Articolo 2 della Legge 9 dicembre 1977, n. 961
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 gennaio 1978
Art. 2.
La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono valide le domande gia' presentate all'amministrazione.
A corredo delle domande dovranno essere prodotte:
a) una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;
b) ogni documentazione comprovante la proprieta' e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potra' essere integrata da atti di notorieta' redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1978
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