Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00422/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Venezia, S. Marco, 63;
per l’annullamento
dei provvedimenti di revoca nulla osta al lavoro subordinato emessi in data 10 settembre 2025 dalla Prefettura di -OMISSIS-, aventi i seguenti numeri di protocollo:-OMISSIS---OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. DR OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Prefettura di -OMISSIS- con i sessantuno provvedimenti in epigrafe indicati ha disposto la revoca di altrettanti nulla osta per l’ingresso nel territorio nazionale di lavoratori extracomunitari, rilasciati su richiesta della società ricorrente in qualità di datrice di lavoro.
Nella motivazione di ciascuno di tali provvedimenti la Prefettura ha evidenziato che: A) l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva espresso parere ostativo al rilascio del nulla osta; B) le osservazioni presentate dalla società ricorrente nel corso del procedimento «non sono idonee a superare i motivi ostativi rilevati, in quanto permangono le carenze evidenziate».
2. Di tali provvedimenti la società ricorrente ha chiesto l’annullamento con ricorso notificato e depositato in data 2 novembre 2025, cui accede un’istanza cautelare.
In punto di fatto, la ricorrente espone: A) di aver chiesto e ottenuto dalla Prefettura di -OMISSIS- settantaquattro nulla osta al lavoro subordinato per altrettanti lavoratori, provenienti dal -OMISSIS- nell’ambito del cd. «decreto flussi» per l’anno 2023; B) di aver ricevuto in data 30 giugno 2025 settantadue comunicazioni di avvio del procedimento di revoca dei nulla osta, fondate sul parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro secondo cui la documentazione allegata all’istanza non era completa ai fini istruttori, ragion per cui, al fine di «determinare ai sensi dell’art. 9 comma 4 D.M. 27.05.2020 il numero di istanze limitatamente alle quali i requisiti reddituali risultino congrui» , la ricorrente doveva produrre «analitica relazione, supportata da documentazione di pubblica provenienza, atta a delineare le effettive e attuali esigenze occupazionali dell’impresa sottostanti le richieste plurime di nullaosta e ad attestare la capacità economica di far fronte, con le future entrate, agli obblighi di pagamento già assunti e al reale costo complessivo della manodopera richiesta, garantendo al contempo il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario e occupazionale nel tempo, la condizione di integrazione sociale ed economica dei lavoratori, nonché le prospettive di inserimento lavorativo, sulla base delle principali linee guida in materia di flussi (cfr circ. INL n. 2066/2023 e circ. INL n. 3/2022), selezionando eventualmente quali, fra le richieste attualmente pendenti nel territorio nazionale, si intende confermare. Per ogni posizione confermata dovrà essere allegato calcolo di sostenibilità in rapporto alla capacità reddituale e al costo del lavoro per i lavoratori in forza, nonché prova della verifica di indisponibilità di lavoratori italiani presso il competente c.p.i.» ; D) di aver riscontrato con comunicazione in data 4 luglio 2025 la comunicazione di avvio del procedimento rinunciando al nulla osta per due lavoratori, depositando il bilancio relativo all’anno 2024 per dimostrare che i ricavi (pari a € 7.077.096,84) erano sufficienti a costo del lavoro di 70 lavoratori (stimato in € 2.160.000), oltre che di quelli già in forza, dando conto di aver acquisito nuove aziende clienti è così sviluppato le dimensioni dell’azienda, descrivendo il metodo di calcolo impiegato per stimare il costo del lavoro e chiedendo un termine per prendere posizione sull’indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale; E) di aver ricevuto in data 10 settembre settantaquattro provvedimenti di revoca di nulla osta, ivi compresi quelli qui impugnati.
La ricorrente deduce quindi le seguenti censure, rubricate «Violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della l. 241/90. Mancata corrispondenza tra il preavviso di revoca e le motivazioni del provvedimento finale. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 t.u. immigrazione, in relazione alla Circolare INL n., 3 del 5.07.2022» : A) gli elementi offerti con la comunicazione in data 4 luglio 2025 dimostrano la capacità economica in funzione dell’assunzione di sessantuno lavoratori; B) i provvedimenti impugnati sono privi di motivazione, perché non indicano sotto quali profili il riscontro procedimentale offerto dalla ricorrente in data 4 luglio 2025 non è sufficiente per superare i rilievi sollevati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e perché non sono specificati i requisiti mancanti ai fini del consolidamento dei nulla osta.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria in data 21 novembre 2025, nella quale ha eccepito che nel corso del procedimento la società ricorrente aveva prodotto un DURC negativo, circostanza che non consentiva di regolarizzare i lavoratori.
4. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è stata fissata direttamente l’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 per la trattazione nel merito del ricorso. In vista di tale udienza, la parte ricorrente ha depositato un DURC aggiornato positivo e documentazione attestante la disponibilità di alloggi per i lavoratori.
Quindi all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva che i sessantuno provvedimenti di revoca di nulla osta che la ricorrente ha cumulativamente impugnato deducendo per ciascuno di essi le medesime censure: A) sono stati adottati all’esito di procedimenti tra loro esattamente sovrapponibili e gestiti congiuntamente dall’Amministrazione; B) sono motivati sulla base delle medesime ragioni fattuali e giuridiche; C) sono diretti tutti nei confronti della stessa società ricorrente.
In presenza di tali presupposti, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per ritenere ammissibile il ricorso cumulativamente proposto, atteso che secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza amministrativa, «Per l’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso una pluralità di provvedimenti è necessario che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati» (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 15 luglio 2024, n. 6338).
In aggiunta a tali considerazioni, il Collegio ritiene che nel caso in esame sia stato doverosamente proposto un ricorso cumulativo, avuto riguardo alla ratio dell’art. 66 del codice deontologico forense - rubricato “Pluralità di azioni nei confronti della controparte” - il quale dispone, al comma 1, che “L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita”.
2. Nel merito, va innanzitutto disattesa l’eccezione opposta dalla difesa erariale secondo cui la revoca dei nulla osta impugnati è giustificata dal fatto che, in pendenza del procedimento, il DURC della società ricorrente era negativo.
Si tratta di una motivazione che i provvedimenti impugnati non contengono e che non è suscettibile di integrare il contenuto degli stessi, atteso che per la giurisprudenza consolidata «non è consentito in giudizio integrare la motivazione lacunosa del provvedimento attraverso gli atti processuali, in quanto nell’ambito di un giudizio amministrativo vige il divieto di integrazione della motivazione, specie in relazione ad atti non strettamente vincolati» (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° settembre 2025, n. 7163).
4. Nè può essere accolta la censura della ricorrente, mirata a soddisfare il c.d. interesse finale, secondo cui la ricorrente medesima avrebbe dimostrato nel corso del procedimento di possedere la capacità economica nella misura richiesta per il rilascio di sessantuno nulla osta.
Tale censura mira implicitamente a vedere riconosciuti in sede giudiziale i presupposti per il rilascio dei sessantuno nulla osta, ma tale accertamento - lungi dal consistere in un’attività vincolata - comporta l’esercizio di discrezionalità amministrativa e l’esperimento di adempimenti istruttori, ragion per cui non può essere compiuto nel presente giudizio. Difatti, l’art. 34, comma 1, lett. c), ultimo periodo, consente al Giudice Amministrativo di condannare l’amministrazione a rilasciare il provvedimento richiesto, e in via logicamente pregiudiziale di accertare la sussistenza delle condizioni per soddisfare l’interesse finale del ricorrente, “solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”.
Come detto, nel caso di specie: A) il rilascio dei nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale non dipende dall’esercizio di un’attività vincolata; B) gli elementi sui quali si fonda la tesi della sussistenza dei presupposti per il rilascio dei nulla osta richiedono di essere valutati con l’esercizio del potere discrezionale che compete all’amministrazione.
5. È invece fondata la censura di difetto di motivazione, il che consente alla società ricorrente di veder soddisfatto l’interesse strumentale alla riedizione del procedimento.
Difatti, sebbene la giurisprudenza abbia chiarito che «La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell’art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà» (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. II, 12 luglio 2025, n. 6121), dall’identica motivazione di ciascuno dei provvedimenti impugnati non è dato comprendere per quali ragioni il pur articolato e documentato riscontro dato dalla società ricorrente alla richiesta istruttoria dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro fosse insufficiente a dimostrare, in capo al datore di lavoro, il possesso della capacità economica richiesta ai fini del rilascio dei nulla osta.
6. In considerazione della fondatezza di tale censura, il ricorso dev’essere accolto, ferme restando le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dei nulla osta richiesti.
7. Le spese di lite - quantificate nella misura indicata nel dispositivo in ragione del parziale accoglimento del ricorso, sebbene siano stati correttamente impugnati uno actu ben sessantuno provvedimenti - sono poste a carico del Ministero dell’Interno in applicazione della regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ferme restando le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dei nulla osta richiesti dalla società ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Interno a pagare a favore del ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL OL, Presidente
DR De Col, Primo Referendario
DR OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR OR | RL OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.