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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta
Lucchetti, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 16/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6021/2025 R.G.L. vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Pt_1
AN AN, come da procura generale alle liti in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Tommaso CP_1
D'Amico come da procura speciale alle liti in atti;
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 5.6.2025, l' Pt_1 esponeva che in data 5.5.2025 gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 174/2025 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 7.085,33, oltre accessori come per legge, nonché di euro 567,00 per compensi professionali relativi alla procedura avente R.G.L. n. 2934/2025; che le somme richieste erano state poste in pagamento con data valuta 1.4.2025.
Ritenendo, quindi, di aver provveduto all'adempimento della prestazione in data anteriore alla notifica del titolo, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Integrato il contraddittorio, parte opposta chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento della prestazione, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
Acquisiti gli atti ed i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che parte opposta ha dichiarato e riconosciuto come avvenuto l'adempimento della prestazione da parte dell' . Pt_1
Da ciò consegue anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
3. Quanto alle spese di lite, considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto in data
1.4.2025, nelle more tra il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento (18.3.2025) e la notifica del d.i. (avvenuta il 5.6.2025), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per ritenere compensate, tra le parti, le spese di lite nella misura della metà.
La restante metà viene posta a carico dell' secondo soccombenza (D.M. n. 147/2022, Pt_1 cause di previdenza, valori minimi, scaglione “infra” € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6021/2025, proposto dall' , nei confronti di , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, Pt_1 CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 174/2025;
b) liquida le spese di lite in favore della parte opposta in complessivi € 2.695,50, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, che pone a carico dell' nella misura della metà, con Pt_1 distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, e che compensa per la metà residua.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Roberta Lucchetti