Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/05/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03855/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03390/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3390 del 2022, proposto da Centro di Ricerche Neurobiotech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Riolo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Panariello e Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cetac S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-della DGR n. 215 del 4 maggio 2022 della Regione Campania, avente ad oggetto “ Assegnazione per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche e integrazioni alla DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021 ” e dei relativi allegati, pubblicata sul BURC n. 43 del 9 maggio 2022, successivamente comunicata alla ricorrente;
- di tutti gli atti applicativi regionali adottati dalla Regione Campania e dalla competente ASL;
- di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, ivi compresa, ove occorra, e per quanto di interesse della ricorrente, il decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 174/2022 non comunicato;
nonché di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati ove lesivi degli interessi del ricorrente, tutti nella parte in cui ledono la posizione giuridica della ricorrente e nella specie per la parte relativa alla branca di radiodiagnostica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta e della Regione Campania;
Vista la nota del 21 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso n.rg. 3390 del 2022, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati relativi alla determinazione dei tetti di spesa per l’anno 2022, chiedendone l'annullamento;
Considerato che nell’approssimarsi della trattazione del merito la parte ricorrente ha depositato dichiarazione del 21 febbraio 2025 con la quale ha chiesto al Collegio di “ prendere atto della rinuncia al presente giudizio n.r.g. 3390/2022 per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ” con specifica richiesta di compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che stante l’irritualità della rinunzia al ricorso (in assenza dei requisiti prescritti dall’art. 84 comma 1 e comma 3 c.p.a.) la relativa dichiarazione rileva, ai sensi dell'art. 84 comma 4 c.p.a., quale ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione giudizio, come peraltro esplicitamente ammesso da parte ricorrente (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 29 aprile 2025, n.3639);
-che va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1 e 84 comma 4 c.p.a.;
-che in ragione dell’esito in rito della lite e della mancata opposizione delle Amministrazioni resistenti sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO