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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 214/2025 VG
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09.04.2025, delegata per l'istruttoria al Giudice relatore, ha emesso il seguente
DECRETO
Nel proc. n. 214/2015, avente ad oggetto: “revoca di amministratore di condominio”, vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Raffaele Loccisano,
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Filardo, domiciliato come in atti
Resistente
OSSERVA
Con ricorso iscritto in data 04.02.2025, il ricorrente ha dedotto: di essere proprietario di un immobile, identificato al catasto al foglio 15 particella n. 376, subalterno 16, facente parte del “Condominio Iris” sito in Cariati alla via Mingiani 57; che il condominio è attualmente amministrato da
[...]
a seguito di delibera condominiale del 19.08.2022; che la gestione condominiale è stata da CP_1 sempre caratterizzata, nel corso di questi anni, da un'assoluta mancanza di trasparenza e di legalità, nonché dalla violazione delle più elementari regole condominiali, contrattuali e dalla mancanza assoluta di buona fede nell'esecuzione del contratto di mandato in ragione di evidenti interessi personali del resistente e dei suoi familiari (figlio e moglie) proprietari di diverse abitazioni all'interno dello stesso condominio;
che nel corso della gestione l'amm.re ha gestito il Condominio in modo tale da ingenerare confusione tra il proprio patrimonio e quello condominiale, facendo approvare i lavori di rifacimento e ristrutturazione dello stabile - partecipando attivamente all'assemblea condominiale e alla deliberazione assembleare – affidando i lavori a una società di cui lo stesso è amministratore;
che tutto ciò è stato fatto all'insaputa dell'assemblea condominiale e dello stesso ricorrente che ignorava che lo stesso amministratore fosse altresì titolare della ditta che eseguisse i lavori;
che per i soli subalterni di proprietà del resistente i lavori risultano essere regolari e pienamente confacenti al preventivo allegato;
che, invece, per le restanti parti comuni condominiali e, in particolare, per la facciata e per le aree in prossimità dell'abitazione del ricorrente i lavori sono stati fatti in maniera approssimativa e irregolare e comunque discordanti con il preventivo
1 illegittimamente approvato;
che i lavori illegittimamente approvati e deliberati (per i motivi sopra spiegati) sono stati prontamente contestati;
che a tutto ciò si è aggiunto di recente un atteggiamento minaccioso e ostativo da parte del dichiarato amministratore che pretende il pagamento delle quote
“autodichiarate” e per questo motivo ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Cariati in data 26.12.2024 per il recupero del presunto e illegittimo credito;
che le circostanze sopra riportate costituiscono un evidente conflitto di interessi che si verifica quando l'amministratore condominiale ha un interesse personale, diretto o indiretto, che potrebbe influenzare negativamente la sua imparzialità o la corretta gestione degli affari condominiali;
che, inoltre,
l'amministratore non ha informato l'assemblea condominiale del suo coinvolgimento nella ditta incaricata dei lavori, né ha ottenuto il preventivo consenso dell'assemblea stessa, come previsto dall'art. 1129 c.c.; che ai sensi dell'art. 1129 bis del Codice Civile e del D.P.R. 380/2001 l'amministratore deve comunicare tempestivamente ai condomini qualsiasi situazione di conflitto di interesse, in caso di conflitto deve astenersi dal prendere decisioni relative alla materia in questione;
che i condomini possono revocare l'amministratore se si accertano comportamenti scorretti o conflitti di interesse non dichiarati.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso chiedendo: di revocare il dalla carica di Controparte_1 amministratore p.t. del Condominio IRIS ai sensi dell'art. 1129 c.c., nonché ai sensi dell'art. 64 disp. att. c.c.; di ordinare all'amministratore revocato di consegnare tutta la documentazione condominiale al nuovo amministratore o ai condomini, entro un termine perentorio;
di condannare l'amministratore al risarcimento dei danni causati al condominio in via equitativa, nella misura che il Giudice riterrà giusta ed equa;
di ordinare il rimborso delle somme indebitamente percepite dalla società collegata
ST srls;
di condannare il al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, con CP_1 accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Con provvedimento del 17/02/2025 emesso dal presidente del Collegio, la dott.ssa Pacelli è stata nominata relatrice ed è stata delegata all'istruttoria. È stata, quindi, fissata innanzi al giudice relatore delegato la prima udienza del 09.04.2025.
Si è costituito, in data 06.04.2025 il , il quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità della CP_1 domanda in quanto non preceduta da previa richiesta di convocazione dell'assemblea. Nel merito ha contestato le avverse allegazioni deducendo: di amministrare il condominio da almeno 10 anni;
di aver sempre gestito la cosa comune in modo trasparente, legittima e appropriata, senza violare alcuna norma pattizia ovvero codicistica e soprattutto senza ingerirsi nella cosa comune con interessi personali;
di non aver usato il suo ruolo per indurre l'assemblea ad accettare il preventivo fornito dalla ST, anzi fu proprio l'assemblea condominiale a sollecitarlo a presentare preventivi di spesa per la ristrutturazione del condominio;
che, invero, l'assemblea del 11.02.2021 ha invitato l'amministratore a richiedere i preventivi per la ristrutturazione del palazzo e nello stesso tempo lo ha autorizzato a presentare anche con la sua azienda un preventivo per la ristrutturazione del palazzo, esonerandolo, sin da subito da eventuali conflitti di interessi;
che, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare provata la conoscenza da parte dell'assemblea e di tutti i condomini dell'esistenza della propri società; che, ad ogni modo qualsivoglia delibera assembleare andava annullata con impugnativa innanzi al Tribunale il che non è avvenuto;
che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte; che non corrisponde al vero l'asserita condotta vessatoria ai danni del nel recupero delle morosità essendo state Pt_1 intraprese azioni monitorie anche verso altri condomini.
2 Il resistente ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare in via pregiudiziale e assorbente inammissibile la domanda di revoca perché nulla per violazione dell'art. 1129 c.c. comma 11; nel merito, di rigettare la domanda proposta perché infondata sia in punto di fatto che di diritto;
e per l'effetto; di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex ari. 93 c.p.c.
Alla prima udienza del 09.04.2025 la difesa del ricorrente ha chiesto di concedere un termine per controdedurre alla memoria depositata da controparte in quanto in visione solo il 06.04.2025, in subordine ha dedotto che l'eccezione di inammissibilità formulata da controparte è destituita di fondamento e si è riportata al ricorso introduttivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso chiesto, dedotto prodotto ed eccepito;
la difesa del resistente ha chiesto la decisione riportandosi alla memoria, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso chiesto, dedotto prodotto ed eccepito ed opponendosi alla richiesta di concessione di un termine formulata dal ricorrente attesa la natura documentale della causa.
Il giudice relatore delegato si è riservato.
In via preliminare, attesa la natura documentale della causa la stessa può essere decisa dovendosi disattendere la richiesta di parte ricorrente di concessione di un termine per controdedurre alla memoria depositata da controparte.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità (rectius improcedibilità) del ricorso avanzata dal resistente sull'assunto che l'assemblea non è stata preventivamene convocata per la revoca dell'amministratore. Al riguardo giova rammentare che l'art. 1129 c.c. consente a ciascun condomino di chiedere all'autorità giudiziaria la revoca dell'amministratore nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 1131 c.c., se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità, senza prescrivere la previa convocazione dell'assemblea per la deliberazione. Detta ultima ipotesi è, invece, prevista soltanto in specifiche fattispecie contemplate dall'art. 1129 co. 11
c.c. secondo cui nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.
Tanto chiarito, è possibile passare all'esame del merito.
Il ricorso va rigettato per quanto si va ad esporre.
Innanzitutto, occorre rilevare che le doglianze del ricorrente relative alla inesatta realizzazione dei lavori condominiali esulano dal presente giudizio così come quelle relative alla morosità del ricorrente medesimo. Analogamente è a dirsi per le richieste del ricorrente di cui ai punti B, C e D delle conclusioni rassegnate (ordine all'amministratore revocato di consegnare tutta la documentazione condominiale al nuovo amministratore o ai condomini, entro un termine perentorio;
condanna dell'amministratore al risarcimento dei danni causati al condominio in via equitativa;
ordine a resistente di rimborsare le somme indebitamente percepite dalla ST srls).
Ancora, si rileva che il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1129bis c.c. norma che non esiste e del D.P.R. 380/2001, ossia del testo unico in materia edilizia, la cui applicazione, per ovvie ragioni, esula dal procedimento in esame.
Ad ogni modo pur volendo ritenere che l'indicazione dell'art. 1129 bis sia mero frutto di un errore e che essa vada riferita all'art. 1129 c.c. deve rilevarsi che le situazioni denunciate dal ricorrente non sono sussumibili in alcuni dei casi espressamente indicati dai commi 11 e 12 della citata disposizione.
3 In punto di diritto, si osserva che l'articolo 1129 c.c. prevede la cd. “revoca giudiziale” dell'amministratore di condominio, su ricorso di ciascun condomino, nelle seguenti ipotesi: nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 1131, se non rende il conto della gestione ovvero in caso di gravi irregolarità
Il legislatore del 2012, all'interno del comma 12 dell'art. 1129, ha provveduto, poi, a indicare determinate ipotesi che possono costituire, “tra le altre, gravi irregolarità”. Senza ripudiare l'utilizzo della clausola generale delle “gravi irregolarità” (le quali, tuttavia, dovranno non più essere
“sospettate”, quanto provate), la riforma abbina a essa una normativa di tipo regolamentare, la quale dettaglia la nozione generica ed elastica mediante ricorso a una serie di previsioni specifiche e circostanziate. Si è in presenza, comunque, di un'elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa, dei casi di revoca dell'amministratore.
Ebbene, il ricorrente lamenta unicamente la sussistenza di un conflitto di interessi dell'amministratore per avere egli partecipato all'assemblea condominiale del 19.08.2022 e alla relativa deliberazione facendo approvare i lavori di rifacimento e ristrutturazione dello stabile e facendoli affidare ad una società di cui lo stesso è amministratore ciò all'insaputa dell'assemblea condominiale e dello stesso ricorrente.
È chiaro, quindi, che il ricorrente si duole di un conflitto di interessi in relazione alla delibera adottata il 19.08.2022 ma tale situazione attiene, a ben vedere, a comportamenti dei condòmini e non dell'amministratore. L'ipotetico conflitto di interessi non dà, quindi, luogo a una responsabilità dell'amministratore nominato ma, al più, in ipotesi, alla invalidità della delibera (con conseguente specifica tutela per i condomini assenti o dissenzienti che avrebbero potuto impugnare la delibera e ottenerne l'annullamento). Ciò a dire che qualunque doglianza al riguardo avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione della delibera, trattandosi eventualmente di un abuso dell'assemblea e non certo dell'amministratore.
Del resto, nemmeno è possibile che il Tribunale conosca in via incidentale della nullità o annullabilità della deliberazione, poiché trascende le sue attribuzioni.
Ad ogni modo, come si evince dalla stessa delibera 19.08.2022 - prodotta dal ricorrente - è stata l'assemblea condominiale ad approvare il preventivo dei lavori affidati alla società ST srls;
inoltre, dalla delibera assembleare dell'11.08. 2021 (vedi verbale prodotto dal resistete) emerge che durante questa assemblea, in cui il è indicato come presente, l'amministratore non solo è stato Pt_1 invitato espressamente a richiedere i preventivi per la ristrutturazione del palazzo ma anche espressamente autorizzato a presentare un preventivo per la ristrutturazione con la sua azienda, esonerandolo da ogni futura incompatibilità derivante da conflitto di interessi nell'ipotesi di approvazione e conferimento dell'appalto, per cui non corrisponde al vero che l'amministratore non abbia informato l'assemblea condominiale del suo coinvolgimento nella ditta incaricata dei lavori e non abbia ottenuto il preventivo consenso dell'assemblea stessa.
Ogni altra questione, rimane assorbita.
Occorre provvedere sulle spese del procedimento che, pur se di volontaria giurisdizione, è in questo caso caratterizzato pur sempre da una contrapposizione di posizioni che consente di configurare una situazione di vera e propria soccombenza così come richiesto dall'art. 91 c.p.c. (vedi: Cass. n.
14742/2006; n. 4696/2020; n. 15995/2020; n. 25682/2020). Quindi, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, in applicazione dei parametri vigenti: la liquidazione, in particolare, viene effettuata tenendo conto dei parametri minimi per le cause di volontaria giurisdizione (valore della causa indeterminabile - complessità bassa) nonché della natura
4 del procedimento e dell'attività concretamente espletata, il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Nicola Filardo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile Volontaria Giurisdizione - in composizione Collegiale, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA il ricorrente a pagare al resistente Parte_1 [...]
le spese della presente procedura che si liquidano in € 1.168,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Filardo dichiaratosi antistatario.
3) MANDA la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03.06.2025.
La Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò
Il Giudice rel./est dott.ssa Maria Assunta Pacelli
5
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09.04.2025, delegata per l'istruttoria al Giudice relatore, ha emesso il seguente
DECRETO
Nel proc. n. 214/2015, avente ad oggetto: “revoca di amministratore di condominio”, vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Raffaele Loccisano,
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Filardo, domiciliato come in atti
Resistente
OSSERVA
Con ricorso iscritto in data 04.02.2025, il ricorrente ha dedotto: di essere proprietario di un immobile, identificato al catasto al foglio 15 particella n. 376, subalterno 16, facente parte del “Condominio Iris” sito in Cariati alla via Mingiani 57; che il condominio è attualmente amministrato da
[...]
a seguito di delibera condominiale del 19.08.2022; che la gestione condominiale è stata da CP_1 sempre caratterizzata, nel corso di questi anni, da un'assoluta mancanza di trasparenza e di legalità, nonché dalla violazione delle più elementari regole condominiali, contrattuali e dalla mancanza assoluta di buona fede nell'esecuzione del contratto di mandato in ragione di evidenti interessi personali del resistente e dei suoi familiari (figlio e moglie) proprietari di diverse abitazioni all'interno dello stesso condominio;
che nel corso della gestione l'amm.re ha gestito il Condominio in modo tale da ingenerare confusione tra il proprio patrimonio e quello condominiale, facendo approvare i lavori di rifacimento e ristrutturazione dello stabile - partecipando attivamente all'assemblea condominiale e alla deliberazione assembleare – affidando i lavori a una società di cui lo stesso è amministratore;
che tutto ciò è stato fatto all'insaputa dell'assemblea condominiale e dello stesso ricorrente che ignorava che lo stesso amministratore fosse altresì titolare della ditta che eseguisse i lavori;
che per i soli subalterni di proprietà del resistente i lavori risultano essere regolari e pienamente confacenti al preventivo allegato;
che, invece, per le restanti parti comuni condominiali e, in particolare, per la facciata e per le aree in prossimità dell'abitazione del ricorrente i lavori sono stati fatti in maniera approssimativa e irregolare e comunque discordanti con il preventivo
1 illegittimamente approvato;
che i lavori illegittimamente approvati e deliberati (per i motivi sopra spiegati) sono stati prontamente contestati;
che a tutto ciò si è aggiunto di recente un atteggiamento minaccioso e ostativo da parte del dichiarato amministratore che pretende il pagamento delle quote
“autodichiarate” e per questo motivo ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Cariati in data 26.12.2024 per il recupero del presunto e illegittimo credito;
che le circostanze sopra riportate costituiscono un evidente conflitto di interessi che si verifica quando l'amministratore condominiale ha un interesse personale, diretto o indiretto, che potrebbe influenzare negativamente la sua imparzialità o la corretta gestione degli affari condominiali;
che, inoltre,
l'amministratore non ha informato l'assemblea condominiale del suo coinvolgimento nella ditta incaricata dei lavori, né ha ottenuto il preventivo consenso dell'assemblea stessa, come previsto dall'art. 1129 c.c.; che ai sensi dell'art. 1129 bis del Codice Civile e del D.P.R. 380/2001 l'amministratore deve comunicare tempestivamente ai condomini qualsiasi situazione di conflitto di interesse, in caso di conflitto deve astenersi dal prendere decisioni relative alla materia in questione;
che i condomini possono revocare l'amministratore se si accertano comportamenti scorretti o conflitti di interesse non dichiarati.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso chiedendo: di revocare il dalla carica di Controparte_1 amministratore p.t. del Condominio IRIS ai sensi dell'art. 1129 c.c., nonché ai sensi dell'art. 64 disp. att. c.c.; di ordinare all'amministratore revocato di consegnare tutta la documentazione condominiale al nuovo amministratore o ai condomini, entro un termine perentorio;
di condannare l'amministratore al risarcimento dei danni causati al condominio in via equitativa, nella misura che il Giudice riterrà giusta ed equa;
di ordinare il rimborso delle somme indebitamente percepite dalla società collegata
ST srls;
di condannare il al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, con CP_1 accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Con provvedimento del 17/02/2025 emesso dal presidente del Collegio, la dott.ssa Pacelli è stata nominata relatrice ed è stata delegata all'istruttoria. È stata, quindi, fissata innanzi al giudice relatore delegato la prima udienza del 09.04.2025.
Si è costituito, in data 06.04.2025 il , il quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità della CP_1 domanda in quanto non preceduta da previa richiesta di convocazione dell'assemblea. Nel merito ha contestato le avverse allegazioni deducendo: di amministrare il condominio da almeno 10 anni;
di aver sempre gestito la cosa comune in modo trasparente, legittima e appropriata, senza violare alcuna norma pattizia ovvero codicistica e soprattutto senza ingerirsi nella cosa comune con interessi personali;
di non aver usato il suo ruolo per indurre l'assemblea ad accettare il preventivo fornito dalla ST, anzi fu proprio l'assemblea condominiale a sollecitarlo a presentare preventivi di spesa per la ristrutturazione del condominio;
che, invero, l'assemblea del 11.02.2021 ha invitato l'amministratore a richiedere i preventivi per la ristrutturazione del palazzo e nello stesso tempo lo ha autorizzato a presentare anche con la sua azienda un preventivo per la ristrutturazione del palazzo, esonerandolo, sin da subito da eventuali conflitti di interessi;
che, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare provata la conoscenza da parte dell'assemblea e di tutti i condomini dell'esistenza della propri società; che, ad ogni modo qualsivoglia delibera assembleare andava annullata con impugnativa innanzi al Tribunale il che non è avvenuto;
che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte; che non corrisponde al vero l'asserita condotta vessatoria ai danni del nel recupero delle morosità essendo state Pt_1 intraprese azioni monitorie anche verso altri condomini.
2 Il resistente ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare in via pregiudiziale e assorbente inammissibile la domanda di revoca perché nulla per violazione dell'art. 1129 c.c. comma 11; nel merito, di rigettare la domanda proposta perché infondata sia in punto di fatto che di diritto;
e per l'effetto; di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex ari. 93 c.p.c.
Alla prima udienza del 09.04.2025 la difesa del ricorrente ha chiesto di concedere un termine per controdedurre alla memoria depositata da controparte in quanto in visione solo il 06.04.2025, in subordine ha dedotto che l'eccezione di inammissibilità formulata da controparte è destituita di fondamento e si è riportata al ricorso introduttivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso chiesto, dedotto prodotto ed eccepito;
la difesa del resistente ha chiesto la decisione riportandosi alla memoria, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso chiesto, dedotto prodotto ed eccepito ed opponendosi alla richiesta di concessione di un termine formulata dal ricorrente attesa la natura documentale della causa.
Il giudice relatore delegato si è riservato.
In via preliminare, attesa la natura documentale della causa la stessa può essere decisa dovendosi disattendere la richiesta di parte ricorrente di concessione di un termine per controdedurre alla memoria depositata da controparte.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità (rectius improcedibilità) del ricorso avanzata dal resistente sull'assunto che l'assemblea non è stata preventivamene convocata per la revoca dell'amministratore. Al riguardo giova rammentare che l'art. 1129 c.c. consente a ciascun condomino di chiedere all'autorità giudiziaria la revoca dell'amministratore nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 1131 c.c., se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità, senza prescrivere la previa convocazione dell'assemblea per la deliberazione. Detta ultima ipotesi è, invece, prevista soltanto in specifiche fattispecie contemplate dall'art. 1129 co. 11
c.c. secondo cui nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.
Tanto chiarito, è possibile passare all'esame del merito.
Il ricorso va rigettato per quanto si va ad esporre.
Innanzitutto, occorre rilevare che le doglianze del ricorrente relative alla inesatta realizzazione dei lavori condominiali esulano dal presente giudizio così come quelle relative alla morosità del ricorrente medesimo. Analogamente è a dirsi per le richieste del ricorrente di cui ai punti B, C e D delle conclusioni rassegnate (ordine all'amministratore revocato di consegnare tutta la documentazione condominiale al nuovo amministratore o ai condomini, entro un termine perentorio;
condanna dell'amministratore al risarcimento dei danni causati al condominio in via equitativa;
ordine a resistente di rimborsare le somme indebitamente percepite dalla ST srls).
Ancora, si rileva che il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1129bis c.c. norma che non esiste e del D.P.R. 380/2001, ossia del testo unico in materia edilizia, la cui applicazione, per ovvie ragioni, esula dal procedimento in esame.
Ad ogni modo pur volendo ritenere che l'indicazione dell'art. 1129 bis sia mero frutto di un errore e che essa vada riferita all'art. 1129 c.c. deve rilevarsi che le situazioni denunciate dal ricorrente non sono sussumibili in alcuni dei casi espressamente indicati dai commi 11 e 12 della citata disposizione.
3 In punto di diritto, si osserva che l'articolo 1129 c.c. prevede la cd. “revoca giudiziale” dell'amministratore di condominio, su ricorso di ciascun condomino, nelle seguenti ipotesi: nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 1131, se non rende il conto della gestione ovvero in caso di gravi irregolarità
Il legislatore del 2012, all'interno del comma 12 dell'art. 1129, ha provveduto, poi, a indicare determinate ipotesi che possono costituire, “tra le altre, gravi irregolarità”. Senza ripudiare l'utilizzo della clausola generale delle “gravi irregolarità” (le quali, tuttavia, dovranno non più essere
“sospettate”, quanto provate), la riforma abbina a essa una normativa di tipo regolamentare, la quale dettaglia la nozione generica ed elastica mediante ricorso a una serie di previsioni specifiche e circostanziate. Si è in presenza, comunque, di un'elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa, dei casi di revoca dell'amministratore.
Ebbene, il ricorrente lamenta unicamente la sussistenza di un conflitto di interessi dell'amministratore per avere egli partecipato all'assemblea condominiale del 19.08.2022 e alla relativa deliberazione facendo approvare i lavori di rifacimento e ristrutturazione dello stabile e facendoli affidare ad una società di cui lo stesso è amministratore ciò all'insaputa dell'assemblea condominiale e dello stesso ricorrente.
È chiaro, quindi, che il ricorrente si duole di un conflitto di interessi in relazione alla delibera adottata il 19.08.2022 ma tale situazione attiene, a ben vedere, a comportamenti dei condòmini e non dell'amministratore. L'ipotetico conflitto di interessi non dà, quindi, luogo a una responsabilità dell'amministratore nominato ma, al più, in ipotesi, alla invalidità della delibera (con conseguente specifica tutela per i condomini assenti o dissenzienti che avrebbero potuto impugnare la delibera e ottenerne l'annullamento). Ciò a dire che qualunque doglianza al riguardo avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione della delibera, trattandosi eventualmente di un abuso dell'assemblea e non certo dell'amministratore.
Del resto, nemmeno è possibile che il Tribunale conosca in via incidentale della nullità o annullabilità della deliberazione, poiché trascende le sue attribuzioni.
Ad ogni modo, come si evince dalla stessa delibera 19.08.2022 - prodotta dal ricorrente - è stata l'assemblea condominiale ad approvare il preventivo dei lavori affidati alla società ST srls;
inoltre, dalla delibera assembleare dell'11.08. 2021 (vedi verbale prodotto dal resistete) emerge che durante questa assemblea, in cui il è indicato come presente, l'amministratore non solo è stato Pt_1 invitato espressamente a richiedere i preventivi per la ristrutturazione del palazzo ma anche espressamente autorizzato a presentare un preventivo per la ristrutturazione con la sua azienda, esonerandolo da ogni futura incompatibilità derivante da conflitto di interessi nell'ipotesi di approvazione e conferimento dell'appalto, per cui non corrisponde al vero che l'amministratore non abbia informato l'assemblea condominiale del suo coinvolgimento nella ditta incaricata dei lavori e non abbia ottenuto il preventivo consenso dell'assemblea stessa.
Ogni altra questione, rimane assorbita.
Occorre provvedere sulle spese del procedimento che, pur se di volontaria giurisdizione, è in questo caso caratterizzato pur sempre da una contrapposizione di posizioni che consente di configurare una situazione di vera e propria soccombenza così come richiesto dall'art. 91 c.p.c. (vedi: Cass. n.
14742/2006; n. 4696/2020; n. 15995/2020; n. 25682/2020). Quindi, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, in applicazione dei parametri vigenti: la liquidazione, in particolare, viene effettuata tenendo conto dei parametri minimi per le cause di volontaria giurisdizione (valore della causa indeterminabile - complessità bassa) nonché della natura
4 del procedimento e dell'attività concretamente espletata, il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Nicola Filardo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile Volontaria Giurisdizione - in composizione Collegiale, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA il ricorrente a pagare al resistente Parte_1 [...]
le spese della presente procedura che si liquidano in € 1.168,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Filardo dichiaratosi antistatario.
3) MANDA la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03.06.2025.
La Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò
Il Giudice rel./est dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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