Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1514/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1514/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ), E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. D'Ambrosio C.F._2
Elisa, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 11.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2024 i coniugi [nato a [...] Parte_1
RA (SA) in data 18.03.1986 (C.F. )] e C.F._1 [...]
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
)] hanno allegato: C.F._2
1
1) di aver contratto matrimonio in Roccadaspide (SA) in data 28.05.2022 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2022, parte II, Serie A, n.
7);
2) che dal matrimonio non sono nati figli;
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) i sigg. e vivranno separatamente e con l'obbligo del mutuo Parte_1 Pt_2 rispetto;
B) i ricorrenti procederanno, entro trenta giorni da oggi, alla divisione dei mobili che arredano la casa coniugale nel senso che il sig. tratterrà per sé Parte_1
l'arredamento della cucina, una parte del divano e il mobile basso della sala da pranzo, mentre la sig.ra tratterrà l'intero arredamento della camera da Pt_2 letto, l'altro componente del divano, la cristalliera del salone, l'ingresso e il tavolo del salone con le quattro sedie;
C) il sig. entro il 25 giugno 2024, chiederà, presso l'ufficio postale sito Parte_1 in Campagna, Viale della Democrazia , il riscatto totale della somma investita nel prodotto di investimento “postedomaniperteplus” n.50014816274 e, entro il successivo 25 luglio 2024, il medesimo , una volta incassata la somma e Parte_1 fornita alla sig.ra la prova della predetta operazione, verserà, su conto Pt_2 postale IBAN [...], intestato alla medesima, la metà della stessa per cui, con la sottoscrizione del presente atto , nel ribadire l'impegno e
l'obbligo di rispettare i predetti termini essenziali, sin da ora, dichiarano che, con
l'incasso del denaro investito con il su indicato prodotto postale, non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
D) i ricorrenti godono di propria, adeguata indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto e dovuto tra loro;
E) i sigg. e si concedono reciprocamente, sin da ora, Parte_1 Pt_2
l'autorizzazione all'espatrio”.
2 Proc. R.V.G. n. 1514/2024
Con sentenza n. 395/2024 emessa in data 17.07.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 11.03.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
3 Proc. R.V.G. n. 1514/2024
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] in C.F._1 Parte_2 data 02.06.1995 (C.F. )] in data 28.05.2022 in Roccadaspide C.F._2
(SA) regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Roccadaspide (SA) dell'anno 2022, parte II, Serie A, n. 7;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roccadaspide (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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