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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16854 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 55104 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GITTO SARA Controparte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. GITTO SARA CP_2
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 09.05.2024, i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi erano nati tre figli, (il Per_1
22.09.2004), (il 30.09.2007) e (il 28.01.2011) - hanno chiesto al Tribunale di Per_2 Per_3 stabilire che: “
I figli continueranno a vivere con la madre ed i minori saranno affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso la casa familiare, assegnata alla sig.ra in CP_2
Via Venafro 29, in Roma.
2. Tutte le decisioni relative all'educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo e sempre nell'interesse dei minori, con onere delle parti di comunicare reciprocamente le questioni relative ai figli. Entrambi eserciteranno la potestà sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva convivenza.
3. Il sig. terrà con sè i minori 2 pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20.00, CP_1 nonchè un weekend alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio (uscita di scuola) alla domenica sera, in base ai turni di lavoro. Le parti potranno comunque prevedere ulteriori periodi di frequentazione, da concordare, nel rispetto degli impegni di studio e sociali dei figli.
4. Per quanto concerne le festività natalizie, il sig. potrà trascorrere con il figlio il periodo di CP_1 natale e capodanno, alternativamente con la madre. Per le vacanze pasquali, la pasqua e la pasquetta saranno alternate di anno in anno, con la madre
5. Relativamente alle vacanze estive, il sig. potrà trascorrere, con i figli 15 giorni consecutivi, CP_1 per i periodi da luglio a settembre, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio di ogni anno.
Contestualmente i genitori, comunicheranno l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
6. Quanto al mantenimento, il sig si impegna a corrispondere l'importo mensile di € 400,00 CP_1 complessivi. Somma da rivalutarsi di anno in anno, secondo gli indici istat, e da inviarsi a mezzo bonifico, alle coordinate che verranno indicate dalla sig.ra CP_2
7. Per quanto concerne gli arretrati, maturati fino ad oggi, le parti concordano la somma di € 3.000,00 complessiva, che sarà corrisposta a partire da Gennaio 2024, in rate mensili di € 200,00, cadauna, fino al saldo dell'importo, da corrispondersi contestualmente al regolare mantenimento;
8. Sia il mantenimento che l'arretrato, saranno versati dal giorno 10 al 25 di ogni mese, in base alla data di accredito dello stipendio;
9. La signora dichiara che tratterrà l'intero importo dell'assegno unico;
CP_2
10. Quanto alle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, salvo quelle urgenti, saranno attribuite al 50% ad entrambe le parti, come da protocollo d'intesa, da comunicarsi almeno 20 giorni prima;
11. Le parti danno il consenso reciproco, al rilascio ed al rinnovo del passaporto.”
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli e valutato l'interesse degli stessi, il
Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento dei figli nonché all'assegnazione della casa familiare, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento dei figli nonché all'assegnazione della casa familiare, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
Roma, 21.10.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 55104 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GITTO SARA Controparte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. GITTO SARA CP_2
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 09.05.2024, i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi erano nati tre figli, (il Per_1
22.09.2004), (il 30.09.2007) e (il 28.01.2011) - hanno chiesto al Tribunale di Per_2 Per_3 stabilire che: “
I figli continueranno a vivere con la madre ed i minori saranno affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso la casa familiare, assegnata alla sig.ra in CP_2
Via Venafro 29, in Roma.
2. Tutte le decisioni relative all'educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo e sempre nell'interesse dei minori, con onere delle parti di comunicare reciprocamente le questioni relative ai figli. Entrambi eserciteranno la potestà sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva convivenza.
3. Il sig. terrà con sè i minori 2 pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20.00, CP_1 nonchè un weekend alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio (uscita di scuola) alla domenica sera, in base ai turni di lavoro. Le parti potranno comunque prevedere ulteriori periodi di frequentazione, da concordare, nel rispetto degli impegni di studio e sociali dei figli.
4. Per quanto concerne le festività natalizie, il sig. potrà trascorrere con il figlio il periodo di CP_1 natale e capodanno, alternativamente con la madre. Per le vacanze pasquali, la pasqua e la pasquetta saranno alternate di anno in anno, con la madre
5. Relativamente alle vacanze estive, il sig. potrà trascorrere, con i figli 15 giorni consecutivi, CP_1 per i periodi da luglio a settembre, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio di ogni anno.
Contestualmente i genitori, comunicheranno l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
6. Quanto al mantenimento, il sig si impegna a corrispondere l'importo mensile di € 400,00 CP_1 complessivi. Somma da rivalutarsi di anno in anno, secondo gli indici istat, e da inviarsi a mezzo bonifico, alle coordinate che verranno indicate dalla sig.ra CP_2
7. Per quanto concerne gli arretrati, maturati fino ad oggi, le parti concordano la somma di € 3.000,00 complessiva, che sarà corrisposta a partire da Gennaio 2024, in rate mensili di € 200,00, cadauna, fino al saldo dell'importo, da corrispondersi contestualmente al regolare mantenimento;
8. Sia il mantenimento che l'arretrato, saranno versati dal giorno 10 al 25 di ogni mese, in base alla data di accredito dello stipendio;
9. La signora dichiara che tratterrà l'intero importo dell'assegno unico;
CP_2
10. Quanto alle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, salvo quelle urgenti, saranno attribuite al 50% ad entrambe le parti, come da protocollo d'intesa, da comunicarsi almeno 20 giorni prima;
11. Le parti danno il consenso reciproco, al rilascio ed al rinnovo del passaporto.”
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli e valutato l'interesse degli stessi, il
Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento dei figli nonché all'assegnazione della casa familiare, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento dei figli nonché all'assegnazione della casa familiare, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
Roma, 21.10.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi