Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 28/04/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.
UI GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 24070/PC del registro di segreteria, proposto dalla IG.ra ROSALIA SANTARELLI, (C.F.:
[...]) nata il [...] a [...], ed ivi Paola Corvatta del Foro di Fermo, ([...]), Fax:
0734/013635 - PEC: paola.corvatta@ordineavvocatifermopec.it, elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Fermo VIA XXV AP 74;
80078750587), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Salvati e Susanna Mazzaferri, Via San Martino n. 23.
Uditi, alla udienza del 17 marzo 2026, il magistrato relatore, consigliere UI GN, Paola Corvatta, in favore della Svolgimento del processo 1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la IG.ra LI AL, illustrate dettagliatamente le argomentazioni giuridiche a sostegno della domanda, ha chiesto, con conseguente statuizione pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con la 1.1.A suffragare la bontà del ricorso, la difesa del ricorrente ha rappresentato di avere prestato servizio come collaboratrice scolastica a
Monterubbano dal 1/9/2006 al 19/6/2019.
1.2.Dal 24/11/2008 la stessa è stata ininterrottamente assente dal servizio per motivi di salute, come riconosciuto nei decreti del Dirigente Scolastico.
Sottoposta a visita medico legale collegiale presso la Commissione Medica di Verifica di Ancona con verbale n. 4455 del 5/6/2019, è stato accertato che la stessa era non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies d.lg.s. 165/2011 e a proficuo lavoro.
1.3. Detto giudizio ha determinato la dispensa dal servizio della signora LI con conseguente cessazione del rapporto di lavoro alla medesima con decreto prot. n. 4873 del 20/6/2019.
1.4. Il 20/6/2019 la istante ha presentato una prima domanda di pensione ordinaria di inabilità a proficuo lavoro/mansioni, accolta 1.5. In data 30 agosto 2019 la LI ha presentato una seconda riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995.
allegata la certificazione attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente; non era stata presentata istanza per essere sottoposta a visita ex art. 2, comma 12, legge 335/1995.
1.6.
la domanda con provvedimento del 28/11/2019.
1.7. In data 7 giugno 2021 la LI presentava una terza domanda certificazione medica.
1.8.Dopo avere rievocato le diverse istanze la parte ha concluso chiedendo che sia accertata la sussistenza dei presupposti di legge per la legge 335/95, art. 2, comma 12 e riconosciuto e confermato il giudizio della CMV emesso in data 10/10/2022: e, quindi, che sia riconosciuta la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 1, legge n. 335/1995 con applicazione conseguente a suo favore dei benefici della pensione di e al pagamento della differenza dei ratei dovuti e a quelli nel frattempo erogati.
2.
che:
-la ricorrente aveva presentato una prima domanda di pensione con decorrenza 21/6/2019;
- in data 30/8/2019 la stessa ha presentato una seconda domanda, pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge 335/1995; tuttavia, non era stata allegata la certificazione medica attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente; lo stesso Istituto scolastico aveva confermato che la LI non aveva presentato alcuna istanza per 335/1995;
-con verbale n. 4589 del 19/11/2019 la Commissione ha accertato che non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, legge 335/1995; la domanda veniva respinta con provvedimento del 28/11/2019;
-in data 7 giugno 2021 la ricorrente presentava una terza domanda di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, questa volta regolarmente.
10/10/2022 la CMPV ha riconosciuto che assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12 legge 335/1995, precisando tuttavia che la inabilità decorreva far tempo dalla domanda avanzata in data 7 giugno 2021 e non dalla data di cessazione dal servizio .
richiesta di riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, deve sussistere alla data di cessazione dal servizio; la ricorrente non aveva presentato alcuna istanza di servizio per essere sottoposta a visita.
Nel caso di specie, però, come effettivamente chiarito dalla CMV di Ancona con Pec del 17/11/2022, la inabilità richiesta ex art. 2, comma 12, legge 335/1995, decorre a far tempo dalla domanda avanzata servizio e ciò comporta che:
alla data del 5/6/2019 (primo verbale) la ricorrente era inabile a proficuo lavoro, ma non in condizione di assoluta e permanete impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
alla data del 19/11/2019 (secondo verbale) non sussisteva la inabilità assolta ex art. 2, comma 12; soltanto alla data del 7/6/2019 (terza domanda) era stata verificata la sussistenza del requisito sanitario attività di che sussiste.
implica la impossibilità di svolgere le mansioni proprie della qualifica, determina la dispensa dal servizio e dà diritto alla pensione ordinaria di inabilità; altra cosa è la impossibilità assoluta e permanete ex art. 2, comma 12, legge 335/1995, che richiede la impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nel caso di specie, il verbale del 5/6/2019 ha accertato la inabilità a proficuo lavoro, ma non la inabilità assoluta ex articolo 2, comma 12, legge 335/1995.
Ha altresì soggiunto che la LI non aveva presentato alcuna legge 335/1995; la seconda domanda è stata presentata dopo la cessazione dal servizio e senza la documentazione prescritta.
La CMV di Ancona, con messaggio pec del 17/11/2022 ha espressamente chiarito che la inabilità assoluta decorre dalla domanda del 7/6/2021 e non dalla data di cessazione dal servizio.
quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la legittimità del provvedimento IN di rigetto n. 0183590 del 13/12/2022; in via subordinata, in ipotesi di riconoscimento del diritto alla prestazione, che sia riconosciuta la decorrenza della pensione di inabilità data non anteriore al 7/6/2021 (data di presentazione della istanza da parte della LI).
Alla odierna udienza il difensore intervenuto ha chiesto che la pensione di inabilità sia concessa dal 7/6/2021 in sintonia con quanto, seppure in via subordinata, ha chiesto nelle sue conclusioni rigetto del ricorso e, in via subordinata, per la concessione del diritto dalla data della domanda del 7/6/2021.
Diritto Oggetto del giudizio è il riconoscimento della pensione di inabilità assoluta ex art. 2, comma 12, legge 335/1995.
a) anzianità contributiva di almeno cinque anni;
b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanete impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente alla suddetta infermità.
Volendosi soffermare anche nel merito della inabilità a qualsiasi connessa al concetto di a svolgere qualsiasi attività lavorativa essa non si concretizza solo nel rilievo di menomazioni a carattere altamente invalidante, potendo essere configurata da quadri clinici comunque tali da impedire o rendere estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa continuativa, remunerativa e non sostenute dalla umana pietas.
Tale interpretazione appare pienamente aderente ed in armonia con quanto espresso dal dettato costituzionale (art. 36) secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Si è vicini ad un concetto di impossibilità a svolgere in modo assoluto e permanente qualsiasi attività lavorativa, intesa come incapacità assoluta e permanente di impiegare il potenziale bio- energetico derivante dalla validità individuale in una qualunque applicazione lavorativa, ovvero remunerativa.
Ciò che appare indispensabile perché si realizzi la condizione in qualsiasi lavoro continuativo che costituisca fonte di reddito e risulti capace di assicurare a quella persona mezzi bastevoli per In tale ultima ottica, va inteso come proficuo quel lavoro, da cui il soggetto possa onestamente e stabilmente ricercare il proprio sostentamento, mentre il termine qualsiasi (riferito alla attività lavorativa) va letto alla luce della dignità personale e della non potendosi richiedere una riqualificazione lavorativa del tutto avulsa da quello che è sempre stato il contesto lavorativo individuale.
La corrente dottrina medico-legale sugli accertamenti relativi tanto al concetto di lavoro (poco più restrittivo) che di qualsiasi attività lavorativa (ricomprendente il primo, ciò significando che le valutazioni da effettuarsi- e quindi da esplicitarsi nel verbale di commissione- in relazione al proficuo lavoro devono essere considerate substrato essenziale e non certo metodo alternativo per esprimersi anche in merito alla inabilità a qualsiasi attività lavorativa.
La ricorrente che frattanto era stata collocata in pensione perché non idoneo - è stata, quindi, sottoposta a visita medica presso la Commissione medica (verbale n. 6120 del 10/10/2022) di Ancona che ha segnatamente permanete impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex articolo 2 legge 335/1995; con successiva pec del 17/11/2022 era precisato che la inabilità richiesta ex art. 2, comma 12 legge 335/1995 decorre a far tempo dalla domanda avanzata in data 7 giugno 2021 (e non dalla data di cessazione dal servizio ( 20/6/2019).
Orbene, per aver diritto alla pensione di inabilità il pubblico dipendente deve, quindi, trovarsi in una condizione di infermità che pregiudichi in modo totale la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, subordinato, autonomo o professionale confacente alle proprie attitudini.
In particolare la Cassazione ha avuto modo di affermare che con la legge 222/1984 si è passati dalla potenzialità reddituale (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della
"potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa e che in tale ottica i fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità, per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta, di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto (cfr. Sez. Lavoro n. 12261 del 3.12.1998, n. 17159 del 10.8.2011, n. 10953/2016 e, da ultimo, ordinanza n. 8678/2018).
In sostanza quel che conta al fine della sussistenza del requisito sanitario richiesto per accedere alla pensione di inabilità è che a causa delle infermità sia venuta meno in modo definitivo qualsiasi capacità lavorativa sicché nel caso in cui residui la potenzialità di attendere ad attività lavorative confacenti alle proprie attitudini, indipendentemente dal ritorno reddituale che dalle stesse possa derivare e dal tipo di lavoro, sia esso subordinato, autonomo o professionale, il suddetto requisito deve ritenersi escluso.
a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur.
non sono istituti previdenziali differenti, in quanto tale ultima disposizione si limita ad estendere anche ai dipendenti pubblici 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione Ciò chiarito, a prescindere dalle formule utilizzate nella domanda di pensione e nel relativo provvedimento di concessione, è indubbio che la pensione decorra dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di Ministeriale (Ministero del Tesoro) n.
inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La documentazione sanitaria depositata agli atti dalle parti fornisce a questo Giudice sufficienti elementi di prova, precisi e concordanti, al fine di arrivare alla conclusione circa la sussistenza in capo alla IG.ra
-
impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, senza necessità di ulteriori accertamenti medico-legali.
In particolare, questo Giudice rileva che con il parere reso dalla Commissione di verifica di Ancona (MEF), reso nei confronti della LI AL è stato precisato che:
) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica (ex art. 55 octies Dlgs 165/2001) e a proficuo lavoro; B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, legge 335/1995, dipendenti da causa di servizio; D) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è nel complesso ascrivibile alla 1 Categoria tabella A, annessa al DPR n. 834/1981 e successive integrazioni.
Orbene, la giurisprudenza sia contabile sia civile è concorde sulla retribuita, in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass., Sez. VI, sent. n. 6065/2018, Corte dei conti, Sez. III Appello, sent. n. 206/2019). Tale valutazione deve essere svolta necessariamente in concreto, senza automatismi legati alla delle relative provvidenze di carattere assistenziale. La ratio della norma rende quindi evidente la necessità di valutare la residua pregressa attività svolta e, in particolare, alla possibilità di ravvisare o requisiti particolari, di capacità fisica, intellettuale o psichica, il cui venir meno lascerebbe comunque spazio alla possibilità di impiego lavorativo in posizioni meno esposte a sforzi o responsabilità.
gravità del quadro patologico complessivo risultante dalla documentazione medica agli atti, non appaiono ragionevolmente ipotizzabili residui spazi di utile impiego lavorativo della IG.ra
LI.
Per tutte le ragioni illustrate, questo Giudice ritiene che debba essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità ex art.
2, comma 12, l. n. 335/1995.
Affermato il diritto, la decorrenza della pensione va stabilita non già dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 8, comma 2, del D.M. n. 187/1997), bensì come espressamente chiarito dal Mef
(Commissione Medica di verifica) con nota del 17 novembre 2022 laddove è espressamente chiarito con chiarezza che richiesta ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, decorre a far tempo Conseguentemente, IN va condannata alla riliquidazione della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge 335/1995 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (7/6/2021)
rectius, dal primo giorno del mese successivo alla data del 7 giugno 2021, ossia dal 1° luglio 2021, previa decurtazione delle somme già percepite con la pensione attualmente in godimento.
Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano alla ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria
eccedente quello dovuto per interessi con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione, riconoscendo il diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 1, legge n. 335/1995 a decorrere dal primo luglio 2021.
Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS. RR. di questa Corte n.
10/2022/QM.
Compensa le spese processuali.
167 co. 1 c.g.c.
Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Il Giudice unico Cons. UI GN Depositata in Segreteria il Il Funzionario di Segreteria Dr.ssa Antonella Chiarenza f.to digitalmente