Articolo 3 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 ottobre 2001
Art. 3. 1. Il Ministro della giustizia non da' corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2001
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