivamente riservata per la decisione a seguito della rinnovazione, in via personale ed individuale, della evocazione in giudizio dei chiamati all'eredità della rimasti contumaci. Per_1
È incontroverso che l'incidente per cui è causa è
effettivamente avvenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo come sopra prospettate nell'atto di citazione, che i testi e i quali hanno Testimone_1 Testimone_2
dichiarato di avervi personalmente assistito, e lo stesso conducente della FIAT IDEA, regolarmente comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli ancorché contumace,
hanno peraltro univocamente confermato.
La materia del contendere fra le parti costituite è in effetti circoscritta alla determinazione del quantum del risarcimento spettante, che, a fronte della somma frattanto spontaneamente liquidata dall'Assicurazione a seguito della instaurazione della causa, l'attore insiste a pretendere anche per ciò che la sua richiesta la eccede.
È a tal fine dirimente la c.t.u. medico-legale espletata, le cui conclusioni, coerentemente ed esaurientemente motivate dal consulente d'ufficio, anche in risposta alle osservazioni mossegli dal consulente di parte dell'attore,
questo giudicante condivide e fa proprie.
La c.t.u., sulla base dell'esame della parte e della
5 certificazione medica da questa prodotta, ha accertato che,
in conseguenza dell'investimento di cui il è stato Pt_1
come sopra vittima, lo stesso ha effettivamente riportato
<
delle ossa nasali. Trauma fratturativo del trochite omerale di destra. Valida distorsione del I raggio della mano sinistra con distrazione del Legamento Collaterale Ulnare
(LCU) del I dito>>, i quali hanno comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea per complessivi 64
giorni, di cui 4 al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%,
e da invalidità permanente nella misura di 9 punti percentuali, della quale è esclusa incidenza sulla capacità
lavorativa.
Il consulente d'ufficio ha inoltre riconosciuto congrue e riferite alle lesioni accertate le spese mediche che l'attore ha documentato di avere sostenuto, nella misura richiesta a rimborso, di complessivi € 2.459,11.
Quanto al danno biologico, dispone l'art. 2059 c.c. che <
danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene per l'appunto il danno biologico, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139
d.l.vo n. 209/2005 proprio nella materia di cui qui si tratta, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti,
con previsione a cui deve poi attribuirsi valenza generale,
anche al di fuori della sede sua propria, per cui il danno biologico è costituito dalla <
permanente all'integrità psico-fisica della persona
6 suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a),
e 139, co. 2, cit.), a risarcirsi nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione, dall'accertamento altresì di una speciale incidenza della menomazione, particolarmente rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
È statuizione della Suprema Corte (tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025
per i sinistri verificatisi a decorrere dal 5.3.2025) a cui questo giudicante ritiene di aderire, che <
equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi,
che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli [a motore]
e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>> (Cass. 7.6.2011
n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta di lesione macropermanente, cioè eccedente i 9 punti percentuali,
7 ancorché causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, che, facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di
Milano il 4.6.2024, ammonta alla complessiva somma di €
27.896,00, di cui € 3.910,00 per danno biologico da invalidità temporanea ed € 23.986,80 per danno biologico da invalidità permanente, con una maggiorazione del 20% a titolo di personalizzazione, avuto riguardo alla incidenza sulla qualità della vita più grave rispetto alla norma, che, in ragione dell'età avanzata del danneggiato, si reputa doversi attribuire nel caso ai postumi permanenti del politrauma del quale l'attore è stato vittima, il risarcimento che può
complessivamente liquidarsi ad oggi in favore dell'attore,
che aveva 68 anni all'epoca dell'investimento, per danno non patrimoniale.
A tale importo va poi aggiunta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi resisi necessari per spese mediche, la somma di € 2.459,11, che come innanzi l'attore ha documentato di avere complessivamente sostenuto e il c.t.u. ha stimato congrua e pertinente.
Nulla può essere invece riconosciuto in favore del a Pt_1
titolo di risarcimento della ulteriore voce di danno patrimoniale allegata, per la perdita di guadagni connessa alla invalidità temporanea occorsa, in mancanza della prova,
che l'attore non ha dato in alcun modo, che il fatto di essere stato totalmente impossibilitato a svolgere la sua attività professionale per i 4 giorni di assoluta inabilità
al lavoro accertati dal c.t.u. e/o il fatto che di avere
8 incontrato limitazioni nello svolgimento della sua attività
professionale nel periodo di 60 giorni in cui il c.t.u. ha altresì determinato la durata della sua parziale,
decrescente, inabilità al lavoro, si siano tradotti in una contrazione dei suoi redditi, il cui effettivo verificarsi,
quale danno passato, non può essere presunto ma deve essere dimostrato dal danneggiato in concreto.
Il risarcimento complessivamente spettante all'attore, al lordo del pagamento già eseguito dalla , ammonta CP_1
pertanto alla complessiva somma di € 30.355,91, di cui €
27.896,00 per danno non patrimoniale ed € 2.459,11 per danno patrimoniale.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria
9 rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la somma di € 27.896,00 riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale è liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
La somma di € 2.459,11 riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza:
quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto al danno patrimoniale, a decorrere,
per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dalla complessiva somma di € 30.355,91, oltre a rivalutazione ed interessi come innanzi va detratto l'acconto di €
10 30.000,00 pagato dalla Compagnia il 21.5.2018, imputato al dovuto a norma dell'art. 1194 c.c. e quindi prima agli interessi e poi al capitale.
La somma residua, infine, come dall'attore richiesto, in forza dell'art. 1224 c.c. va ulteriormente maggiorata degli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La valenza pressocché integralmente satisfattoria, in effetti, del pagamento spontaneamente eseguito dall'Assicurazione successivamente alla notifica dell'atto di citazione, ma prima ancora che la causa fosse chiamata ad udienza, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa, ivi compresa la spesa di c.t.u., che rimane a definitivo carico di chi l'ha anticipata, nella relativa misura.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
, e quali chiamati
[...] Controparte_3 CP_4
all'eredità di , nonché e Persona_1 CP_5
, e Controparte_6 Controparte_7 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 30.355,91, oltre a rivalutazione ed interessi come in motivazione, da cui va
11 come in motivazione detratto l'acconto di € 30.000,00;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 30.4.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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