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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 23/01/2026, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 949/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4885/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220172939014501 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220172939014501 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13260/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, nella qualità di erede del signor Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09720220172939014501, contenente la richiesta di pagamento di complessivi € 659,88 per il mancato pagamento, da parte del fu Nominativo_1, dell'imposta Comunale sugli Immobili anni 2010 – 2011 in favore del Comune di Nettuno.
La parte ricorrente esponeva che:
- l'ingiunzione di pagamento n. 760/2018, emessa dal Comune di Nettuno per l'annualità ICI 2010 –
2011, era stata impugnata dinanzi la CTP di Roma dal contribuente Nominativo_1 nel 2019 ed il giudizio si era concluso con l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento della predetta ingiunzione, oltre alla refusione delle spese di lite (cfr sent. n. 7921/7/2020 emessa dalla CTP di Roma all'esito del procedimento
RG. n. 8640/2019 – doc.1);
- inoltre, già il precedente avviso di accertamento n. 251, inerente la liquidazione ICI per l'anno 2010, era stato oggetto di opposizione da parte del Sig. Nominativo_1 nel 2016 per non aver ricevuto dall'Ente i bollettini di pagamento per l'anno 2010 ed il ricorso – rubricato al RG. n. 2725/2016 – era stato accolto da parte della Commissione Tributaria, la quale, con sent. n. 15640/2017 depositata il 26.06.2017 (doc. 2), aveva annullato l'atto impositivo.
Dato quanto sopra, il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e facendo presente di avere chiamato in causa l'ente impositore, Comune di Nettuno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, anche al fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio. Nel merito, difendeva la legittimità del proprio operato. Chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e, per il caso di soccombenza, chiedeva di essere tenuto indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il Comune di Nettuno non si costituiva in giudizio.
Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato in data
22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto poiché è stato dimostrato l'annullamento degli atti impositivi presupposti;
e segnatamente:
- dell'avviso di accertamento n. 251 del 2015, relativo ad ICI 2010, con sentenza della CTP di Roma,
n. 15640/2017;
- dell'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto il pagamento dell'ICI per le annualità 2010 e 2011, con sentenza della CTP di Roma n. 7921/2020.
Va evidenziato che tale ultima sentenza dà atto dell'annullamento giurisdizionale dell'avviso di accertamento relativo all'ICI 2010 e accerta l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento n. 5321 del 2015 relativo all'ICI 2011.
L'annullamento degli atti presupposti comporta l'annullamento della cartella di pagamento che -per come risulta dal dettaglio degli addebiti- è riferita alle dette due annualità dell'imposta comunale per gli immobili, come accertata con i due avvisi di accertamento predetti, già oggetto di annullamento.
In conclusione, il ricorso va accolto e la cartella di pagamento impugnata va annullata.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e liquidate in favore della parte ricorrente, come da dispositivo. La condanna dell'Agenzia resistente si basa sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione quando sia impugnato un atto della procedura esecutiva esattoriale o prodromico a questa, quale appunto è la cartella di pagamento, impregiudicati i rapporti tra la stessa Agenzia
e l'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore della parte ricorrente, nell'importo di € 400,00, di cui
€ 30,00 per spese, oltre accessori come per legge. Roma, 17 dicembre 2025. Il giudice monocratico
US LU RE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4885/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220172939014501 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220172939014501 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13260/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, nella qualità di erede del signor Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09720220172939014501, contenente la richiesta di pagamento di complessivi € 659,88 per il mancato pagamento, da parte del fu Nominativo_1, dell'imposta Comunale sugli Immobili anni 2010 – 2011 in favore del Comune di Nettuno.
La parte ricorrente esponeva che:
- l'ingiunzione di pagamento n. 760/2018, emessa dal Comune di Nettuno per l'annualità ICI 2010 –
2011, era stata impugnata dinanzi la CTP di Roma dal contribuente Nominativo_1 nel 2019 ed il giudizio si era concluso con l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento della predetta ingiunzione, oltre alla refusione delle spese di lite (cfr sent. n. 7921/7/2020 emessa dalla CTP di Roma all'esito del procedimento
RG. n. 8640/2019 – doc.1);
- inoltre, già il precedente avviso di accertamento n. 251, inerente la liquidazione ICI per l'anno 2010, era stato oggetto di opposizione da parte del Sig. Nominativo_1 nel 2016 per non aver ricevuto dall'Ente i bollettini di pagamento per l'anno 2010 ed il ricorso – rubricato al RG. n. 2725/2016 – era stato accolto da parte della Commissione Tributaria, la quale, con sent. n. 15640/2017 depositata il 26.06.2017 (doc. 2), aveva annullato l'atto impositivo.
Dato quanto sopra, il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e facendo presente di avere chiamato in causa l'ente impositore, Comune di Nettuno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, anche al fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio. Nel merito, difendeva la legittimità del proprio operato. Chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e, per il caso di soccombenza, chiedeva di essere tenuto indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il Comune di Nettuno non si costituiva in giudizio.
Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato in data
22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto poiché è stato dimostrato l'annullamento degli atti impositivi presupposti;
e segnatamente:
- dell'avviso di accertamento n. 251 del 2015, relativo ad ICI 2010, con sentenza della CTP di Roma,
n. 15640/2017;
- dell'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto il pagamento dell'ICI per le annualità 2010 e 2011, con sentenza della CTP di Roma n. 7921/2020.
Va evidenziato che tale ultima sentenza dà atto dell'annullamento giurisdizionale dell'avviso di accertamento relativo all'ICI 2010 e accerta l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento n. 5321 del 2015 relativo all'ICI 2011.
L'annullamento degli atti presupposti comporta l'annullamento della cartella di pagamento che -per come risulta dal dettaglio degli addebiti- è riferita alle dette due annualità dell'imposta comunale per gli immobili, come accertata con i due avvisi di accertamento predetti, già oggetto di annullamento.
In conclusione, il ricorso va accolto e la cartella di pagamento impugnata va annullata.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e liquidate in favore della parte ricorrente, come da dispositivo. La condanna dell'Agenzia resistente si basa sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione quando sia impugnato un atto della procedura esecutiva esattoriale o prodromico a questa, quale appunto è la cartella di pagamento, impregiudicati i rapporti tra la stessa Agenzia
e l'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore della parte ricorrente, nell'importo di € 400,00, di cui
€ 30,00 per spese, oltre accessori come per legge. Roma, 17 dicembre 2025. Il giudice monocratico
US LU RE