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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3728/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ritacca Carmine;
Opponente
E in persona del curatore avv. Pierpaolo Galimi, autorizzato con Controparte_1
decreto reso in data 4.2.2020 dal giudice delegato dott. Giorgio Previte, rappresentato e difeso dall'avv.
Aiello Vincenzo;
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
La società ha proposto Parte_1
opposizione al decreto n. 997/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 02.09.2020 e notificato in data 16.09.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 162.600,00, oltre interessi e spese del procedimento, in favore del odierno opposto per il mancato Controparte_1
pagamento di n. 4 fatture, annotate nelle scritture contabili della società fallita.
pagina 1 di 5 L'opponente ha dedotto di svolgere attività di agente di commercio nel settore della distribuzione dell'abbigliamento ed accessori ed ha eccepito l'inesistenza del rapporto obbligatorio sotteso alla pretesa creditoria azionata in monitorio;
segnatamente, la ha negato che vi fosse un accordo con la Parte_1 fonte dell'obbligazione di erogare un contributo per le spese di allestimento e/o rinnovo dei punti CP_1
vendita come da fatture azionate in monitorio. Ha concluso pertanto chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia/infondatezza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza, per insussistenza del credito. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'opposta si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi professionali.
Istruita la causa con i documenti prodotti e disattese le richieste di prova testimoniale, con ordinanza del
14.9.2021 veniva negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed all'udienza del 17.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Analizzati gli atti di causa, l'opposizione è risultata fondata.
Parte opponente, con un unico motivo di opposizione, ha contestato la legittimità della pretesa creditoria azionata da controparte eccependo l'inesistenza di un titolo negoziale dal quale sarebbe sorto l'obbligo di contribuire al rinnovo degli arredi acquistati dalla per l'allestimento del suo punto vendita. CP_1
Ebbene, è emerso che la ha svolto negli anni attività di agente di commercio per conto di Parte_1
numerose società preponenti tra cui anche la Imap Export spa, società che commercializza i marchi
Original IN e NN spa. Ha dedotto l'opponente che le citate società operano in franchising e che, quale agente di commercio, aveva il compito di curare l'apertura di nuovi punti vendita e la commercializzazione dei prodotti dei richiamati marchi. Tanto ha trovato riscontro nel contratto di agenzia stipulato con la società Imap Export Spa e prodotto in atti, con il quale la si è obbligata a Parte_1
“promuovere stabilmente le vendite dei prodotti di fabbricazione della stessa (preponente)consistenti in capi di abbigliamento contrassegnati dal marchio Original IN (…) e a “promuovere l'apertura in franchising di nuovi negozi monomarca con l'insegna Original IN alle condizioni generali di cui al contratto di franchising” (art. 1 del contratto di agenzia). L'accordo prevedeva, inoltre, una clausola di esclusività su base territoriale per la zona di Sicilia occidentale e Calabria e ancora che la nella Parte_1
sua qualità di agente di commercio, si impegnasse nella promozione dell'apertura di nuovi punti vendita
“sulla base delle direttive generali impartite di volta in volta dall'ufficio commerciale della preponente”, la quale si riservava anche “il diritto di effettuare in proprio ogni più ampia valutazione in ordine
pagina 2 di 5 all'affidabilità commerciale ed economica dell'interlocutore commerciale proposto dall'agente e conseguentemente di concludere il contratto di franchising” (art. 1 del contratto di agenzia).
E' incontestato che, sulla scorta del mandato assunto, la ha realizzato l'affiliazione in Parte_1
franchising della società ai marchi Original IN e NN spa di proprietà della Imap CP_1
Export Spa, secondo le condizioni generali di contratto di affiliazione. Di conseguenza ha curato le attività connesse all'apertura del punto vendita quali l'allestimento del negozio e delle vetrine nonché la formazione e l'addestramento del personale secondo le direttive della preponente, con conseguente diritto ad una provvigione nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto.
A fronte delle fatture emesse dall'opposta per il pagamento di un contributo all'acquisto degli arredi del nuovo punto vendita, dunque, l'opponente ha fondatamente eccepito l'inesistenza del credito.
Infatti nessun obbligo di contribuzione alle spese di allestimento dei punti vendita dei nuovi affiliati in franchising è previsto in capo all'agente nel contratto di agenzia stipulato con la Imap Export s.p.a.. In particolare, si legge nel contratto che l'agente, in occasione dell'apertura di nuovi punti vendita, ha fra l'altro “il compito di curare direttamente o per il tramite di suoi collaboratori l'apertura dei nuovi punti vendita in franchising ivi incluse le attività di allestimento del punto vendita e delle vetrine nonché
l'addestramento iniziale del personale di vendita secondo le specifiche direttive ricevute dalla preponente” (art. 2.5). Ancora: “L'agente ha il compito di controllare che ogni franchesee si attenga scrupolosamente nella cura dell'immagine del suo punto vendita alle direttive della preponente franchisor con particolare attenzione all'allestimento delle vetrine, al merchandising interno al punto vendita ed alla formazione del personale ivi addetto. A tal fine l'agente è tenuto a visitare periodicamente ogni singolo esercizio commerciale di sua competenza…” (art. 2.7).
Vale evidenziare, peraltro, che nel caso di specie l'agente non era munito del potere di rappresentanza del preponente e non poteva concludere contratti in suo nome e per suo conto (v. art. 2 del contratto di agenzia: “L'agente non è rappresentante del preponente e pertanto non ha la possibilità di concludere in nome e per conto della stessa contratti di vendita che possano impegnarla, né concedere sconti o dilazioni di pagamenti … senza specifica autorizzazione”).
Né la creditrice opposta ha dato prova di altro rapporto negoziale diretto con la che Parte_1 obbligasse quest'ultima alla chiesta contribuzione alle spese.
Alla luce delle descritte allegazioni documentali, allora, è plausibile la ricostruzione offerta dall'opposta stando alla quale il franchisor era solito riconoscere all'affiliato un contributo economico nell'occasione del rinnovo dell'allestimento dei suoi locali per l'adeguamento agli standars imposti dalla rete e che pagina 3 di 5 l'agente di zona aveva il compito di verificare una serie di circostanze ai fini della quantificazione del predetto contributo da parte del franchisor.
L'opponente ha documentato altresì che, con comunicazione a mezzo pec del 12.03.2012, ha formalmente contestato l'emissione nei suoi confronti “della fattura emessa” per “rinnovo arredi PV Bisignano” - così si legge nel corpo della pec e nell'oggetto della stessa - ed ha invitato la a procedere CP_1 all'annullamento e storno della fattura e a riemettere la medesima nei confronti di IMAP spa. Nella predetta comunicazione, peraltro, la ha richiamato anche “precedenti comunicazioni” dello Parte_1
stesso tenore, estendendo in tal modo la contestazione alle altre fatture azionate in monitorio le quali sono state emesse nell'arco temporale maggio 2009 - febbraio 2012.
Tanto osservato, quanto eccepito dall'opposta in merito alla mancata contestazione delle fatture è contrastato dalle risultanze documentali in atti né la circostanza che a decorrere dall'anno 2008 Pt_1
abbia svolto il duplice ruolo di amministratore della e di legale rappresentante della
[...] CP_1
può avere alcun rilievo probatorio sul tema. Parte_1
Sulla questione della efficacia probatoria della fattura nel giudizio a cognizione piena, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione affermando il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr Cass. sentenza n. 3581 del 2024).
In altri termini, la Corte di legittimità accorda valenza di atto ricognitivo di natura confessoria alla fattura commerciale, a condizione che essa sia annotata nelle scritture contabili del destinatario e non sia contestata in via stragiudiziale. Nelle motivazioni della sentenza citata si legge che “stante l'efficacia obbligatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la
Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale”.
Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'opposta curatela fallimentare non abbia dato prova del rapporto obbligatorio fondamentale con la opponente con conseguente Parte_1 accoglimento dell'opposizione spiegata.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando le tariffe dello scaglione di riferimento ai valori minimi tenuto conto della natura documentale del giudizio e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
Carmine Ritacca ex art. 93 c.p.c., che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 5 febbraio 2025
Il giudice
Manuela Gallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ritacca Carmine;
Opponente
E in persona del curatore avv. Pierpaolo Galimi, autorizzato con Controparte_1
decreto reso in data 4.2.2020 dal giudice delegato dott. Giorgio Previte, rappresentato e difeso dall'avv.
Aiello Vincenzo;
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
La società ha proposto Parte_1
opposizione al decreto n. 997/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 02.09.2020 e notificato in data 16.09.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 162.600,00, oltre interessi e spese del procedimento, in favore del odierno opposto per il mancato Controparte_1
pagamento di n. 4 fatture, annotate nelle scritture contabili della società fallita.
pagina 1 di 5 L'opponente ha dedotto di svolgere attività di agente di commercio nel settore della distribuzione dell'abbigliamento ed accessori ed ha eccepito l'inesistenza del rapporto obbligatorio sotteso alla pretesa creditoria azionata in monitorio;
segnatamente, la ha negato che vi fosse un accordo con la Parte_1 fonte dell'obbligazione di erogare un contributo per le spese di allestimento e/o rinnovo dei punti CP_1
vendita come da fatture azionate in monitorio. Ha concluso pertanto chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia/infondatezza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza, per insussistenza del credito. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'opposta si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi professionali.
Istruita la causa con i documenti prodotti e disattese le richieste di prova testimoniale, con ordinanza del
14.9.2021 veniva negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed all'udienza del 17.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Analizzati gli atti di causa, l'opposizione è risultata fondata.
Parte opponente, con un unico motivo di opposizione, ha contestato la legittimità della pretesa creditoria azionata da controparte eccependo l'inesistenza di un titolo negoziale dal quale sarebbe sorto l'obbligo di contribuire al rinnovo degli arredi acquistati dalla per l'allestimento del suo punto vendita. CP_1
Ebbene, è emerso che la ha svolto negli anni attività di agente di commercio per conto di Parte_1
numerose società preponenti tra cui anche la Imap Export spa, società che commercializza i marchi
Original IN e NN spa. Ha dedotto l'opponente che le citate società operano in franchising e che, quale agente di commercio, aveva il compito di curare l'apertura di nuovi punti vendita e la commercializzazione dei prodotti dei richiamati marchi. Tanto ha trovato riscontro nel contratto di agenzia stipulato con la società Imap Export Spa e prodotto in atti, con il quale la si è obbligata a Parte_1
“promuovere stabilmente le vendite dei prodotti di fabbricazione della stessa (preponente)consistenti in capi di abbigliamento contrassegnati dal marchio Original IN (…) e a “promuovere l'apertura in franchising di nuovi negozi monomarca con l'insegna Original IN alle condizioni generali di cui al contratto di franchising” (art. 1 del contratto di agenzia). L'accordo prevedeva, inoltre, una clausola di esclusività su base territoriale per la zona di Sicilia occidentale e Calabria e ancora che la nella Parte_1
sua qualità di agente di commercio, si impegnasse nella promozione dell'apertura di nuovi punti vendita
“sulla base delle direttive generali impartite di volta in volta dall'ufficio commerciale della preponente”, la quale si riservava anche “il diritto di effettuare in proprio ogni più ampia valutazione in ordine
pagina 2 di 5 all'affidabilità commerciale ed economica dell'interlocutore commerciale proposto dall'agente e conseguentemente di concludere il contratto di franchising” (art. 1 del contratto di agenzia).
E' incontestato che, sulla scorta del mandato assunto, la ha realizzato l'affiliazione in Parte_1
franchising della società ai marchi Original IN e NN spa di proprietà della Imap CP_1
Export Spa, secondo le condizioni generali di contratto di affiliazione. Di conseguenza ha curato le attività connesse all'apertura del punto vendita quali l'allestimento del negozio e delle vetrine nonché la formazione e l'addestramento del personale secondo le direttive della preponente, con conseguente diritto ad una provvigione nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto.
A fronte delle fatture emesse dall'opposta per il pagamento di un contributo all'acquisto degli arredi del nuovo punto vendita, dunque, l'opponente ha fondatamente eccepito l'inesistenza del credito.
Infatti nessun obbligo di contribuzione alle spese di allestimento dei punti vendita dei nuovi affiliati in franchising è previsto in capo all'agente nel contratto di agenzia stipulato con la Imap Export s.p.a.. In particolare, si legge nel contratto che l'agente, in occasione dell'apertura di nuovi punti vendita, ha fra l'altro “il compito di curare direttamente o per il tramite di suoi collaboratori l'apertura dei nuovi punti vendita in franchising ivi incluse le attività di allestimento del punto vendita e delle vetrine nonché
l'addestramento iniziale del personale di vendita secondo le specifiche direttive ricevute dalla preponente” (art. 2.5). Ancora: “L'agente ha il compito di controllare che ogni franchesee si attenga scrupolosamente nella cura dell'immagine del suo punto vendita alle direttive della preponente franchisor con particolare attenzione all'allestimento delle vetrine, al merchandising interno al punto vendita ed alla formazione del personale ivi addetto. A tal fine l'agente è tenuto a visitare periodicamente ogni singolo esercizio commerciale di sua competenza…” (art. 2.7).
Vale evidenziare, peraltro, che nel caso di specie l'agente non era munito del potere di rappresentanza del preponente e non poteva concludere contratti in suo nome e per suo conto (v. art. 2 del contratto di agenzia: “L'agente non è rappresentante del preponente e pertanto non ha la possibilità di concludere in nome e per conto della stessa contratti di vendita che possano impegnarla, né concedere sconti o dilazioni di pagamenti … senza specifica autorizzazione”).
Né la creditrice opposta ha dato prova di altro rapporto negoziale diretto con la che Parte_1 obbligasse quest'ultima alla chiesta contribuzione alle spese.
Alla luce delle descritte allegazioni documentali, allora, è plausibile la ricostruzione offerta dall'opposta stando alla quale il franchisor era solito riconoscere all'affiliato un contributo economico nell'occasione del rinnovo dell'allestimento dei suoi locali per l'adeguamento agli standars imposti dalla rete e che pagina 3 di 5 l'agente di zona aveva il compito di verificare una serie di circostanze ai fini della quantificazione del predetto contributo da parte del franchisor.
L'opponente ha documentato altresì che, con comunicazione a mezzo pec del 12.03.2012, ha formalmente contestato l'emissione nei suoi confronti “della fattura emessa” per “rinnovo arredi PV Bisignano” - così si legge nel corpo della pec e nell'oggetto della stessa - ed ha invitato la a procedere CP_1 all'annullamento e storno della fattura e a riemettere la medesima nei confronti di IMAP spa. Nella predetta comunicazione, peraltro, la ha richiamato anche “precedenti comunicazioni” dello Parte_1
stesso tenore, estendendo in tal modo la contestazione alle altre fatture azionate in monitorio le quali sono state emesse nell'arco temporale maggio 2009 - febbraio 2012.
Tanto osservato, quanto eccepito dall'opposta in merito alla mancata contestazione delle fatture è contrastato dalle risultanze documentali in atti né la circostanza che a decorrere dall'anno 2008 Pt_1
abbia svolto il duplice ruolo di amministratore della e di legale rappresentante della
[...] CP_1
può avere alcun rilievo probatorio sul tema. Parte_1
Sulla questione della efficacia probatoria della fattura nel giudizio a cognizione piena, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione affermando il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr Cass. sentenza n. 3581 del 2024).
In altri termini, la Corte di legittimità accorda valenza di atto ricognitivo di natura confessoria alla fattura commerciale, a condizione che essa sia annotata nelle scritture contabili del destinatario e non sia contestata in via stragiudiziale. Nelle motivazioni della sentenza citata si legge che “stante l'efficacia obbligatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la
Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale”.
Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'opposta curatela fallimentare non abbia dato prova del rapporto obbligatorio fondamentale con la opponente con conseguente Parte_1 accoglimento dell'opposizione spiegata.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando le tariffe dello scaglione di riferimento ai valori minimi tenuto conto della natura documentale del giudizio e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
Carmine Ritacca ex art. 93 c.p.c., che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 5 febbraio 2025
Il giudice
Manuela Gallo
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