Articolo 20 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 19Articolo 21
Versione
30 aprile 1952
Art. 20.
Nei contributi di cui agli articoli 5, 6, 16 e 17, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennita' di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e 16 luglio 1947, n. 770 , e della legge 7 luglio 1948, n. 1093 .
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente