Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2314 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALFARONE SIMONA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. GATTO SIMONE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
08/07/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ERBA (CO) il 15/10/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte 1, anno 2021;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
b) il marito continuerà a vivere presso la casa coniugale, quale unico titolare del rapporto contrattuale locatizio in corso, obbligandosi a corrispondere integralmente i canoni derivanti dal predetto rapporto;
quantomeno sino alla permanenza in loco della moglie, la quale si allontanerà dal domicilio familiare entro il 10 agosto c.a. c) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendenti. d) con riguardo ai rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, i coniugi concordano che: ● il Signor si impegna a far fronte CP_1
al pagamento delle rate residue del finanziamento stipulato nel mese di giugno 2022 - Pt_2
e ancora in corso – sino all'estinzione dell'importo finanziato;
● il Signor si impegna CP_1
a versare alla Signora – a tacitazione di ogni e ulteriore pretesa – l'importo di € Pt_1
3.000,00, da corrispondere tramite bonifico bancario su c.c. avente IBAN
[...] e intestato a entro e non oltre la data del Parte_1
15.07.2024, autorizzando inoltre la moglie ad alienare l'autoveicolo Mercedes modello
CLASSE A anno 2007, TG DH325VL e a trattenere l'importo derivante dall'eventuale vendita
e/o comunque a concederla in proprietà esclusiva alla Signora ● i beni mobili Pt_1
presenti presso la casa coniugale resteranno nell'esclusiva proprietà del marito, fatta eccezione per il mobilio della stanza dedicata alle figlie della Signora e il dispositivo Pt_1
play station, che rimarranno, invece, nell'esclusiva proprietà della moglie la quale sarà autorizzata a prelevarli e portarli con sè; e) le parti si impegnano a consegnare rispettivamente l'una all'altra tutti gli oggetti personali che si trovano nella casa coniugale previa fissazione di apposito incontro da concordare tra i coniugi;
f) i coniugi dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro”.
All'udienza del 05/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/07/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
ERBA (CO) il 20/08/1983, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ERBA (CO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 15/10/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte 1, anno 2021.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)