Decreto cautelare 25 giugno 2024
Ordinanza cautelare 24 luglio 2024
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Candido Sciacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento della Questura di Ferrara (N.-OMISSIS-^), datato 17/05/2024 recante il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- impugnava, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento di data 17.5.2024 con cui la Questura di Ferrara aveva negato la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
L’Amministrazione, a fondamento del suddetto diniego, evidenziava che il richiedente non aveva allegato alla domanda documentazione attestante il parere positivo del Comitato per i minori stranieri previsto dall’art. 32 del TUI; inoltre, a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, il ricorrente aveva prodotto nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5.4.2024 in cui era precisato che l’interessato “ nei 18 mesi di permanenza in Italia durante la minore età, non ha svolto un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione da parte del Comitato per i minori stranieri ”.
Il ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 32 del TUI, nonché eccesso di potere e carenza istruttoria, lamentava, in sintesi, che il parere del Comitato per i minori stranieri non sarebbe vincolante per la Questura, la quale potrebbe valutare autonomamente la complessiva situazione; la nota ministeriale citata nel provvedimento di rigetto non integrerebbe un parere negativo, atteso che il Ministero avrebbe unicamente precisato che il percorso seguito non era passibile di valutazione, rimettendo il giudizio alla Questura; il ricorrente evidenziava, inoltre, di aver stipulato un contratto di apprendistato di 3 anni e di aver seguito corsi di lingua e cultura italiana.
Resisteva in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 24 luglio 2024, era accolta, ai fini del riesame, l’istanza cautelare, assegnando termine all’Amministrazione fino al 29.11.2024 per rivalutare, in considerazione di quanto ivi precisato, tutti gli elementi rilevanti della specifica situazione del ricorrente, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda dal medesimo presentata; era, altresì, fissata l’udienza di discussione per il giorno 29.1.2025 per la prosecuzione della trattazione, alla luce delle nuove determinazioni che l’Amministrazione avrebbe assunto a seguito del disposto riesame.
In data 22.1.2025, la difesa erariale ha depositato una relazione della Questura di Ferrara di data 6-8.8.2024, unitamente al preavviso di rigetto e al provvedimento gravato.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Come sopra precisato, l’impugnato provvedimento di rigetto è stato fondato sulla mancanza del parere positivo del Comitato per i minori stranieri previsto dall’art. 32 del TUI; inoltre, è stato precisato che a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, il ricorrente aveva prodotto una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui era evidenziato che l’interessato nei 18 mesi di permanenza in Italia durante la minore età non aveva svolto un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione da parte del Comitato.
Parte ricorrente ha lamentato che il parere del Comitato non sarebbe vincolante per la Questura, la quale potrebbe valutare autonomamente la complessiva situazione e che la nota ministeriale non avrebbe potuto ritenersi un parere negativo, in quanto in essa era specificato solo che il percorso seguito non era passibile di valutazione, ma era rimesso alla Questura il giudizio finale; inoltre, è stata evidenziata la stipula di un contratto di apprendistato di tre anni.
Proprio in ragione di tali elementi, con la ricordata ordinanza -OMISSIS-/2024, questo Tribunale, per le ragioni ivi specificatamente evidenziate, ha disposto il riesame della complessiva situazione del ricorrente da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione, però, ha omesso di ottemperare a quanto disposto con la suddetta ordinanza e non ha effettuato il riesame; sotto tale profilo, va chiarito che la relazione della Questura depositata in data 22.1.2025 (ma che reca data 6-8.8.2024) non è un atto di riesame, ma integra un atto esclusivamente esplicativo del provvedimento impugnato e non tiene conto dell’ordinanza di questo Tribunale.
In considerazione di quanto sopra il ricorso va accolto sulla base delle medesime argomentazioni sommariamente esposte nell’ordinanza cautelare di riesame.
L’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 disciplina i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori non accompagnati in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, correlandoli alternativamente: per i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983, ovvero sottoposti a tutela, al previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (oggi sostituito dal parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); per i minori stranieri non accompagnati, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale ( Consiglio di Stato, sez. III, 24 novembre 2020, n. 7342 ).
La giurisprudenza ha, altresì, evidenziato che l’Amministrazione non perde il proprio potere discrezionale in ordine all’esame dell’istanza e, ricorrendone i presupposti, può svolgere ulteriori approfondimenti e successive valutazioni, oppure può recepire, condividendolo, quanto rappresentato dall’Ente gestore del progetto di integrazione ( Consiglio di Stato, sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11289 ) e che “Quindi, il parere del Comitato minori è necessario ma non è vincolante per l'Amministrazione che può compiere un autonomo giudizio utilizzando gli ordinari criteri valutativi della ragionevolezza e non sproporzione, afferenti al potere discrezionale “ ( Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023, n. 4730 ).
Peraltro, il Ministero, nella nota citata nel provvedimento gravato, dopo aver chiarito che “ Dalla documentazione acquisita risulta che il ragazzo, nei 18 mesi di permanenza in Italia durante la minore età, non ha svolto un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione da parte di questa Amministrazione. Attualmente, risulta in essere un contratto di apprendistato a partire dall’1.8.2023, avviato dopo il compimento della maggiore età ” ha precisato che “ Restano comunque ferme le attribuzioni della Questura territorialmente competente in ordine all’adozione del provvedimento che riguarda la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, anche alla luce dell’attuale posizione lavorativa ”.
Come detto, nel provvedimento gravato l’Amministrazione non compie alcuna valutazione, limitandosi a rilevare la mancanza del parere positivo del Comitato per i minori stranieri e a richiamare la nota ministeriale. Né, d’altra parte, l’Amministrazione ha effettuato il riesame disposto da questo Tribunale.
Conseguentemente, l’impugnato provvedimento va annullato, restando salvo il potere/dovere dell’Amministrazione, in sede di esercizio del potere, di valutare, nell’ambito di una rinnovata istruttoria, tutti gli elementi ritenuti rilavanti ai fini della definizione del procedimento avviato con l’istanza presentata dal ricorrente, alla luce delle direttive sopra esplicitate.
Sussistono giustificasti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.