Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1502/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , nata in [...], il [...], con l'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Nativi
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], il [...], contumace CP_1 C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 4.9.2024.
Conclusioni della ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: – pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati;
– dichiarare che la separazione è addebitabile esclusivamente al sig. per i fatti riportati in ricorso introduttivo;
– porre a carico del sig. CP_1
1
somma che il Giudice riterrà equa, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo nella misura del 50 % alle spese straordinarie per la figlia secondo il protocollo in uso al Tribunale di Alessandria;
– affidare i minori in via super esclusiva ex art. 337 quater c.c. alla madre sig.ra con collocazione presso l'abitazione Pt_1 materna;
– considerate le relazioni degli assistenti sociali, disporre sospensione diritto di visita del padre con eventuale riattivazione solo dopo idoneo percorso al CSM e al SERD e comunque in luogo neutro alla presenza di un operatore dei servizi sociali competenti per territorio. – Si rinuncia ai termini per comparsa conclusionale e memoria di replica”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 15.5.2024, la SI.ra ha rappresentato: che, dal giugno del Parte_1
2010, ha intrattenuto una relazione affettiva col SI. ; che, in data 24.5.2022, CP_1
ad Alessandria, ha contratto matrimonio civile col SI. ; che, dalla loro unione, CP_1
sono nati i figli, (Francia, 22.6.2011), (Alessandria, 27.5.2016) e PE1 PE2 PE3
(Alessandria, 11.11.2020); che “nell'autunno 2013 il sig. abbandonava la moglie e la CP_1 figlia sottraendosi […] al dialogo e rendendosi irreperibile per i seguenti quattro mesi, per poi tornare nella casa coniugale con la promessa di cambiare”; che “nonostante in data
09.03.2014 i coniugi siano arrivati in Italia, con la promessa da parte del sig. di CP_1
ricostruire il rapporto con la moglie e con la figlia, la situazione non migliorava e le liti si accendevano quotidianamente per futili motivi”; che “sono però aumentate le liti tra i coniugi, caratterizzate da insulti, minacce, atteggiamenti molesti e prevaricatori da parte del sig. lo stesso era solito tappare la bocca della sig.ra durante i litigi e CP_1 Pt_1 lanciarle cibo in faccia, il tutto alla presenza dei minori”; che “il rapporto del padre con i figli era ugualmente problematico: il sig. era infatti inadeguato e incapace a CP_1
provvedere alle esigenze degli stessi, non occupandosene se non per sgridarli in maniera violenta e offensiva”; che “nel mese di maggio 2023 la sig.ra accettava un'offerta Pt_1 di lavoro presso un'officina, cogliendo in questa proposta una possibilità di indipendenza economica dal marito”; che “la sig.ra tornava ad essere vittima di violenze Pt_1
psicologiche, perpetrate anche in presenza dei figli, e la convivenza, divenuta pressoché insostenibile, si interrompeva quando il sig. abbandonava la casa coniugale CP_1 lasciando scritto sullo specchio “buon divertimento puttana”, frase che la sig.ra ha Pt_1 prontamente provveduto a cancellare entrando in bagno prima dei figli”; che “da tale PE momento la sig.ra e la figlia ricevevano messaggi da parte del sig. Pt_1 CP_2
2
[...] nel quale lo stesso sosteneva di non voler più essere il padre dei propri figli, causando nei minori grande sofferenza” e che “dal punto di vista economico, è doveroso rilevare che la situazione della ricorrente è divenuta di totale indigenza;
la stessa tuttora è la sola a farsi completamente carico del mantenimento dei figli, in ragione del totale abbandono economico da parte del sig. ”. CP_1
2. Con decreto in data 2.7.2024, il Giudice Delegato, Dott.ssa Francesca Andreoni, ha disposto il monitoraggio del nucleo familiare, da parte del di Alessandria. Pt_2
3. Con variazione tabellare immediatamente esecutiva in data 23.10.2024, il presente processo è stato assegnato al Giudice, Dott. Marco Bonci, quale supplente del Giudice, Dott.ssa
Francesca Andreoni.
4. Con relazione in data 12.11.2024, il di Alessandria ha riferito: che “la famiglia, più Pt_2
nello specifico, la RA e i tre minori, risultano essere in carico al servizio Pt_1 sociale dal mese di maggio 2020”; che “nel dicembre dell'anno 2023 la RA si ripresenta all'Ente in seguito a dei litigi (riferisce che tali litigi sono sempre stati verbali e che non si sono mai manifestati episodi di violenza fisica) avvenuti con il signor ”; che “è stata CP_1 effettuata una visita domiciliare”; che “la RA raccontava di avere un contratto Pt_1
in regola a tempo determinato, come lavoratrice domestica, per circa 4/6 ore settimanali, per uno stipendio mensile di circa 500,00 €/variabili”; che “dichiara di percepire l'Assegno
Unico per i tre minori”; che “la RA , racconta che al momento, la sua Pt_1
problematica principale è proprio relativa all'assenza non regolamentata del AP dei tre minori, in quanto la vincola molto su diversi aspetti burocratici nella gestione dei figli: partendo dalla semplice richiesta dell'ISEE, al rinnovo dell'Assegno Unico, fino ad arrivare a tutto ciò che concerne l'ambito scolastico, che può andare dal semplice consenso alle foto, fino ad eventuali consensi per la partecipazione ad attività extrascolastiche”; che
“inizialmente riferiva di non voler sporgere alcuna tipologia di denuncia nei confronti del signor in quanto temeva le eventuali ripercussioni che lui potrebbe muovere nei suoi CP_1
PE confronti (o nei confronti dei figli)”; che le avrebbe verbalizzato di voler andare via di casa, per potersi trasferire con il padre, il quale le avrebbe raccontato di poterla prendere PE con sé: raccontava alla mamma che il AP si sarebbe trasferito nel Comune di Tortona
(AL), dove starebbe vivendo in "una bella casa"; le avrebbe inoltre riferito di avere un'ottima situazione economica, tenuto conto del suo lavoro svolto a Genova”; che “verbalizza di aver molta paura che lui possa recarsi nei tre plessi chiedendo di poter portare via i figli”; che
“emerge che ad oggi la sig.ra vive sola con i 3 minori e non ha alcun contatto con Pt_1
3 l'ex marito dallo scorso agosto, momento in cui il sig. si è allontanato e risiede nella CP_1
zona di Tortona dove lavora o forse lavorava visto che la sig.ra ha notizia del fatto che si sarebbe licenziato”; che “la sig.ra non ha rete famigliare in Italia in quanto tutti i parenti risiedono in Russia e gestisce da sola la casa e i figli, riferisce di aver dovuto lasciare il lavoro per paura che lui si presentasse sul luogo di lavoro per farle del male”; che “in relazione agli episodi di minacce, la sig.ra riferisce di aver sporto denuncia-querela” e che
“rispetto alla gestione dei figli e della casa la sig.ra appare attenta ed organizzata;
i bambini sono curati e la casa è accogliente nella sua semplicità”.
5. All'udienza del 20.11.2024, la SI.ra ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Parte_1
Gozzo, n. 27, sono in affitto, pago Euro 330,00 mensili circa. Non ho case o terreni intestati a me, nemmeno all'estero. Non ho debiti, sono solo un po' indietro con l'affitto e i rifiuti. Per
l'affitto, devo ancora circa Euro 4.000,00. Non faccio nessun lavoro, non lavoro da circa due anni e mezzo. Nella casa, da giugno del 2024, viviamo solo io e i miei tre figli. A giugno del
2024, mio marito, che era già fuori casa da un anno e mezzo, ha tolto la sua residenza. Mio marito è andato via di casa a luglio del 2023. Fino a luglio del 2023, lui lavorava, ma non continuativamente. Faceva il camionista, presso Attisano Transport, prendeva Euro 1.800,00 lordi mensili. Quando è andato via, mio marito aveva già cessato il lavoro con Attisano
Transport, da circa due o tre mesi. Da luglio del 2023 fino a oggi, mi sono mantenuta con un po' di soldi da parte e poi ho fatto qualche piccola pulizia. Prendo l'assegno unico per i figli, per circa Euro 800,00 mensili in tutto. Il di Alessandria ha dato qualche contributo Pt_2
per i centri estivi, per consentirmi di fare qualche lavoretto occasionale. Facevo pulizie, ricavo circa Euro 150,00 mensili netti, al massimo, proprio poche ore. Da parte non ho più niente, sono già nei debiti. Il padre è sparito completamente, da luglio del 2023 ha sentito solo qualche volta mia figlia grande, tramite chat. Lei si è spaventata, perché le ha scritto che io sono una puttana, che mi dà un po' di tempo per crescere i figli e poi mi ucciderà, che sono una maledetta, che la mia pelle è appesa al suo muro, ecc. Tutti fatti per i quali ho già sporto denuncia. I figli non lo vogliono più vedere”. All'esito, il Giudice Delegato ha disposto la prosecuzione del monitoraggio da parte del di Alessandria, accogliendo, poi, la Pt_2
richiesta di concessione di nuovi termini, per consentire il perfezionamento della notifica.
6. In data 21.11.2024, la Cancelleria ha acquisito i casellari giudiziali dei genitori, dai quali non risultano precedenti penali.
7. Con relazione in data 24.2.2025, il di Alessandria ha riferito: che “la sig.ra Pt_2
si occupa con impegno e attenzione dei tre figli e delle loro diverse esigenze Pt_1
4 collegate alla età”; che “in particolare, ha seguito la figlia più grande nella scelta della scuola secondaria di secondo grado e ha riferito al servizio la sua soddisfazione nell'aver visto la ragazza felice e convinta della scuola scelta”; che “la RA , è riuscita a Pt_1 fare il nuovo isee per l'anno 2025 avendo così la possibilità di accedere anche a contributi economici da parte del servizio scrivente” e che “da un confronto coni servizi Sociali del
CISA di Tortona è stato possibile verificare che il sig. ha effettuato il cambio di CP_1
residenza (si allega certificato anagrafico) e pertanto risulta ora staccato dal nucleo famigliare”.
8. Con decreto in data 24.2.2025, il Giudice Delegato ha disposto la presa in carico del nucleo familiare anche da parte del CISA di Tortona, competente in relazione al luogo di residenza del padre.
9. All'udienza dell'11.3.2025, la SI.ra ha dichiarato: “confermo tutto quanto Parte_1
dichiarato alla scorsa udienza del 20.11.2024, non è cambiato nulla da allora. Il padre non si
è mai più fatto sentire, nemmeno per Natale e nemmeno per messaggi. Ora, per cercare un lavoro, sono iscritta all'Ufficio di collocamento, mi chiedono se ho figli, dico che li ho e nessuno mi vuole, perché sanno che, se hanno bisogno i figli, devo andare da loro. Non prendo l'assegno di inclusione, anche se ho fatto tre volte la domanda, ora non ho neanche più diritto di chiederlo fino a dicembre 2025, perché l'ho sbagliata tre volte. Devo continuamente andare a portare e a prendere i figli da scuola, sono tre edifici diversi. Poi, da ottobre ad aprile, sono spessissimo malati”. Il difensore della ricorrente ha rappresentato che
“il padre è ora destinatario della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, talché, anche in via provvisoria, è richiesta la sospensione di ogni frequentazione”; che non ha “depositato memorie ex art. 473-bis17 c.p.c., avendo depositato solo il ricorso” e che non ha “formulato alcuna istanza istruttoria, ad eccezione della presa in carico dei Servizi Sociali e della richiesta di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate
e dell'INPS”.
10. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 11.3.2025, il Giudice Delegato, in via provvisoria e urgente, ha affidato i figli minori, , e in via c.d. “super- PE1 PE2 PE3 esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, alla madre, presso la quale sono stati collocati, ha sospeso ogni frequentazione tra il padre e i minori e ha posto, a carico del padre, l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 600,00 (Euro 200,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese
5 straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria e, in via istruttoria, ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte del di Pt_2
Alessandria, del CISA di Tortona e del SERD presso la , ha chiesto informazioni, sul Pt_3 patrimonio e i redditi del marito, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS e ha chiesto la trasmissione di notizie ex art. 473-bis42 c.p.c.
11. In data 24.3.2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha trasmesso gli atti del procedimento penale a carico del padre, dai quali emerge come il marito avrebbe
“a più riprese e alla presenza dei figli minori insulta[to] la dicendole che era una Pt_1
puttana, che era brutta, che non era una donna, che era un brutta moglie e una bastarda e altre cose del medesimo tenore, urlandole contro […] “ti do un pugno in faccia”, “ti rompo le ossa”, “ti rompo i denti” […] in una occasione gettava cibo addosso alla […] Pt_1 abbandonava la famiglia smettendo integralmente di provvedere alle esigenze dei figli” (così il capo d'imputazione come formulato nella richiesta di applicazione di misura cautelare in data 27.6.2024. Emerge, altresì, che, con provvedimento in data 9.7.2024, il GIP, Dott. Aldo
Tirone, ha applicato al marito le misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Il GIP, Dott. Aldo Tirone, con separato provvedimento in data 1.8.2024, ha, altresì, ingiunto al marito di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo minimo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 450,00 (Euro 150,00 ciascuno).
12. Con relazione in data 9.4.2025, il CISA di Tortona e la hanno riferito: che “il sig. Pt_3
ha dichiarato di non aver nominato nessun avvocato e di non esserne intenzionato”; CP_1 che “il sig. ha dunque richiesto alla scrivente di portare all'attenzione di Codesta CP_1
Autorità quanto da lui dichiarato: 'non ne voglio sapere nulla, non so nulla e non ho ricevuto nulla di questo Tribunale. Io non vedo i miei figli dal mese di agosto 2023, quando se ne sono andati. Ho avuto contatti solo con la grande via telefono, poi basta. La madre ha detto solo tante bugie. Io facevo il camionista, lavoravo tutta la settimana. Lei ha poi conosciuto un altro uomo, molto più grande di lei. All'inizio lo incontrava di nascosto poi in modo palese, mi lasciava i figli per andare da lui. Un giorno ha voluto chiudere con me (si precisa in merito che il signore ha usato epiteti e volgarità verso la RA e il suo compagno). La mia
è una posizione definitiva e non ho intenzione di cambiare idea. Non mantengo i miei figli e non li vedo. Il padre lo sta facendo quello là e allora li mantenga lui. Non ho intenzione di cambiare idea nemmeno con l'arrivo di una guerra nucleare, anche se dovessero morire davanti ai miei occhi o se avessi una pistola puntata in mezzo alla fronte'”; che “l'assistente
6 sociale scrivente, quindi, ha chiarito al signore che le sue dichiarazioni potrebbero avere una rilevanza in sede giuridica”; che “il sig. ha affermato di esserne consapevole anche CP_1
rispetto ad un possibile provvedimento di decadenza della sua responsabilità genitoriale:
'non fanno più parte della mia vita'”; che “ha poi proseguito: 'se ho bisogno faccio un altro figlio, con un'altra donna e me lo cresco. Lavoravo tutto il giorno e sono rimasto per strada senza più nulla. Senza la nostra casa e la mia famiglia. Voglio esser lasciato in pace e fare la mia vita. Adesso ho iniziato la borsa lavoro, sta andando bene. Mi piace molto. Ho anche deciso di fare il corso OSS. Ai miei figli voglio bene ma lontano da me. Quando cresceranno ci possiamo vedere ma in amicizia. Io ho chiesto almeno un figlio, la più grande che sarebbe stata più facile da gestire. Ma nemmeno questo. Se crescono con loro non sono più miei figli e io non sono più il loro padre. Possiamo restare amici, senza impegni, senza obblighi. Ero molto legato alla piccolina, ma sono sopravvissuto anche questo dolore. Mi sto curando non ho intenzione di stare di nuovo male'”; che “rivolgendosi direttamente alla scrivente, il sig.
ha poi voluto sottolineare che vorrebbe fosse compreso che 'la mia mentalità dipende CP_1
anche dalla mia cultura, dal posto dove sono nato e cresciuto, lì funziona così. Quando ci si separa o si sta o con il padre o con la madre. Questa idea di due genitori è solo una roba italiana'[..]'dopo che ho chiuso con questa storia mi voglio sposare e fare altro figlio'”; che
“il padre ha richiesto che fosse messo per iscritto anche la seguente dichiarazione: 'non andrò a nessuna udienza, non ho nulla da dire. Basta questo che sto dichiarando ora. Va bene la decadenza'” e che “si evidenzia l'impossibilità di proseguire con la presa in carico del signor da parte sia del CISA che del Ser.D., poiché lo stesso ha manifestato e CP_1
dichiarato di non essere intenzionato a procedere con nessun percorso di aiuto o di ripristino dei rapporti con i propri figli”.
13. Con relazione in data 10.4.2025, il di Alessandria ha riferito: che “la sig.ra Pt_2
si occupa con impegno e attenzione dei tre figli e delle loro diverse esigenze Pt_1 collegate alla età”; che “rispetto alla figlia più grande la RA riferisce di avere ricostruito un bel rapporto, dopo le difficoltà che si erano create nel momento iniziale della separazione, ora la ragazzina è molto affettuosa con la madre e la considera un punto di riferimento”; che
“dopo aver fatto le impronte a febbraio lei non è più in possesso della ricevuta (che aveva fino al momento dell'appuntamento in Questura) e ancora non ha ricevuto il nuovo permesso
[di soggiorno]”; che “si prende atto della impossibilità, comunicata dai Servizi competenti per territorio, di proseguire con la presa in carico del signor da parte sia del CISA CP_1
che del Ser.D., poiché lo stesso ha manifestato e dichiarato di non essere intenzionato a procedere con nessun percorso di aiuto o di ripristino dei rapporti con i propri figli”; che “è
7 confermato dalla equipe congiunta avuta con il servizio sociale , che il padre di Parte_4 quest'ultimi si è detto di fatto disinteressato ad occuparsi della loro crescita e dei loro bisogni, sia morali che materiali” e che “di conseguenza, appare necessario confermare le attuali condizioni di affido super -esclusivo dei tre minori e l'onere di mantenimento mensile già previsto”.
14. All'udienza del 30.4.2025, il Giudice Delegato ha proceduto all'ascolto della figlia minore,
, la quale ha dichiarato: “a casa vivo con i miei fratelli, la mamma e , il PE1 PE4
compagno della mamma. Con mi trovo bene. Lui mi tratta bene. A casa sto bene PE4
con loro. Mio AP non lo vedo da circa due anni. Per qualche mese ci siamo messaggiati via whatsapp, ma poi non si è mai fatto più sentire. Non mi ha mai spiegato perché non voglia più farsi sentire. Io non gli ho mai detto di non volerlo vedere. Però, ora, sto meglio senza di lui, almeno non lo vedo litigare con la mamma. Ora, mio padre mi è indifferente, comunque non mi ha mai insultata o picchiata”. La SI.ra ha, poi, dichiarato: “ Parte_1 PE4
è il mio compagno, viviamo insieme da circa un anno e mezzo. A casa, quindi, viviamo io,
PE
, , e . A novembre del 2024 ho detto che vivevamo solo io e i PE4 PE2 PE3 miei figli perché non era una cosa stabile… fa il meccanico, presso GO Service, è il PE4 proprietario della ditta, ha un dipendente, sta per chiudere, il bilancio è sotto zero…”. Il
Giudice Delegato ha, quindi, “solleva[to] d'ufficio come, alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore e dalla SI.ra , non sia apparentemente possibile procedere alla Parte_1
liquidazione del compenso a carico dello Stato, se non previa trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, per gli accertamenti del caso, qualora la parte insistesse per la liquidazione” e, con decreto in calce al verbale, ha disposto nuovamente l'acquisizione di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e ha concesso termine alla ricorrente, “per depositare la rinuncia al beneficio oppure l'istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato, coi documenti necessari, ivi inclusi: 1) la copia dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, corredata dalla documentazione allegata;
2) la copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato resa dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
3) la copia del certificato dello stato di famiglia della parte ammessa (aggiornato), nonché l'inerente dichiarazione sostitutiva di certificazione, con riferimento all'intero periodo rilevante, ossia dall'anno anteriore all'iscrizione a ruolo all'anno in corso fino al giorno della precisazione delle conclusioni, dando atto delle eventuali variazioni dello stato di famiglia in corso di causa;
4) la copia le dichiarazioni dei redditi (modello “730”, non Certificazioni Uniche o similari) depositate dalla parte ammessa
8 per gli anni d'imposta dall'anno anteriore a quello dell'iscrizione a ruolo della causa all'anno in corso fino al giorno della precisazione delle conclusioni, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui la parte ammessa dichiari espressamente, sotto la propria responsabilità penale, sia la sussistenza, fino alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, di tutti i presupposti per la propria legittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia l'ammontare complessivo, anno per anno, dei propri redditi, anche diversi da quelli da lavoro, tenendo conto di qualsiasi somma percepita nel corso dell'anno, a qualsivoglia titolo, ivi inclusa - a titolo esemplificativo e non esaustivo - qualsiasi contributo/sussidio pubblico (ad esempio, NASPI, “reddito di cittadinanza”, “assegno unico”
e simili) e qualsiasi somma percepita a titolo di contributo al mantenimento proprio o di eventuali figli compresi nel nucleo familiare;
5) la documentazione reddituale di cui al precedente punto con riferimento a tutte le persone conviventi con la parte ammessa, con specifica indicazione delle esatte generalità di ciascun convivente;
6) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di condanne definitive a carico dell'istante e dei familiari conviventi per i reati in relazione ai quali, ai sensi dell'art 76, comma 4-bis D.P.R. 115/2002 o di altre norme analoghe, il reddito del dichiarante si ritiene presuntivamente superiore;
7) nel caso in cui la parte ammessa non fosse cittadino italiano, la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il regolare soggiorno sul territorio dello Stato, con la copia della documentazione a comprova;
8) nel caso in cui la parte ammessa avesse cittadinanze straniere, la certificazione di ciascuna autorità consolare competente ex art. 79, comma 2, TUSG;
9) la nota spese”.
15. All'udienza del 27.5.2025, nonostante il “Giudice [avesse nuovamente] ribadi[to] la questione dell'apparente difformità tra le dichiarazioni rese dalla parte ammessa prima del giudizio e le risultanze istruttorie”, la ricorrente si è limitata a insistere per la liquidazione del compenso a carico dello Stato e ha precisato le conclusioni, con rinuncia a qualsiasi ulteriore termine a difesa.
16. Orbene, la domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
9 anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
17. La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d.
“addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass.
10.12.1995, n. 13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. Nel caso di specie, soprattutto dagli atti penali acquisiti, che comprendono anche dichiarazioni testimoniali, è emerso come il marito abbia verosimilmente tenuto, nei confronti della moglie, condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio, di gravità tale da aver spiegato certamente efficacia causale rispetto alla disgregazione del vincolo.
18. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, mentre la madre è sempre stata descritta come adeguata dagli enti incaricati, invece il padre è stato descritto come gravemente inidoneo dagli enti incaricati, al punto da manifestare - più volte - la sua volontà di non voler mai più vedere i figli. Ciò ha trovato conferma anche nell'ascolto della figlia minore, , la quale ha appunto PE1
rappresentato di stare meglio senza frequentare più il padre, in nessun modo.
19. Quanto al regime di frequentazione, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati,
10 garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre,
C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, Sneersone e LL c.
Italia). Nel caso di specie, la frequentazione padre/figli sarebbe chiaramente pregiudizievole per i minori. Il padre, infatti, è descritto come radicalmente inidoneo, ha rifiutato qualsiasi percorso di aiuto e ha addirittura insistito affinché fosse formalizzata la sua intenzione di non frequentare mai più i figli come tali (al più come “amici”), rivendicando l'abbandono come propria identità culturale. La figlia minore, , da parte sua, ha rappresentato di essere PE1
riuscita a ritrovare un proprio equilibrio in assenza del padre.
20. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, si ritiene di confermare quanto previsto in via provvisoria, anche alla luce della documentazione acquisita.
11 21. L'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato deve essere revocata. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente, infatti, appaiono inattendibili. Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 30.10.2023, la ricorrente ha dichiarato, sotto la propria responsabilità penale, di convivere solo coi figli e il marito (in conflitto d'interessi), impegnandosi a comunicare ogni variazione, salvo, poi, dichiarare, solo all'udienza del
30.4.2025, di convivere, da “circa un anno e mezzo”, con tale;
e ciò solo perché PE4
specificamente richiesta, sul punto, dal Giudice Delegato, che aveva appena ricevuto le dichiarazioni rese in tal senso dalla figlia minore, in sede di ascolto della minore. Ad abundantiam, la parte ammessa, pur essendo stato concesso uno specifico (ultimo) termine a tal fine fino al 14.5.2025, non ha fornito prova idonea riguardo all'impossibilità di produrre la certificazione consolare ex art. 79, comma 2, TUSG, ha depositato una dichiarazione relativa alla mancata percezione di redditi dall'estero che non si configura come dichiarazione sostitutiva di certificazione in senso proprio, difettando dei requisiti formali e non avendo alcuna specificità sotto il profilo temporale, non ha depositato dichiarazioni idonee quanto ai redditi del tal , che - dall'istruttoria - risulta essere suo convivente di fatto e non ha PE4 depositato documentazione idonea circa i propri redditi per l'anno 2025, fino alla data della rimessione della causa in decisione. Sul punto, deve essere notiziata la Procura della
Repubblica, per quanto di eventuale competenza, segnalando, altresì, che, dalle dichiarazioni dei redditi del SI. in atti, risulta che quest'ultimo ha dichiarato a proprio CP_1
carico la moglie e i figli, pur non provvedendo in nulla al loro mantenimento.
22. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 30% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 5.331,20, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico del SI. , CP_1
in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e , i quali CP_1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 24.5.2022;
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie, SI.ra
[...]
nei confronti del marito, SI. ; Pt_1 CP_1
12 - affida i figli minori, , e in via c.d. “super-esclusiva” ex art. 337- PE1 PE2 PE3
quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, alla madre,
SI.ra , presso la quale sono collocati;
Parte_1
- sospende ogni frequentazione, anche telefonica o telematica, tra il padre, SI. CP_1
e i figli minori, , e PE1 PE2 PE3
- pone a carico del padre, SI. , l'obbligo di corrispondere alla madre, SI.ra CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno del 2024, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, , e la somma PE1 PE2 PE3 di Euro 600,00 (Euro 200,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria;
- revoca l'ammissione della SI.ra al patrocinio a spese dello Stato, che era stata Parte_1 anticipatamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data
9.4.2024;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, per quanto di eventuale competenza;
- condanna il resistente, SI. , a corrispondere alla ricorrente, SI.ra CP_1 [...]
la somma di Euro 5.331,20, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso Pt_1
liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di legge.
Così deciso in Alessandria, il 28 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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