Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Burza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39207/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOMINO Parte_1 C.F._1
ANTONIOLUIGI, elettivamente domiciliato in CORSO AVEZZANA, 61 80059 TORRE DEL
GRECO presso il predetto difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALATI GIULIA ( VIA VIA ANDREA APPIANI 7 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ANDREA APPIANI 7 20123 MILANO presso il predetto difensore
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/OPPOSTO
pagina 1 di 8
Le parti hanno concluso come di seguito indicato:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Respinte le domande avversarie
1.Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato per i motivi indicati in parte narrativa.
2. Accertata e dichiarata l'irritualità e conseguente inefficacia della elezione di domicilio da parte del creditore, dichiararsi conseguentemente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ritenendo territorialmente competente per il processo esecutivo, in primis, il Tribunale di Torre Annunziata o, in subordine, il Tribunale di Treviso per i motivi sopra specificati.
3. Accertare e dichiarare, per le motivazioni in narrativa la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del precetto opposto per la nullità del contratto di mutuo fondiario stante il superamento della soglia di finanziabilità ex art. 38 comma 2, T.U.B e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Parte_1
4. Accertare e dichiarare per i motivi meglio precisati il difetto di legittimazione attiva in capo a CP_1
e per l'effetto dichiarare la nullità, invalidità e l'inefficacia dell'opposto precetto e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto per quanto richiesto dal precetto notificato.
5. Accertare e dichiarare per le motivazioni in narrativa la nullità, l'invalidità e l'inefficacia del precetto opposto per la carenza di legittimazione attiva della in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
6. Accertare e dichiarare per i motivi sopra precisati l'irregolarità formale dell'atto di precetto per mancanza della procura alle liti in capo ai sottoscrittori.
7. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la validità del contratto di mutuo ipotecario e legittimazione attiva della in persona del legale rapp.te p.t., accertare e dichiarare CP_1 comunque l'indeterminatezza e indeterminabilità de credito e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità e/o inefficacia del precetto opposto, con limitazione dell'efficacia alle somme che in corso di causa verranno effettivamente determinate come dovute.
8. In ogni caso, con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali di giudizio ed attribuzione ai sottoscritti procuratori.
Con ogni più ampia riserva anche istruttoria, anche a seguito delle difese della convenuta, entro i termini ex art. 171 ter c.p.c.”
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, così giudicare:
pagina 2 di 8 In via preliminare: ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale in luogo di quella del
Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art. 27 c.p.c.
Sempre in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione ex art 624 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità e legittimità del contratto di mutuo fondiario Rep. n. 94204 - Racc. n. 33596 stipulato in data 10/11/2006 e registrato a Napoli il 20.11.2006.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha spiegato opposizione avverso il precetto notificatogli da e con il quale Parte_1 CP_1
gli veniva intimato di corrispondere € 326.089,91 (oltre interessi di mora e spese) quale rate scadute e capitale residuo (al 26.11.20, data della decadenza dal beneficio del termine) in ragione del contratto di mutuo fondiario del 10.11.2006 erogato originariamente da Controparte_3
A sostegno della propria opposizione ha articolato i seguenti motivi di seguito riassunti:
I) la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità ex art. 38 comma
2, T.U.B.;
II) “carenza di legittimazione processuale attiva della omessa dimostrazione del Controparte_2 conferimento a del potere di agire in rappresentanza di;
Controparte_2 CP_1
III) “assenza di prova della titolarità in capo alla società carenza di legittimazione attiva della CP_1 CP;
CP_4
IV) “omessa allegazione della procura conferita ai difensori che hanno sottoscritto il precetto”;
V) “irritualità e conseguente inefficacia della elezione di domicilio da parte del creditore”.
2) Si è costituita la parte convenuta opposta e ha avanzato le conclusioni sopra riportate.
3) L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
I) Il primo motivo di opposizione qualificabile ex art 615 comma I cpc non può essere accolto in ragione di quanto statuito dalle Sezioni Unite del 16 novembre 2022 n. 33719. La Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha infatti stabilito con tale pronuncia che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del
1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un pagina 3 di 8 elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale», la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”. Ha inoltre precisato, superando i precedenti orientamenti giurisprudenziali contrari, che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale
(finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.”
Tale pronuncia, quindi, fa ritenere infondata l'eccezione di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
Infatti, non solo l'opponente deduce tale eccezione basandola su perizia (del bene immobile dato in ipoteca) del 28.5.2016, e quindi di circa dieci anni successivi alla stipulazione del mutuo in esame, ma in ogni caso il superamento del limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 non avrebbe comunque come conseguenza la nullità del contratto di mutuo.
II) Il secondo motivo di opposizione, sussumibile nell'art 617 comma I cpc, è infondato. Nell'atto di precetto, ha indicato gli estremi della procura (del 14 dicembre 2020 autenticata CP_1
dal Dott.ssa al n. di rep.) pur non allegandola. Tale Persona_1 NumeroDiCa_1
circostanza è irrilevante, atteso che: “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di pagina 4 di 8 altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.” (Cass. n. 8213 del 2012). La procura è stata poi depositata nel presente giudizio, da parte opposta con l'allegato A.
III) Il terzo motivo di opposizione, qualificabile ex art 615 comma I cpc, non può essere accolto.
La documentazione in atti depositata dall'opposta contiene:
- una dichiarazione di cessione, con specifico riferimento alla posizione debitoria in esame, rilasciata dalla stessa banca cedente (doc. 5 depositato con la memoria di costituzione
27.12.24);
-il titolo esecutivo, ossia il mutuo (doc. 1 depositato con la memoria di costituzione 27.12.24);
- l'avviso della cessione del credito pubblicato in G.U. (vedasi All. C, depositato con la memoria di costituzione 27.12.24) con specifiche indicazioni dei criteri oggettivi e temporali di individuazione, cui risponde con certezza il credito azionato. Nella stessa infatti si legge a pag.1 che oggetto della cessione sono “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_6
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1999.”;
In tale contesto questo giudice ritiene provata la titolarità del diritto in capo alla parte opposta.
IV) Il quarto motivo di opposizione, riconducibile all'alveo dell'art 617 comma I cpc, è infondato per le medesime ragioni già esposte al punto II), essendo menzionata la procura nell'atto di precetto ed essendo stata prodotta in questa sede (all. B, depositato con la memoria di costituzione 27.12.24).
V) Anche il quinto motivo non può essere accolto.
Parte opponente ha adito il Tribunale di Milano, eccependone tuttavia l'incompetenza rilevando che “Nel caso, di specie, non risultano, però, esservi beni di proprietà del sig. nei Parte_1 comuni del circondario del Tribunale di Milano, indicato quale competente per l'esecuzione. Al contrario, invece, come indicato nell'atto di precetto opposto, parte creditrice ha espressamente fatto avvertenza che “in difetto di pagamento nel temine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata sul bene ipotecato” che per sua stessa ammissione è sito “nel pagina 5 di 8 di Biscoreale, alla via Armando Diaz n. 20. Alla luce di ciò, l'elezione di domicilio Pt_2
effettuata dal creditore risulta inefficace, dovendo individuarsi, in primis, quale Giudice competente per l'esecuzione quello del Tribunale di Torre Annunziata o, in subordine, quello del Tribunale di Treviso, vista la sede legale della Controparte_1
L'opponente quindi pur lamentando che la parte opposta abbia erroneamente eletto domicilio in
Milano, ha adito, con l'opposizione a precetto, il Tribunale di Milano.
A riguardo, tuttavia, si rileva come “L'elezione di domicilio cd. "anomala" (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - nè ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - nè, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1"(Cass. n. 30141 del 2017).
Nello stesso senso: “In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma 3, abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere dell'opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto." (Cass. n. 16649 del 2016)
In ragione di ciò, qualora il debitore, pur non essendo vincolato, comunque incardini l'opposizione a precetto presso il Tribunale del luogo ove il creditore abbia effettuato detta elezione di domicilio “anomala”, non può successivamente dolersene.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte (Ordinanza 13430 del 2020) ha precisato come:
“l'"anomala" elezione del domicilio impone solo di notificare ivi il precetto, non certo di adire il giudice in quel domicilio. L'opposizione va comunque proposta dinanzi al giudice che ha collegamenti col luogo dell'esecuzione.” (…..) “non può certo essere la parte che sceglie il giudice sbagliato ad invocarne la declaratoria di incompetenza.” (…..) “Il fatto che l'eccezione di incompetenza provenga dalla stessa parte opponente non rileva, perchè l'errore pagina 6 di 8 dell'opponente è a monte, nell'aver adito un giudice incompetente, con l'aggravante poi di stimolarne la pronunzia id incompetenza.”
Infine, non può rilevare l'eccezione di incompetenza avanzata dal creditore, posto che egli stesso ha eletto domicilio in Milano. Sul punto, infatti, la Suprema Corte (Sentenza n 20356 del
2020) ha statuito: “(…) All'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel
Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione. (Regola competenza)”
4) In via subordinata parte opponente ha chiesto di: “accertare e dichiarare comunque l'indeterminatezza e indeterminabilità del credito e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità e/o inefficacia del precetto opposto, con limitazione dell'efficacia alle somme che in corso di causa verranno effettivamente determinate come dovute.”. Tale domanda è del tutto generica, non essendo stata supportata da alcuna documentazione volta a far emergere fatti estintivi dell'obbligazione, a fronte dei quali svolgere di una ctu contabile.
Infatti, parte opponente, sulla quale grava l'onere della prova1, allega detta domanda nel modo seguente:
“La difatti, non ha alcun elemento probante che possa suffragare la richiesta di tale CP_1
esorbitante cifra (euro 373,059,60 complessivi), anche alla luce dell'intervenuta procedura esecutiva promossa aventi il Tribunale di Torre Annunziata (RGE 159/2011). Per la stessa, infatti, non è stato fornito alcun elemento e/o base di calcolo al fine di verificarne la sussistenza e/o quanto meno la correttezza, riservandosi sul punto di meglio dedurre ed eccepire.”
A fronte di tale allegazione generica, parte opposta ha depositato:
- il piano di riparto relativo alla procedura esecutiva n. 159 del 2011 presso il Tribunale di Torre
Annunziata, dal quale emerge che alla data di redazione dello stesso (27.9.2018) l'allora creditore
, già ) vantava un credito, per il medesimo titolo Controparte_7 Controparte_8 esecutivo oggi azionato, di 283.957,44 € (in via ipotecaria) oltre a 97.983,28 (in via chirografaria) per un importo complessivo di 381.940,72 €. In detta sede gli veniva riconosciuto solo il minore importo di €
68.358,85 e pertanto rimaneva insoddisfatto per € 313.581,87;
- un prospetto delle rate pagate (doc 1 depositato con memoria del 18.2.25);
- un prospetto “estratti conto” (doc 1 depositato con memoria del 18.2.25 pag 32) dal quale si evince che alla data del 29.11.20 l'importo dovuto era di € 326.089,91 (in data 20.9.2024 il medesimo importo viene richiesto con il precetto, unitamente agli interessi moratori di € 46.725,31); 1 Sul punto vedasi Sentenza 5635 del 2017: “Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.” pagina 7 di 8 - un prospetto relativo alla “lista movimenti” dal 3.9.2010 al 14.2.23 (doc 3 depositato con memoria del
18.2.25 pag 32).
Da tale documentazione emergono i conteggi effettuati dalla parte opposta, relativi anche al computo degli interessi moratori e al relativo tasso applicato.
In tale contesto, quindi, è evidente come parte opponente non abbia avanzato una contestazione specifica e puntuale, facendo ritenere del tutto esplorativa l'ipotesi di una ctu contabile.
5) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi del dm n 55 del 2014 e delle fasi concretamente espletate (fase studio 1.722,00 €, fase introduttiva
1169,00 €, fase decisionale 1.500,00 € tenuto conto della discussione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
4.391,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 11/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Burza
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