Art. 9.
Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verra' fissato con l'atto di concessione.
Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verra' fissato con l'atto di concessione.