Art. 2.
Ferme restando le disposizioni che disciplinano il rapporto di incarico del personale di cui al precedente articolo, al personale medesimo e' corrisposta una maggiorazione del compenso mensile in ragione di lire 1500 per ogni familiare, da attribuire alle condizioni e con i criteri di cui agli articoli 2 , 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, concernenti le quote complementari della indennita' di carovita.
A detto personale sono estese le assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Allo stesso personale e' estesa l'assistenza in caso di malattia da prestarsi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , e successive modificazioni.
La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente predetto e' stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell' art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621 .
A favore del precitato personale sara', inoltre, stipulata, con uno o piu' istituti assicuratori, una polizza comulativa per il rischio d'invalidita' permanente per causa di servizio e per il rischio di morte. Il versamento dei relativi premi, pari al due per cento dello importo dei compensi corrisposti a ciascun incaricato, e' a completo carico dello Stato.
Ferme restando le disposizioni che disciplinano il rapporto di incarico del personale di cui al precedente articolo, al personale medesimo e' corrisposta una maggiorazione del compenso mensile in ragione di lire 1500 per ogni familiare, da attribuire alle condizioni e con i criteri di cui agli articoli 2 , 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, concernenti le quote complementari della indennita' di carovita.
A detto personale sono estese le assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Allo stesso personale e' estesa l'assistenza in caso di malattia da prestarsi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , e successive modificazioni.
La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente predetto e' stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell' art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621 .
A favore del precitato personale sara', inoltre, stipulata, con uno o piu' istituti assicuratori, una polizza comulativa per il rischio d'invalidita' permanente per causa di servizio e per il rischio di morte. Il versamento dei relativi premi, pari al due per cento dello importo dei compensi corrisposti a ciascun incaricato, e' a completo carico dello Stato.