Articolo 11 della Legge 5 novembre 1962, n. 1596
Articolo 10Articolo 12
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13 dicembre 1962
Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Ordine ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello cui si riferiscono.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il presidente deve inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'interno una dettagliata relazione sulla gestione dell'Ordine.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1962