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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.9483/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato in [...], il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Sara Zaccaria
Ricorrente
O Controparte_1
CP_2
Contumace
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici e diritto alla Indennità di
Disoccupazione agricola.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/9/2021 il ricorrente di cui in epigrafe espone che l' con atti del 13/7/2021 ha provveduto a disconoscere il rapporto di lavoro CP_2 subordinato prestato alle dipendenze della azienda agricola “TR SI” negli anni dal 2017 al 2019, per le 102 giornate lavorate in ciascun anno, rappresenta di aver lavorato per la suddetta azienda anche nell'anno 2020 per
22 giornate in Settembre e di aver inoltrato le domande di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019 con esito positivo e di aver percepito gli assegni familiari e chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. Dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo:
- 2019, alle dipendenze del sig. TR SI, titolare della omonima ditta, con sede legale in Brindisi alla C.da IN (P. IV per 102 giornate P.IVA_1 nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre;
- Nel 2018, alle dipendenze del sig. TR SI, titolare della omonima ditta, con sede legale in Brindisi alla C.da IN (P. IV ) per 102 P.IVA_1 giornate nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre.
- Nel 2017, alle dipendenze del sig. TR SI, titolare della omonima ditta, con sede legale in Brindisi alla C.da IN (P. IV ) per 102 P.IVA_1 giornate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.
- Dichiarare, pertanto, che il ricorrente ha diritto ad essere iscritto, per l'anno
2017, 2018, 2019, per le giornate in premessa specificate, negli Elenchi nominativi dei Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza.
2. Dichiarare, inoltre, che esso ricorrente ha diritto, in conseguenza della iscrizione negli Elenchi predetti, a percepire il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare per l'anno di lavoro 2017, 2018, 2019, così come lo stesso ente aveva già riconosciuto.
3. Per l'effetto, ordinare all' , in persona Controparte_3 del Presidente p.t. e legale rappresentante, di iscrivere il ricorrente nei predetti
Elenchi, per l'anno e le giornate sopra precisate, nonchè ordinare al medesimo
Ente liquidare l'indennità di DS agricola, prestazioni accessorie e assegni al nucleo famigliare per l'anno 2017, 2018, 2019 e/o a non ripetere le somme già liquidate e riscosse a titolo di prestazioni per l'anno 2017, 2018 e 2019.
4. In ogni caso, annullare ogni eventuale indebito contestato al ricorrente.
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Non si è costituito in giudizio l' , pur avendo ricevuto rituale notifica del CP_2 ricorso, ed è stato perciò dichiarato contumace alla udienza del 14/10/2022.
Tali essendo le richieste attoree, si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è tempestivo, perché presentato in data 13/9/2021, entro 120 giorni dalla emissione dei provvedimenti di cancellazione del 13/7/2021 e quindi, ai sensi degli artt.22 Legge 83/70 e 11 D.L.vo 375/93, entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di
2 rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. ex plurimis sentenze Cassazione Sez. Lavoro, n.813 del
16/1/2007 e n.8650 del 3/4/2008).
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti seguito esposti.
Va, infatti, rilevato che dall'esame della documentazione allegata agli atti di causa e dalla istruttoria svolta emerge prova ragionevolmente certa dell'attività lavorativa espletata da parte ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola
“SI TR”, con sede legale in Brindisi, nel periodo in contestazione.
La suddetta attività lavorativa, infatti, è documentata dalle buste paga allegate al ricorso e risulta altresì dalle deposizioni delle testi escusse, Testimone_1 ed colleghe di lavoro del ricorrente, le quali hanno Testimone_2 confermato che il medesimo ha lavorato alle dipendenze della azienda TR negli anni dal 2017 al 2019 per le giornate dedotte in ricorso.
Tali risultanze non risultano smentite da controparte, stante la sua contumacia.
Peraltro, si deve rilevare che dagli allegati al ricorso emerge che per l'anno 2019
l' ha già riconosciuto in favore del ricorrente il lavoro agricolo per 102 CP_2 giornate e per l'anno 2018 ha riconosciuto il lavoro agricolo per 34 giornate.
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie e in mancanza di elementi contrari ragionevolmente certi, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2017 al 2019, per 102 giornate in ciascun anno, e deve dichiararsi il diritto del medesimo a percepire la indennità di disoccupazione agricola, le eventuali prestazioni accessorie e gli assegni familiari per i suddetti anni, con condanna dell' agli adempimenti CP_2 conseguenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla serialità della questione trattata, come da dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2017 al 2019 per 102 giornate in ciascun anno, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la indennità di disoccupazione agricola, le eventuali prestazioni accessorie e gli assegni familiari per i suddetti anni, e condanna l' a porre in essere i conseguenti CP_2 adempimenti.
3 Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro CP_2
1.200,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, li 9 – 29 Maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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