Art. 4.
E' in facolta' dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre in qualsiasi tempo accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione economico-finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione.
La concessione del contributo in capitale o dei mutui per l'anno 1952 puo' essere subordinata all'adozione, da parte degli enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo.
E' in facolta' dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre in qualsiasi tempo accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione economico-finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione.
La concessione del contributo in capitale o dei mutui per l'anno 1952 puo' essere subordinata all'adozione, da parte degli enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo.