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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente Rel.
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Giulia Dossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 376 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023 - avverso la sentenza n. 607/2023 in data 24 febbraio 2023 del
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott. Giorgio Mariani - posta in decisione il 29 maggio 2024
promossa da con sede in Milano, via Rizzoli n. 8, in persona del suo Parte_1 procuratore, legale rappresentante, Avv. Andrea Ghisolfi, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni, Michela Martini e Simona Destefani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano alla via Podgora 1;
Appellante
contro elettivamente domiciliato in Milano al Corso Vittorio Emanuele Controparte_1 II, n. 154, presso lo studio dell'Avv. prof. Massimo Pallini che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Mara Parpaglioni;
Appellato
Controparte_2 Parte_2
con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore
[...] dott.ssa agli effetti della presente procedura elettivamente Parte_3 domiciliata in Milano, presso e nello Studio dell'Avv. Luca Paci che lo rappresenta e difende;
Appellato
— (già Controparte_3 [...]
, ex art. 1, Controparte_4 comma 103, L.30 dicembre 2021 n. 234), in persona del Legale rappresentante pro- tempore, con sede centrale in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e
1 disgiuntamente dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo e dall'Avv. Silvana Mostacchi e con questi elettivamente domiciliato in Milano alla via Savarè 1 presso l'Ufficio legale Metropolitano dell'Istituto. Appellato
OGGETTO: Giornalista - Collaboratore fisso ex art. 2 CNLG - Subordinazione -
Fattispecie.
Conclusioni per la Società appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Milano, Giudice del lavoro d'appello - in accoglimento degli esposti motivi e in riforma della sentenza 607/2023 del Tribunale di Milano nonché dell'ordinanza del emessa dal Tribunale in data 6.6.2022, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso, anche di difetto di legittimazione dell'INPGI, e respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione - riformare la sentenza nelle affermazioni di fatto e di diritto impugnate e per l'effetto:
- in via preliminare, rilevata l'intervenuta decadenza per la mancata impugnazione stragiudiziale e giudiziale nei termini di legge, dichiarare inammissibili e rigettare le domande formulate dal Sig. CP_
dall e dall' CP_1 Pt_2
- in via principale in accoglimento delle difese svolte e previo ogni accertamento e declaratoria del CP_ caso, rigettare le domande formulate dal Sig. dall' e dall' assolvendo la CP_1 Pt_2
[...] da ogni domanda, con ogni statuizione conseguente al rigetto delle domande ex Parte_1 adverso proposte e alla riforma della sentenza di primo grado, in ogni caso comprendendovi le restituzioni degli importi che fossero liquidati per effetto della sentenza di primo grado. Con ogni conseguenza. Con il favore delle spese del doppio grado.”
Conclusioni per l'appellato : “Voglia la Corte d'appello di Milano in Controparte_1 funzione di giudice del la-voro, respingere l'appello della in quanto Parte_1 inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra indicate, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado o, in via subordinata, accogliere le domande subordinate formulate in primo grado da intendersi in questa sede trascritte e con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese legali.”
Conclusioni per l' “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello del Lavoro di Milano, contrariis Pt_2 rejectis, previe le declaratorie e le disposizioni in rito del caso, rigettare in toto l'impugnazione proposta dalla ricorrente, per i motivi d'appello dall' indicati come infondati sia in fatto che in Pt_2 diritto, nonché giudicare secondo il proprio prudente apprezzamento, per i motivi d'appello per i quali l' si è a ciò rimesso. Con il favore delle spese e competenze di lite, aumentate del Pt_2 rimborso forfetario, del cpa e dell'iva come per legge.”
Conclusioni per l' “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello ---, ogni contraria istanza CP_5 disattesa ed eccezione reietta, respingere integralmente il ricorso in appello avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, n. 607/2023 pubblicata in data 27 febbraio 2023, confermando la medesima per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da quantificare ai sensi del D.M. n.147 del 2022.”
Fatto e motivi della decisione
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte contro da Parte_1
-giornalista operante per il Corriere della Sera, incaricato di curare Controparte_1 una rubrica di interviste all'interno dell'inserto settimanale “Sette” del quotidiano- con la sentenza 607/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, disattesa ogni altra domanda nonché l'eccezione di incompetenza territoriale così come sollevata dall'Impresa convenuta, ha accertato che, per il periodo 1.4.2005 – 31.3.2020, lo intratteneva col giornale un rapporto di lavoro subordinato, CP_1
2 ricoprendo al riguardo la posizione lavorativa di collaboratore fisso di cui all'art. 2
CCNL giornalistico in luogo di quella di un collaboratore cooptato in veste di lavoratore autonomo conferitagli tramite la stipulazione di uno specifico contratto oneroso di cessione dei diritti di autore, periodicamente rinnovato dopo ogni suo termine per tutto quell'arco di tempo.
Per l'effetto, escludendo la preclusione decadenziale opposta dalla resistente CP_6 per mancata impugnazione ex art. 32 L. 183/2010, dopo la suddetta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti nel senso della collaborazione fissa ex art. 2 cit., il
Tribunale ha disposto la riammissione del ricorrente nel servizio e nelle funzioni demandategli, con la conseguente condanna dell' resistente a pagargli le CP_7 retribuzioni (nell'indicata misura di € 4.166,67 mensili lordi) dalla data della messa in mora del 21.5.2020 e a versargli quindi la somma di € 94.373,05 a titolo di ratei di
TFR sino ad allora maturati, respingendo per il resto ogni altra richiesta e ponendo a carico dell' convenuta la rifusione delle spese del grado. CP_7
Premesso che l'attore aveva formulato pure domande tendenti agli accrediti contributivo/previdenziali presso il competente verso la fine del CP_8 giudizio, si era affiancato l' intervenuto in qualità di Ente successore CP_3 cointeressato- riguardo a questi aspetti il primo Giudice ha accolto la soluzione di dichiarare con ordinanza, anche per quel che concerneva le istanze formulate dall'Ente di previdenza categoriale chiamato in causa, la propria Pt_2 incompetenza essendo tale profilo della domanda e della vertenza devoluto alla competenza territoriale del Tribunale di Roma, non senza notare che la posizione dell' era quella di un soggetto partecipante in veste di successore nel diritto CP_3 controverso ex art. 111 c.p.c..
In definitiva, all'esito della decisione assunta con ordinanza -impugnata dell'ambito di un altro processo definito con la sentenza n. 506/2022 di questa Corte territoriale Parte che aveva dichiarato inammissibile il gravame di dovendo la pronuncia sulla competenza essere assoggettata all'apposito rimedio impugnatorio del regolamento di competenza- e dopo il vaglio dei profili di merito della causa condotto anche con l'analisi delle deposizioni testimoniali assunte, il Giudice si è risolto emettendo il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) a conferma del dispositivo dell'ordinanza del 14 ottobre 2021, separa dalla causa principale le domande formulate da nel ricorso a pag. 52 sub lett. f) e alla domanda Controparte_1 subordinata pure indicata sub f), sebbene successiva alla lett. g) e tutte le domande elevate da Pt_2 ed indicate nella sua memoria a p. 22 e segg.; dichiara la propria incompetenza per territorio ex art. 444 c.p.c. con riferimento alle domande ora indicate, essendo competente per territorio il Giudice del lavoro di Roma;
2) accerta e dichiara la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra e dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2020, con la Controparte_1 Parte_1 conseguente costituzione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato quale collaboratore fisso ex art. 2 CCNL giornalistico, con il relativo trattamento economico e normativo;
Part
3) ordina a la riammissione in servizio di quale Parte_1 Controparte_1 collaboratore fisso ex art. 2 CCNL giornalistico, in mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte;
4) condanna l pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa Parte_1 in mora (21 maggio 2020) fino alla riammissione in servizio, considerando la retribuzione mensile di
€ 4.166,67 lordi;
5) condanna a corrispondere al ricorrente le differenze retributive Parte_1 spettanti in base all'inquadramento quale collaboratore fisso ex art. 2 CCNL giornalistico pari a € 94.373,05 lordi a titolo di ratei di TFR;
6) rigetta per il resto;
3 7) condanna la parte soccombente lla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio di , liquidate in complessivi € 9.500,00, oltre agli accessori fiscali e Controparte_1 previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Così deciso il 24 febbraio 2023”.
Per quel che ora interessa, tramite appunto il vaglio delle deposizioni rese dai quattro giornalisti , , e sentiti sulle particolarità del rapporto CP_9 CP_10 Tes_1 Tes_2 intrattenuto dallo quale 'collaboratore' del Corriere sotto forma di cedente CP_1 dei suoi diritti di autore, il Tribunale ha ravvisato l'insorgenza di una fattispecie subordinata gestita dall'Azienda affidando praticamente al giornalista -che CP_1 di fatto aveva già fornito una protratta collaborazione professionale tramite il conferimento di rubriche variamente denominate ma dello stesso stampo a corredo del settimanale “Sette”- una posizione tale da potersi in essa ravvisare il tipico ruolo di un collaboratore fisso ex art. 2 CCNL cit. posto che nella specie erano presenti tutti i requisiti e i presupposti di quella posizione lavorativa previsti da detta previsione di Contratto per la quale “- la continuità di prestazione ricorre allorquando il collaboratore “pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza”;
- il vincolo di dipendenza ricorre allorquando “l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli”;
- la responsabilità di un servizio ricorre “allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche”.
Queste particolarità erano invero riscontrabili sulla base delle versioni fornite dai testi, per il fatto che il ricorrente aveva la responsabilità redazionale, all'interno del periodico, di una rubrica curata con particolare assiduità, continuità e costanza individualmente manifestate dallo 'sottostando' agli indirizzi promanati dai CP_1 soggetti coinvolti dall'Azienda nella gestione dell'inserto periodico con la posizione di capo redattore e direttore, rendendo perciò il professionista una collaborazione, oltre che 'intensa' nel senso appena sopra accennato, anche tale da esprimere l'integrazione di uno stabile affidamento aziendale in ordine all'ottenimento di quel ruolo collaborativo strettamente funzionale alla creazione della rivista settimanale, dando lo segnatamente prova pure del rispetto di un regime di CP_1 collaborazione esclusiva nella messa a disposizione di quella sua attività.
Spettava pertanto all'attore la riammissione in servizio, escludendosi però il riconoscimento di altre competenze economiche oltre quelle riconosciute dal
Tribunale in sentenza.
La percezione di un trattamento remunerativo pari ai predetti € 4,166,67 mensili lordi, finiva infatti pure per assorbire “la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso”, mentre lo non risultava essere stato estromesso da quel suo CP_1 ruolo che era cessato parallelamente al termine del suo contratto di cessione dei diritti di autore tramite il quale era coinvolto in veste di collaboratore autonomo.
Dato che il lavoratore aveva percepito dei corrispettivi che sovrastavano il trattamento economico percepibile in base all'accertamento di quella sua reale posizione di servizio all'interno del giornale, operava dunque in tale modo un assorbimento economico delle spettanze favorevole alla Società debitrice, come
4 risultava da apposita CT di parte, tranne che per i trattamenti retributivi indiretti nella specie rappresentati unicamente dai ratei di TFR appositamente rivendicati dal ricorrente, che non aveva fatto altrettanto per le altre voci come le tredicesime.
Secondo il Giudice, erano infine da escludere: (i) specie in forza di quanto stabilito da Cass. 26246/2022, l'operatività della prescrizione decennale eccepita dalla Società decorrendo essa solo dalla data del 31.3.2020 (quale data di scadenza dell'ultimo contratto col quale il ricorrente era stato cooptato); (ii) il fondamento della domanda risarcitoria correlata alle inadempienze avversarie circa la funzionalità della polizza siccome i rilievi dell'attore non erano provati (e quest'ultimo passo non è Pt_4 stato appellato).
Con la propria impugnazione -l'unica in questo processo- CS svolge ora otto motivi d'appello e ripropone i rilievi non trattati, come quello relativo alla domanda subordinata dell'avversario in merito a un rapporto di co.co.co. e ai suoi effetti.
(I) In via preliminare, l' sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui CP_7 ha qualificato come “ordinanza interinale” la declaratoria di incompetenza e di separazione delle domande contributive (“formulate nel ricorso a pag. 52, sub lett. f e alla domanda subordinata pure indicata sub f, nonché le domande elevate da INPGI ed indicate nella memoria dell'INPGI a p. 22 e segg.”) contenute nel provvedimento del 14.10.2021.
(II) L' appellante lamenta inoltre, quale richiesta disattesa dal primo Giudice, l'omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione dell' Pt_2
(III) L'odierna ricorrente adduce inoltre la violazione e dell'errata applicazione dell'art. 28 D.Lgs. 81/2015 (e comunque dell'art. 32 L. 183/2010) per cui la sentenza dovrebbe essere riformata tramite la corretta applicazione di tali due norme nonché dei principi giurisprudenziali, dichiarando l'intervenuta decadenza dell'odierno appellante principale per la mancata impugnazione nel termine ivi previsto, dichiarando quindi inammissibili e rigettando le domande del ricorso.
Parte (IV) critica poi l'applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di subordinazione giornalistica ed in relazione ai connotati qualificanti la qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 , evidenziando l'omesso esame di circostanze CP_11 oggetto di discussione tra le parti e l'erronea ricostruzione dei fatti di causa senza compiere un corretto esame delle istanze e delle risultanze istruttorie.
Attraverso una rivalutazione di queste ultime, si chiede che in riforma della pronuncia impugnata venga senz'altro riscontrato “il carattere autonomo delle relazioni fra le parti in conformità con il loro svolgimento concreto in quanto dalle risultanze di causa e dalle dichiarazioni dei testi non è emersa la sussistenza dei connotati qualificanti la pretesa subordinazione. In diritto la modifica della sentenza di primo grado con la corretta interpretazione della normativa collettiva e dei principi espressi dalla giurisprudenza in ordine ai requisiti della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico e in ordine alla qualifica di collaboratore fisso di cui all'art. 2 e di conseguenza ritenere l'insussistenza di un rapporto di CP_11 lavoro subordinato giornalistico come collaboratore fisso ex art. 2 ”. CP_11
5 (V) Viene quindi riproposta dall'appellante la questione della legittimità dei termini ai contratti di lavoro con la violazione e la mancata applicazione delle conseguenze previste dall'art. 28, D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 32, L. 183/2010. La Società censura l'applicazione dei principi giurisprudenziali sull'art. 28, del
D.Lgs. 81/2015 e sull'art. 32 della L. 183/2010 chiedendo “la corretta interpretazione ed applicazione del d.lgs. 81/2015 pro tempore vigente dichiarando la legittimità dei contratti a termine e, in ulteriore subordine, modificare la sentenza impugnata con la corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 32 comma 5 del collegato lavoro e dell'art. 28 d.lgs. 81/2015 e dell'art. 112 e dei relativi principi giurisprudenziali modificando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato al pagamento in favore del Sig. delle Parte_1 CP_1 retribuzioni maturate dalla data di messa in mora (21 maggio 2020) fino alla riammissione in servizio, stante l'applicabilità alla fattispecie delle conseguenze previste dall'art. 28 d.lgs. 81/2015 o comunque dell'art. 32 l. 183/2010 comma 5.”
(VI) L' si duole dell'inesatta ricostruzione in fatto e dell'errata valutazione CP_7 relativamente alla determinazione dell'ultima retribuzione dell'appellato CP_1 anche sotto questo profilo lamenta la violazione e la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di quantificazione della retribuzione in ipotesi di riqualificazione giudiziale del rapporto di lavoro.
(VII) In ulteriore istanza, censura l'omesso esame dell'eccezione relativa all'aliunde perceptum e sul concorso causale del creditore nell'enucleazione del pregiudizio riproponendo le istanze istruttorie disattese.
(VIII) Stigmatizza l'inesatta soluzione dell'eccezione di prescrizione decennale sostenendo la portata della prescrizione quinquennale.
L'appellato si è costituito resistendo alle censure mosse Controparte_1 dall'avversaria nei confronti della sentenza e ha concluso per la reiezione del gravame come sopra riportato.
Anche l' e l' si sono costituiti svolgendo difese appropriatamente Pt_2 CP_3 collegate alla vicenda di causa dando comunemente risalto agli oneri previdenziali implicati al riscontro di una fattispecie lavorativa condotta in regime subordinato e hanno pertanto anch'essi tratto le conclusioni di cui in epigrafe.
All'esito di alcuni rinvii disposti al precipuo fine di favorire una composizione conciliativa della vertenza anche in rapporto alla conclusione del giudizio riguardante analoga fattispecie di lavoro giornalistico, all'udienza del 29 maggio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
>:<
Le doglianze svolte da non hanno pregio e vanno disattese Parte_1 sulla base dei seguenti rilievi.
La prima doglianza è stata riferita all'emissione dell''ordinanza interinale' comportante la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito in rapporto alle domande formulate dal ricorrente sull'esecuzione degli obblighi previdenziali
6 derivanti dalla natura del rapporto lavorativo, espletabili presso l'INPGI alla stregua delle conclusioni ex lett. f) di cui al ricorso di primo grado. Muovendo essenzialmente da una questione puramente nominalistica estesa alla contestazione del tipo di provvedimento adottato dal Tribunale in un senso inequivocabilmente decisorio, la parte ha posto una questione inammissibile e scarsamente comprensibile se si considera che il senso e la potata del provvedimento censurato -come detto, di stampo inequivocabilmente decisorio- sono stati vagliati in seno alla sentenza n. 506/2022 di questa stessa Corte, che aveva appunto appurato la portata di quel contenuto senza lasciare spazio ad ulteriori iniziative processuali valevoli nell'ambito del presente giudizio. Sempre nel solco di quanto stimato sulla competenza previdenziale dell' rima Pt_2 del subingresso da parte dell' , quale Ente portatore invero di analoga CP_3 competenza nell'ambito delle relazioni lavorative del tipo in questione, parimenti non è possibile comprendere come il fenomeno di avvicendamento nella gestione previdenziale del rapporto lavorativo che ha interessato lo possa aver CP_1 comportato una sorta di sopravvenuta carenza di legittimazione in capo al primo
Istituto quale titolare di una gestione primariamente radicatasi presso di lui quale soggetto in prima istanza coinvolto in vista della raccolta e della gestione delle contribuzioni previdenziali. Senza contare che le domande azionate dall'odierno appellato hanno finito per toccare la sopravvenuta competenza dell' che è CP_3 tuttora parte in causa pienamente legittimata nella vicenda, resasi autrice di fondati rilievi circa la sua qualità di contradditore necessario per via dell'esistenza di richieste solutorie dell'interessato foriere di tale inderogabile esito partecipativo alla luce di quanto stabilito da Cass. n. 17320 del 19/8/2020.
Non pare proprio quindi che il Giudice di primo grado possa essere incorso in una decisione manchevole a fronte di quanto appena sopra messo in luce, tenuto conto anche dell'accertamento postulato in via di ipotesi dallo nel caso di un CP_1 riscontro -non avvenuto- di una forma di collaborazione coordinata e continuativa quale modello applicativo confacente al suo ruolo.
Attualmente, infine, la competenza in merito alle richieste dell'interessato è stata devoluta al Tribunale di Roma tramite il predetto provvedimento decisorio impugnabile, come notato da questa Corte con la pronuncia n. 506/2022 cit., solo con il regolamento di competenza.
Sulla forma di decadenza generata dall'art. 28 D.Lgs n. 81/2015 e pure dall'art. 32 della Legge n. 183/2010, cui l'odierna appellante ha inteso dare risalto svolgendo il suo terzo motivo di gravame, in seguito da lei criticamente ripreso allo stesso modo, questo Collegio condivide l'arresto del primo Giudice sulla carenza di fondamento della questione In particolare, l' adduce la violazione e l'errata applicazione dell'art. 28 CP_7
D.Lgs. 81/2015 (e comunque dell'art. 32 L. 183/2010) per cui la sentenza dovrebbe essere riformata con la corretta applicazione di tali due norme nonché dei principi giurisprudenziali, riconoscendo l'intervenuta decadenza per la omessa impugnazione delle fattispecie susseguitesi nel termine ivi previsto e dichiarando inammissibili e/o infondate le domande di controparte.
La forma di decadenza eccepita non può trovare riscontro nel caso di specie.
Il Tribunale si è infatti correttamente limitato a osservare che “La questione della decadenza (già risolta in via interinale dall'ordinanza istruttoria del 14 ottobre
2021, oggetto di ricorso in appello e poi della pronunzia della locale Corte del 30
7 maggio 2022, n. 506), con riferimento ai contratti sottoscritti da anteriori CP_1 all'ultimo, va sottolineato (come già riferito dalla successiva ordinanza di questo giudice del 6 giugno 2022) che, qualora il contratto cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e il conseguente diritto alle differenze retributive è esercitabile nei termini di prescrizione, non essendo assoggettata al regime decadenziale di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, e di cui al
D.Lgs. 81 del 2015 art. 28, poiché il regime dettato da queste norme si applica nel solo caso di recesso e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (Cass., sez. VI, 8 luglio 2020, n. 14131; Cass., sez. lav., 27 dicembre 2021, n. 41578).” Vi è d'altra parte una molteplicità di contestazioni corrette in ordine alla tesi fatta valere dalla Società, prevalentemente supportate dalle recenti pronunce della Cassazione ricordate dal Tribunale a proposito dell'inconferenza dell'eccezione decadenziale rispetto al caso in esame in cui sostanzialmente si dibatte dell'accertamento di una unitaria fattispecie di lavoro dipendente in luogo di più rapporti a termine formalmente contrassegnati dall'autonomia e programmaticamente dotati di proprie scadenze affatto lambite da forme di recesso.
Spicca in quarto luogo il tema del riscontro di una ipotesi caratterizzata nel suo insieme dai tratti del lavoro autonomo, come vorrebbe l'odierna appellante.
Anche in questo caso, si tratta di un esito che nella specie non può trovare riscontro, come condivisibilmente stimato dal Tribunale.
In relazione ad altra analoga fattispecie trattata e risolta nell'ambito della causa n.
994/2022 RGL. questa stessa Corte, mediante una serie di considerazioni idonee invero a risolvere lo snodo di fondo della presente vertenza, ha notato che:
“il dato assolutamente prevalente e risolutivo al fine di poter riconoscere la qualifica di collaboratore fisso sottoposto al regime di subordinazione valevole per tale figura professionale, in prima analisi, è parso essere quello della possibilità di riscontrare in concreto per il giornalista la presenza di uno stato di stabile messa a disposizione del suo ruolo e delle sue prestazioni anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evadere, nell'interesse dell'impresa, sue richieste variabili e non sempre predeterminate e/o predeterminabili ed eseguendone direttive ed istruzioni al di fuori quindi di un impianto funzionalmente connotato da prestazioni predeterminate e singolarmente convenute che sono invece strettamente proprie di una relazione svolta secondo autonomia.
Si tratta di una condizione connotata da un insieme di requisiti modali cui ha costantemente dato risalto la giurisprudenza della Corte di Cassazione nei termini che è possibile chiaramente cogliere dalle pronunce affermatisi dai primi anni duemila in poi e in tal senso il riferimento è alle Sentenze n. 12079 del 18/08/2003 per cui “Il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato come subordinato solo quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa attività, la valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia” e n. 16997 del 29/11/2002 ove
8 era stato dato particolare rilievo nuovamente alla “circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione”.
Nondimeno, con la pronuncia n. 1867 del 28/1/2020, le Sezioni Unite della
Cassazione, pur risolvendo centralmente la questione della validità del rapporto di lavoro giornalistico tra un editore di giornale e un collaboratore fisso, pacificamente accertato come tale, che, pur svolgendo l'attività in via esclusiva, non sia iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti ma in quello dei pubblicisti, hanno inteso incidentalmente ricordare, così puntualizzandone la nozione, che tra le varie figure professionali “il collaboratore fisso assicura una semplice continuità dell'apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza (ancora Cass. n. 29182/2018 cit.); non è richiesta la quotidianità, nel senso che non è tenuto a garantire la sua presenza giornaliera in redazione, né a partecipare alla «cucina» redazionale, né a rispettare un rigido orario di lavoro, sia pur nell'imprescindibile rispetto dei tempi di lavorazione del giornale e rimanendo a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni”.
Detto in altri termini, per potersi percepire il vincolo di subordinazione cui è sottoposto il collaboratore fisso ex art. 2 cit., il dato primario, bastevole e dirimente
è rappresentato, in senso oggettivo (e tendenzialmente assoluto), dalla ininterrotta permanenza della messa a disposizione delle energie lavorative tra un compito e l'altro di quelli assegnati dall' al professionista. Parte_5
Trattando specificamente del “vincolo di dipendenza” quale elemento concorrente per definire la figura del collaboratore fisso insieme a quelli della “continuità della prestazione” e della “responsabilità di un servizio”, dopo aver accertato, riscontrandone i perfetti estremi fattuali, la presenza degli ultimi due elementi, il primo Giudice è giunto alla conclusione, indotta da denunciate carenze probatorie, che difettava quel primo requisito del vincolo di dipendenza.
A tale proposito, il Tribunale ha spostato l'attenzione dalla serie di requisiti del rapporto professionale puntualizzata dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata e primariamente valorizzata dallo stesso Giudice, andandovi a sovrapporre la valenza di concetti più tradizionali e canonizzati, in particolare osservando nella parte conclusiva della pronuncia che “nulla è emerso in ordine all'assoggettamento a vere e proprie direttive nell'esecuzione della prestazione (si trattava, a tutti gli effetti, di una reciproca collaborazione), all'esistenza di obblighi di presenza (non risultando, invero, nemmeno possibile quantificare l'impegno temporale della prestazione complessivamente resa da XXX) e/o messa di disposizione delle energie lavorative nei periodi intercorrenti tra una prestazione e l'altra (il fatto che il giornalista abbia effettuato delle trasferte, non è dirimente sul punto;
cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 20 maggio 2014, n. 11065)”. A parere del primo Giudice, come si legge nella sentenza, nella fattispecie “È mancato, in sostanza, l'accertamento de “l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa dell'editore” e de “l'obbligo di essere sempre a disposizione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2018, n. 9961); è, del pari, mancata la prova della presenza di “ordini specifici oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative”, per quanto “da valutarsi con riferimento alla peculiarità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della
9 sua attuazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2004, n. 4797): quanto a quest'ultimo specifico profilo, invero, le testimonianze hanno dato conto di un rapporto sostanzialmente paritario tra le parti, di un contesto nel quale XXX – in ragione dell'elevata competenza e professionalità – era sostanzialmente libero di autodeterminarsi quanto ai temi e al taglio dei propri contributi, ferma solo l'esigenza di quel minino coordinamento connaturato alla natura stessa di una prestazione destinata a inserirsi nella realizzazione di un contenuto editoriale settimanale. Cont È pacifico, poi, che il rapporto tra XXX e . non fosse esclusivo. La stessa parte attrice ha riferito che, nel corso della carriera, “ha lavorato per il Corriere della sera sempre come critico teatrale nella pagina spettacoli e per altre riviste culturali, oltre ad avere diretto la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi dal 1986 al 1999 e insegnato alla nel corso di Economia dello Spettacolo” Per_1
(cap. 6, ricorso): il Supremo Collegio ha chiarito che l'attività svolta dal collaboratore fisso è contraddistinta, tra l'altro, da “vincolo di dipendenza ed esclusività” (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 febbraio 2019, n. 3177).”.
In realtà, giova ricordare che per la Corte di Cassazione, la “collaborazione fissa”
(ex art. 2 del CNLG) consente di scrivere per altri giornali e lo stesso concetto è stato ripreso dalla SSUU nella pronuncia citata e quindi l'esclusività indistintamente intesa non rappresenta un fattore discriminante.
L'obbligo di iscrizione all - cui si collega quello del versamento dei relativi Pt_2 contributi previdenziali - insorge poi per il fatto che si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, anche come collaboratore fisso, con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista.
Per il resto, valgono i capisaldi cui si è già fatto cenno, tra cui anche gli assunti tratti da Cass. Sentenza n. 21264 del 20 ottobre 2015 per cui “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica sono aspetti qualificanti, in particolare ai fini dell'integrazione della figura del collaboratore fisso di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del settore, la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario ne' la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, ne' l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, ne' la circostanza che l' attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass., n. 6727 del 2001).
Si è altresì precisato che per la configurabilità della qualifica di "collaboratore fisso", di cui all'art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la "responsabilità di un servizio" va intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass., n. 11065 del 2014) secondo la
10 quale : In materia di attività giornalistica, per la configurabilità della qualifica di
"collaboratore fisso", di cui all'art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la "responsabilità di un servizio" va intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.).
Ebbene, dopo aver, incensurabilmente appurato sulla base dei riferimenti estratti da molteplici testimonianze, che nella specie la collaborazione resa dal XXX per la cura della rubrica teatrale attratta nell'inserto Domenicale dal novembre 1988 era effettivamente contraddistinta, tanto dalla continuità della prestazione, quanto dalla responsabilità di un servizio, pare che il Tribunale, trattando infine del vincolo di dipendenza, abbia inteso deviare o quantomeno sovrapporre ai dati privilegiati dalla giurisprudenza sopra riassunti e da lui stesso accolti, la valenza di altri indici desunti, come notato in sentenza, dalla mancanza di un assoggettamento del giornalista a vere e proprie direttive, a obblighi di presenza, a ordini e così pure a forme di vigilanza e controllo non risultando nemmeno la messa a disposizione delle sue energie e del suo operato nei periodi intercorrenti tra una prestazione e l'altra poiché anche questo dato non sarebbe stato dimostrato.
Questo Collegio è portato invece a ritenere che, in definitiva, lo snodo per appurare il “vincolo di dipendenza” stia tutto nel fatto del mettersi a disposizione in maniera seria e continuativa, nei confronti del giornale per la consecutiva cura di una rubrica, quale dato che finisce per sostanziare il tipo di assoggettamento che domina in questa professione.
Un assoggettamento e un vincolo che trovano anche una loro modalità di manifestazione, non è secondario notarlo, nell'affidamento riposto dal 'giornale' sulle prestazioni del collaboratore. Un affidamento, cioè, che viene ad innestarsi in capo alla parte datoriale/committente in termini di aspettativa contrattualmente rivolta all'ottenimento stabile e costante da parte del giornalista dei servizi demandatigli, cui indubbiamente fa da contraltare l'impegno del lavoratore di fornire il proprio consueto apporto lavorativo nei termini di una prestazione pressoché immancabile e ineludibile nonché soprattutto idonea a soddisfare la richiesta datoriale di adempimento per via dello stato di messa a disposizione garantito dal prestatore.
E si tratta di un impegno che, a ben vedere (anche per acquisizioni derivanti da una diffusa conoscenza massmediale di ciò avviene all'interno delle testate editoriali, avuto riguardo ai rapporti intercorrenti tra giornalisti e impresa), non può trovare esauriente spiegazione di tutti quanti i risvolti del suo regime giuridico/contrattuale nella committenza di prestazioni di rango giornalistico espletabili autonomamente come se si trattasse della semplice esecuzione di un mandato ex se fonte di obbligazioni.
11 Giunto all'esame del requisito dato dal “vincolo di dipendenza” declinato nella previsione contrattuale come “impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera” perdurante “tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli”, il Tribunale ha inteso dare un dirimente risalto all'assenza di indici 'tradizionalmente' qualificanti come gli obblighi di presenza, la messa a disposizione delle energie professionali tra una prestazione e l'altra, per desumerne la mancata dimostrazione de “l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa dell'editore”, una forma di impegno corroborata pure da “l'obbligo di essere sempre a disposizione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2018, n. 9961)” e da “ordini specifici oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative”, per quanto “da valutarsi con riferimento alla peculiarità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione”.
Non sembra al Collegio che tali puntualizzazioni possano portare all'esclusione del ruolo rivendicato dal professionista.
Non solo perché esse denotano la posizione di previlegio ascritta a fattori qualificanti di tipo tradizionale non tutti confacenti all'attenuato atteggiarsi della subordinazione nel lavoro giornalistico e nel lavoro del collaboratore fisso in particolare, ma anche perché
è stato trascurato che, anche se il XXX non partecipava alle riunioni periodiche o alla c.d. cucina redazionale e non sempre passava in redazione come riferito dal teste egli invece assicurava la sua presenza alle riunioni settimanali in vista Tes_3 dell'inserto, laddove il coordinamento era particolarmente intenso perché venivano decisi i pezzi da elaborare come ha puntualizzato il teste e soprattutto perché Tes_4 lì il collaboratore finiva per aderire ai programmi del suo lavoro, pur da lui proposto e basato su delle essenziali libertà contenutistiche.
Se si esaminano i contenuti della più parte delle deposizioni testimoniali rese da operatori in posizione di vicinanza rispetto al ruolo collaborativo espresso dal dott.
XXX (omissis).
Tali tipi di riferimenti denotano come il Professionista fosse stato cooptato da CP_13
per ricoprire la veste di principale curatore di una rubrica dedicata alla
[...] critica teatrale, di rilievo nell'economia dell'inserto culturale, che non si esimeva dallo svolgere/assicurare, nel continuativo e ininterrotto svolgersi del suo ruolo, prestazioni accessorie ed eccezionali, dando di fatto luogo a quello stato di disponibilità volto ad assecondare le ampie aspettative datoriali di collaborazione su cui, come si è visto, battono gli orientamenti della Cassazione.
Vi erano quindi i presupposti per il riconoscimento della posizione rivendicata di collaboratore fisso ex art. 2 CCLNG.”
Ad avviso del Collegio, tutte le considerazioni che precedono e le conclusioni derivatene sono funzionali, come detto, alla definizione della presente fattispecie.
Specie dalla versione resa dal teste , capo redattore di “Sette”, è percepibile CP_9 come da parte dello fosse sempre stata assecondata una prestazione CP_1 continuativamente inserita in un contesto di fatto contrassegnato da una disponibilità collaborativa permanentemente garantita da parte dell'addetto quale prestatore dimostratosi impegnato ad assicurare una indeterminata serie di prestazioni professionali nel campo assegnatogli, tanto che il faceva sempre CP_14
12 “affidamento sul ricorrente per la realizzazione del proprio prodotto editoriale” (così, emblematicamente, il teste ). CP_9
Gli altri testimoni, pur meno dettagliati, hanno comunque saputo confermare la presenza in capo allo del ruolo di un collaboratore continuativamente dedito CP_1 alla cura di speciali rubriche di settore (vedasi testi e .. CP_10 Tes_2
Già da questo -senza trascurare gli oneri di confronto e dibattito in relazione ai pezzi da pubblicare, oneri che il professionista di fatto assecondava e prescindendo d'altro canto da spunti collaborativi resi in favore di altre testate, quali elementi affatto significativi in assenza di regole di esclusiva- emerge inequivoco il dato di un apporto collaborativo rimarcato da costanza e dai tratti di un significativo inserimento nel settore editoriale assiduamente curato dallo CP_1
In pratica, lo stesso coacervo di indici privilegiati nella pronuncia di merito appena sopra citata per dare conto di come si debba atteggiare la prestazione professionale del giornalista per essere ricondotta a quella del collaboratore fisso di cui all'art. 2 del CNLG.
Perciò, anche su questo aspetto, centrale, della lite, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale meritano conferma.
Come notato, con la sua sesta doglianza l' contesta una inesatta ricostruzione CP_7 in fatto e un'errata valutazione relativamente alla determinazione dell'ultima retribuzione dell'appellato. Censura poi la mancata applicazione del criterio dell'aliunde perceptum e stigmatizza infine la decisione sulla portata della prescrizione che doveva essere decennale anziché quinquennale.
Le tre critiche appena sintetizzate non hanno fondamento, la seconda in quanto marcatamente dissonante con la tematica in questione che non è quella di un licenziamento.
Per quanto riguarda la prima, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la remunerazione ricevuta dal lavoratore durante l'espletamento del suo incarico costituisse un elemento da vagliare quale fattore limitativo alla luce del criterio dell'assorbimento delle competenze economiche a loro volta computabili muovendo dai minimi retributivi previsti per la figura professionale in esame.
In particolare, è stato evidenziato in maniera appropriata che “Il riconoscimento del rapporto di lavoro nei termini ora indicati comporta, vista l'assenza di un atto di recesso, la riammissione in servizio del ricorrente ed il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora (21 maggio 2020) fino alla data della riammissione in servizio, considerato che la retribuzione mensile da ultimo percepita dal ricorrente era pari a € 4.166,67 lordi mensili (doc. 29 fasc. ric.: retribuzione annua di € 50.000 divisa in 12 mensilità: € 50.000/12= € 4.166,67). Tale disposizione assorbe la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso.
6. Le differenze retributive calcolate da riguardano solamente la Controparte_1 tredicesima mensilità (mai riconosciuta da e Parte_1 l'accantonamento sul TFR, avendo qualificato il CTP (doc. 43 fasc. ric., pag. 2) le somme mensili oggettivamente di favore riconosciute al ricorrente, rispetto ai minimi contrattuali del collaboratore fisso, come superminimo. contesta il conteggio prodotto da Parte_1 Controparte_1 poiché, anziché far riferimento ai trattamenti tabellari previsti per la qualifica
13 pretesa (ex art. 2 CCNL), si basa sugli importi annuali lordi percepiti dal ricorrente e risultanti dalle certificazioni dei compensi, dovendosi, a parere della società convenuta, farsi riferimento al principio dell'assorbimento.
Sul punto è recentemente intervenuta la Cassazione (sez. lav., 17 gennaio 2023, n.
1321) secondo la quale nel caso in cui il rapporto intercorso tra le parti sia stato qualificato ab origine come autonomo e sia stato convertito ope iudicis in lavoro subordinato (come è il caso di ) deve venire in considerazione il Controparte_1 criterio dell'assorbimento, imperniato sul “trattamento globale più favorevole” tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali, “con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi;
criterio che può porre la necessità di operare soltanto un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto, globalmente inteso, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli (tra le altre, v. Cass. n. 46 del 2017, che ha peraltro cura di precisare che tale principio non comporta, però, che, ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il lavoratore debba necessariamente restituire tale eccedenza, ove ciò sia richiesto dal datore di lavoro, giacché le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore).” La S.C. continua riferendo che “privo di ogni fondamento è poi il motivo, ove esaminato con riguardo alle somme riconosciute dai giudici del merito a titolo di trattamento di fine rapporto, per le quali opera l'insegnamento secondo cui: "Ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di TFR non potrà operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro;
esso dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva o, se superiore, sulla base di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro, accertata l'insussistenza di un obbligo restitutorio" (in termini: Cass. n. 6681 del 2019, che richiama Cass. n. 16489 del 2014 e Cass. n. 46 del 2017); il principio dell'assorbimento per le indennità di fine rapporto non opera neanche nell'ipotesi in cui venga accertata in giudizio l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti in termini di autonomia (v. Cass. n. 18586 del 2016, che richiama Cass. n. 19923 del 2014 e Cass. n. 5552 del 2011)”. Tale conclusione, cui necessariamente questo Tribunale si deve rimettere, non comporta una differenza a credito di fondata sul surplus Parte_1 rispetto ai minimi contrattuali e neppure l'assorbimento integrale delle somme a suo debito (come sostenuto nella memoria, p. 32), bensì il solo riconoscimento dell'assorbimento delle differenze retributive (quantificate nella CTP in € 102.797,80: doc. 43 fasc. ric., p. 8), rimanendo esclusi da questa compensazione i ratei del TFR (per € 94.373,05). nulla contesta, a livello numerico, circa il quantum Parte_1 indicato nella citata CTP (doc. 43 fasc. ric.), con il che calcoli ivi considerati possono porsi alla base di questa decisione.
Vanno quindi riconosciute a le differenze retributive dovute agli Controparte_1 accantonamenti del Tfr, calcolati su quanto percepito dal ricorrente. Va dichiarato
14 perciò il diritto del ricorrente a percepire, a titolo di accantonamenti del Tfr, la somma lorda di € 94.373,05, oltre rivalutazione e interessi.”
Resta la terza delle censure di cui sopra sulla portata della prescrizione che, anche ad avviso di questo Collegio, non può essere quella quinquennale affermata dalla
Società.
Il rapporto di lavoro oggetto di causa finisce per essere regolato, quanto alla materia del licenziamento, dalla legge n. 92/2012.
La Corte di Cassazione, ha univocamente stabilito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Così Cass.
6.9.2022 n. 26246; conformi le successive Cass., 25/10/2022, n.31508;
Cass. 1/07/2024 n. 18008). E da tale principio non vi è ragione di discostarsi.
Ogni motivo di gravame va quindi respinto confermando la sentenza impugnata, come da dispositivo in cui, in rapporto all'esito del giudizio, le spese del presente grado nei confronti dell'appellato sono poste a carico della Società, nella misura ivi liquidata in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018
n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, di tutti i profili e risvolti della tematica dibattuta, della sua complessità
e della mancanza di attività istruttoria in questo grado d'appello.
Nei confronti delle altre parti le spese possono invece essere compensate in ragione della posizione indiretta assunta dagli Enti previdenziali che hanno partecipato al giudizio per la salvaguardia dei loro interessi riflessi.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della Società appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 607/2023 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
Condanna la Società appellante a rifondere a le spese del presente Controparte_1 grado liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese del presente grado nei confronti e tra le altre parti.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della Società appellante.
Milano, 29 maggio 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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