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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/09/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
1853/2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 16.9.2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. MANCANIELLO LUIGI
Avv. TREMATORE SALVATORE
ricorrente
E
CP_1
Avv. TIBERINO CARLA resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/03/2021 Parte_2
proponeva ricorso al Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del lavoro per
[...] sentire accertare e dichiarare alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n.
10205759 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, dell'art. 8 l.n.
155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 e per esatta applicazione della disposizione di cui l'art. 7, commi 10 e 12, d.l. n. 463/1983 convertito con l.n.
638/1983, per errata quantificazione dell'anzianità contributiva in quota A per ulteriori
38 settimane, a partire dall'01.06.2014; per l'effetto, chiedeva la condannare dell'Ente resistente al pagamento in suo favore, a partire dall'01.06.2014, della differenza mensile perequabile di € 16,85 differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che correttamente la parte istante alla luce dell'orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità sulla c.d. decadenza mobile triennale (cfr. Cass. lav., sent. nn. 123/2022 e n. 12278/2022) sopravvenuto rispetto al deposito del ricorso introduttivo, ha ridotto “la domanda giudiziaria originariamente proposta alla condanna dell' alla ricostituzione della prestazione CP_1 previdenziale nei termini di cui all'atto introduttivo e alla perizia redatta dal dott.
con decorrenza 12.03.2018, triennio precedente la data di deposito del Per_1 ricorso (avvenuto il 12.03.2021).
3. Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Parte ricorrente deduce che:
“l'Ente resistente è incorso in errore in sede di quantificazione della quota A, posto che non ha correttamente considerato e valorizzato i contributi figurativi già accreditati per malattia come previsti dalla normativa vigente, la quale come noto prevede il riconoscimento di contribuzione figurativa per tutti i periodi di disoccupazione (art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218 ed art. 1 d.P.R. 3 dicembre
1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile
1949, n. 264), ed anche per quelli di malattia (art 56 r.d. n. 1827 del 1935 e art. 1 d.lg.
n. 564/1996) e per quelli di maternità e congedi parentali (art. 35 l.n. 155/1981);
Pag. 2 di 11 - che, peraltro, l'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n.
183/2010 detta i criteri per l'attribuzione del valore retributivo ai periodi di contribuzione figurativa, riconoscendo dunque la rilevanza di tali periodi ai fini del computo dell'ammontare retributivo e/o contributivo, assegnando ai periodi figurativi un valore dato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi oppure dell'anno immediatamente precedente (cfr. comma 2 legge cit.);”.
L' ha invece soltanto riconosciuto la spettanza di una parte della CP_1 riliquidazione in base ai contributi figurativi per malattia per n.8 settimane:
“Infatti, come da allegata relazione amm.va, si osserva che: “il ricorrente pretende con riferimento ai periodi di malattia presenti in estratto ulteriori 38 settimane di differenza in quota “A”, laddove, da disamina specifica effettuata nel rispetto delle indicazioni di legge e della circolare n. 173/82 (che si allega in CP_1 copia) spettano esclusivamente 8 settimane di malattia, secondo i calcoli dappresso evidenziati:
- 1984: periodo malattia 09/03/1984 – 20/03/1984; giorni 12 espressi in settimane sono pari a 1 settimana (12 : 7 = 1,71 arrotondate in difetto);
- 1985: periodo malattia 26/07/1985 – 10/08/1985; giorni 16 espressi in settimane sono pari a 2 settimane (16 : 7 = 2,28 arrotondate in difetto);
- 1985: periodo malattia 13/08/1985 – 23/08/1985; giorni 11 espressi in settimane sono pari a 1 settimana (11 : 7 = 1,57 arrotondate in difetto);
- 1985: periodo malattia 02/10/1985 – 25/10/1985; giorni 24 espressi in settimane sono pari a 3 settimane (24 : 7 = 3,42 arrotondate in difetto);
- 1986: periodo malattia 03/03/1986 – 10/03/1986; giorni 8 espressi in settimane sono pari a 1 settimana (8 : 7 = 1,14 arrotondate in difetto);
e quindi per complessive 8 settimane.
Pag. 3 di 11 Queste ultime 8 settimane moltiplicate per la RMS 288,16 moltiplicate per il coeff.
0,00153846 è pari a un differenziale di € 3,55 contrariamente a quanto millantato in ricorso (differenziale pari a € 16,85)”.
Poiché parte istante ha espressamente richiesto la valutazione della contribuzione accreditata “(eccedenze da rivalutazione per l'anno 1981/1982 e valorizzazione dei contributi figurativi regolarmente accreditati in estratto assicurativo – cfr. giornate malattia in estratto)”, per un'anzianità contributiva in quota A di complessive 874, questo GL ha disposto una CTU contabile sottoponendo al CTU il seguente quesito:
“dovrà calcolare l'importo mensile derivante dalla ricostituzione della pensione secondo:
-la contribuzione riveniente dagli estratti contributivi in atti;
-i metodi di calcolo indicati da parte ricorrente nelle note difensive del 6.2.2024, incluso l'utilizzo dell'eccedenza del 1981 nell'anno 1982;
- a decorrere dal 5.1.2019 in poi;
calcoli anche le somme già maturate a titolo di differenze sino alla data della redazione della consulenza;
”.
Il CTU ha svolto i seguenti accertamenti e presentato le seguenti conclusioni:
Pag. 4 di 11 Pag. 5 di 11 Pag. 6 di 11 Pag. 7 di 11 Pag. 8 di 11 Le risultanze della CTU accertano il diritto del ricorrente alla differenza mensile di € 16,80 alla decorrenza originaria e con riconoscimento dell'anzianità contributiva in quota A di 874 settimane (esattamente come richiesto con l'atto introduttivo) e con rateo per tale quota alla decorrenza originaria di € 387,47 (identico al valore richiesto con il ricorso).
Esse sono state oggetto di contestazioni da parte della difesa dell' che ha CP_1 dedotto:
E ha depositato stralci di circolari.
In particolare questo stralcio di quella richiamata espressamente nelle osservazioni:
Pag. 9 di 11 Orbene, il ricalcolo chiesto per le eccedenze 1981/1982 risulta da estratto all. 6 ric. intr. eccedenze per tali anni (sono state attribuite n. 52 settimane come da estratto).
Come la difesa attorea ha dedotto in note di t.s. del 15.9.2025: “Quanto alla questione dell'utilizzo dell'eccedenza rivalutativa del 1981 sull'anno successivo1982 giova evidenziare la correttezza dell'operato del consulente tecnico d'ufficio, che altro nonha fatto che applicare il disposto di cui all'art. 7, comma 12, d.l. n. 463/1983 convertito con l. n.638/1983 che ha previsto esplicitamente un meccanismo di rivalutazione delle giornate, effettive e figurative, accreditate in estratto contributivo per il coefficiente di 2,60 per gli uomini e di 3,86 per le donne e, inoltre, il comma 10 della medesima disposizione appena citata prevede che “…le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva…”.”
Dunque, il CTU non ha fatto altro che applicare il meccanismo previsto da una disposizione normativa e cioè riversare l'eccedenza di rivalutazione del 1981 sull'anno successivo del 1982, così da avere un anno pieno di n. 52 settimane anche in tale annualità.
Né invero prima del deposito della bozza di CTU l' aveva contestato questa CP_1 pretesa già articolata dalla parte ricorrente, né ha meglio puntualizzato quale fosse l'errore di calcolo preciso operato dal CTU né in sede di osservazioni né nelle note di trattazione.
La domanda va accolta nei limiti della sua fondatezza.
La prescrizione sarebbe decorsa non già dalla notifica del ricorso introduttivo come sostenuto dall' , ma dalla domanda di ricostituzione del 15.1.2021. In ogni CP_1 caso, in ragione della eccezione di cd. decadenza mobile, lo stesso ricorrente ha ridotto
Pag. 10 di 11 la sua domanda a partire dal 12.03.2018, triennio precedente il deposito del ricorso per decadenza mobile.
Le spese anche di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con ricorso depositato il 12/03/2021, nella Parte_1 CP_1 causa iscritta al n. 1853/2021 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n.
10205759 condannando l' al riconoscimento di un incremento dell'assegno CP_1 pensionistico mensile di € 16,80 (dal 1 giugno 2014), ed una differenza, calcolata dal 5 gennaio 2019 al 30 settembre 2024, di € 1.309,44, oltre ulteriori differenti maturate e maturande, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.000,00 oltre rimborso forfettario, spese di c.u. ser versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 16.9.2025.
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
1853/2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 16.9.2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. MANCANIELLO LUIGI
Avv. TREMATORE SALVATORE
ricorrente
E
CP_1
Avv. TIBERINO CARLA resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/03/2021 Parte_2
proponeva ricorso al Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del lavoro per
[...] sentire accertare e dichiarare alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n.
10205759 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, dell'art. 8 l.n.
155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 e per esatta applicazione della disposizione di cui l'art. 7, commi 10 e 12, d.l. n. 463/1983 convertito con l.n.
638/1983, per errata quantificazione dell'anzianità contributiva in quota A per ulteriori
38 settimane, a partire dall'01.06.2014; per l'effetto, chiedeva la condannare dell'Ente resistente al pagamento in suo favore, a partire dall'01.06.2014, della differenza mensile perequabile di € 16,85 differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che correttamente la parte istante alla luce dell'orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità sulla c.d. decadenza mobile triennale (cfr. Cass. lav., sent. nn. 123/2022 e n. 12278/2022) sopravvenuto rispetto al deposito del ricorso introduttivo, ha ridotto “la domanda giudiziaria originariamente proposta alla condanna dell' alla ricostituzione della prestazione CP_1 previdenziale nei termini di cui all'atto introduttivo e alla perizia redatta dal dott.
con decorrenza 12.03.2018, triennio precedente la data di deposito del Per_1 ricorso (avvenuto il 12.03.2021).
3. Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Parte ricorrente deduce che:
“l'Ente resistente è incorso in errore in sede di quantificazione della quota A, posto che non ha correttamente considerato e valorizzato i contributi figurativi già accreditati per malattia come previsti dalla normativa vigente, la quale come noto prevede il riconoscimento di contribuzione figurativa per tutti i periodi di disoccupazione (art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218 ed art. 1 d.P.R. 3 dicembre
1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile
1949, n. 264), ed anche per quelli di malattia (art 56 r.d. n. 1827 del 1935 e art. 1 d.lg.
n. 564/1996) e per quelli di maternità e congedi parentali (art. 35 l.n. 155/1981);
Pag. 2 di 11 - che, peraltro, l'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n.
183/2010 detta i criteri per l'attribuzione del valore retributivo ai periodi di contribuzione figurativa, riconoscendo dunque la rilevanza di tali periodi ai fini del computo dell'ammontare retributivo e/o contributivo, assegnando ai periodi figurativi un valore dato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi oppure dell'anno immediatamente precedente (cfr. comma 2 legge cit.);”.
L' ha invece soltanto riconosciuto la spettanza di una parte della CP_1 riliquidazione in base ai contributi figurativi per malattia per n.8 settimane:
“Infatti, come da allegata relazione amm.va, si osserva che: “il ricorrente pretende con riferimento ai periodi di malattia presenti in estratto ulteriori 38 settimane di differenza in quota “A”, laddove, da disamina specifica effettuata nel rispetto delle indicazioni di legge e della circolare n. 173/82 (che si allega in CP_1 copia) spettano esclusivamente 8 settimane di malattia, secondo i calcoli dappresso evidenziati:
- 1984: periodo malattia 09/03/1984 – 20/03/1984; giorni 12 espressi in settimane sono pari a 1 settimana (12 : 7 = 1,71 arrotondate in difetto);
- 1985: periodo malattia 26/07/1985 – 10/08/1985; giorni 16 espressi in settimane sono pari a 2 settimane (16 : 7 = 2,28 arrotondate in difetto);
- 1985: periodo malattia 13/08/1985 – 23/08/1985; giorni 11 espressi in settimane sono pari a 1 settimana (11 : 7 = 1,57 arrotondate in difetto);
- 1985: periodo malattia 02/10/1985 – 25/10/1985; giorni 24 espressi in settimane sono pari a 3 settimane (24 : 7 = 3,42 arrotondate in difetto);
- 1986: periodo malattia 03/03/1986 – 10/03/1986; giorni 8 espressi in settimane sono pari a 1 settimana (8 : 7 = 1,14 arrotondate in difetto);
e quindi per complessive 8 settimane.
Pag. 3 di 11 Queste ultime 8 settimane moltiplicate per la RMS 288,16 moltiplicate per il coeff.
0,00153846 è pari a un differenziale di € 3,55 contrariamente a quanto millantato in ricorso (differenziale pari a € 16,85)”.
Poiché parte istante ha espressamente richiesto la valutazione della contribuzione accreditata “(eccedenze da rivalutazione per l'anno 1981/1982 e valorizzazione dei contributi figurativi regolarmente accreditati in estratto assicurativo – cfr. giornate malattia in estratto)”, per un'anzianità contributiva in quota A di complessive 874, questo GL ha disposto una CTU contabile sottoponendo al CTU il seguente quesito:
“dovrà calcolare l'importo mensile derivante dalla ricostituzione della pensione secondo:
-la contribuzione riveniente dagli estratti contributivi in atti;
-i metodi di calcolo indicati da parte ricorrente nelle note difensive del 6.2.2024, incluso l'utilizzo dell'eccedenza del 1981 nell'anno 1982;
- a decorrere dal 5.1.2019 in poi;
calcoli anche le somme già maturate a titolo di differenze sino alla data della redazione della consulenza;
”.
Il CTU ha svolto i seguenti accertamenti e presentato le seguenti conclusioni:
Pag. 4 di 11 Pag. 5 di 11 Pag. 6 di 11 Pag. 7 di 11 Pag. 8 di 11 Le risultanze della CTU accertano il diritto del ricorrente alla differenza mensile di € 16,80 alla decorrenza originaria e con riconoscimento dell'anzianità contributiva in quota A di 874 settimane (esattamente come richiesto con l'atto introduttivo) e con rateo per tale quota alla decorrenza originaria di € 387,47 (identico al valore richiesto con il ricorso).
Esse sono state oggetto di contestazioni da parte della difesa dell' che ha CP_1 dedotto:
E ha depositato stralci di circolari.
In particolare questo stralcio di quella richiamata espressamente nelle osservazioni:
Pag. 9 di 11 Orbene, il ricalcolo chiesto per le eccedenze 1981/1982 risulta da estratto all. 6 ric. intr. eccedenze per tali anni (sono state attribuite n. 52 settimane come da estratto).
Come la difesa attorea ha dedotto in note di t.s. del 15.9.2025: “Quanto alla questione dell'utilizzo dell'eccedenza rivalutativa del 1981 sull'anno successivo1982 giova evidenziare la correttezza dell'operato del consulente tecnico d'ufficio, che altro nonha fatto che applicare il disposto di cui all'art. 7, comma 12, d.l. n. 463/1983 convertito con l. n.638/1983 che ha previsto esplicitamente un meccanismo di rivalutazione delle giornate, effettive e figurative, accreditate in estratto contributivo per il coefficiente di 2,60 per gli uomini e di 3,86 per le donne e, inoltre, il comma 10 della medesima disposizione appena citata prevede che “…le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva…”.”
Dunque, il CTU non ha fatto altro che applicare il meccanismo previsto da una disposizione normativa e cioè riversare l'eccedenza di rivalutazione del 1981 sull'anno successivo del 1982, così da avere un anno pieno di n. 52 settimane anche in tale annualità.
Né invero prima del deposito della bozza di CTU l' aveva contestato questa CP_1 pretesa già articolata dalla parte ricorrente, né ha meglio puntualizzato quale fosse l'errore di calcolo preciso operato dal CTU né in sede di osservazioni né nelle note di trattazione.
La domanda va accolta nei limiti della sua fondatezza.
La prescrizione sarebbe decorsa non già dalla notifica del ricorso introduttivo come sostenuto dall' , ma dalla domanda di ricostituzione del 15.1.2021. In ogni CP_1 caso, in ragione della eccezione di cd. decadenza mobile, lo stesso ricorrente ha ridotto
Pag. 10 di 11 la sua domanda a partire dal 12.03.2018, triennio precedente il deposito del ricorso per decadenza mobile.
Le spese anche di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con ricorso depositato il 12/03/2021, nella Parte_1 CP_1 causa iscritta al n. 1853/2021 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n.
10205759 condannando l' al riconoscimento di un incremento dell'assegno CP_1 pensionistico mensile di € 16,80 (dal 1 giugno 2014), ed una differenza, calcolata dal 5 gennaio 2019 al 30 settembre 2024, di € 1.309,44, oltre ulteriori differenti maturate e maturande, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.000,00 oltre rimborso forfettario, spese di c.u. ser versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 16.9.2025.
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
Pag. 11 di 11