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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. UC OR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2760/2024, vertente
T R A
(P.IVA: , con sede in Terracina - Parte_1 P.IVA_1
04019, Via Briccicheto 25, rappresentata e difesa dall' Avv. Vittoria Longo (C.F.
– PEC: , del foro di Latina, con C.F._1 Email_1 studio in Terracina, Via Roma n. 104, presso la quale elegge domicilio, in virtù di procura in calce all'opposizione attrice e
(c.f. .Iva Controparte_1 P.IVA_2
), rappresentata e difesa, per delega posta su separato atto, P.IVA_3 congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani e con loro elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia all'indirizzo pec:
), in qualità di concessionaria per il Email_2 CP_2
del servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di
[...] concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già COSAP, introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8,
pagina 1 di 7 D.Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle
Province
in persona del Sindaco pro-tempore – Dott. Controparte_2
-, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Di Zitti, Parte_2 elettivamente domiciliato in Terracina (LT)- 04019- presso il Comune di Terracina –
Avvocatura Comunale -, sito in Piazza del Municipio n° 1, come da delega, esecutiva ai sensi di legge, rilasciata su foglio separato depositata nella stessa busta telematica del presente atto di costituzione convenuti
CONCLUSIONI : Le parti concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa era, infine, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del giorno 01.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Controparte_1
e il , esponendo, tra l'altro: che in data
[...] Controparte_2
03.05.2024 la in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e CP_1 riscossione del CUP (canone patrimoniale di concessione), le aveva notificato via PEC
l'atto di accertamento esecutivo n. 15953910 del 23.04.2024 relativo alla riscossione del canone unico giornaliero dell'occupazione di suolo pubblico per l'Ente CP_2
, per l'importo di € 11.902,00 (All. 1); che, nello specifico, le veniva
[...] contestata l'occupazione senza titolo autorizzatorio di suolo pubblico per scavo in
Via San CO per il periodo dal 22.03.2023 al 20.04.2023, per m.q. 93,00 a tariffa
1,4 giornaliera;
che l'importo intimato era stato così determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Regolamento Comunale, lettere a e b: quanto ad € 3.906,00 a titolo di canone giornaliero dovuto;
quanto ad € 1.953,00 a titolo di indennità pari al 50% del canone;
quanto ad € 5.859,00 a titolo di sanzione;
oltre interessi e spese per la notifica;
che l'accertamento esecutivo dell'ICA era conseguito al
“Processo Verbale n. 3595/CC di contestazione immediata, redatto dagli agenti di
Polizia Locale del Comune di Terracina (All. 2), con il quale gli stessi contestavano la violazione “dell'art 21, comma 1 e comma 4 di cui al Codice della Strada perché: sulla strada sopra indicata eseguiva lavori di ripristino del marciapiede per una lunghezza pagina 2 di 7 di circa 15 mt x 90 cm circa di larghezza senza preventiva autorizzazione”; che per la suddetta violazione la Polizia Locale aveva emesso la sanzione di € 866,00, pagabile in forma ridotta entro giorni 5 e pari ad € 606,20, in tale ultima opzione già pagata dall'opponente (All. 3); di riconoscere di avere effettuato un'occupazione di suolo pubblico, ma non nella misura e per la durata indicata nell'atto di accertamento, motivi questi per cui ritenere l'atto impugnato illegittimo;
che in data 20.04.2023 la
Polizia locale del Comune di Terracina aveva rilevato un'occupazione abusiva di suolo pubblico a carico della società dell'estensione di Parte_1 circa 13,50 mq, ovvero pari a metri 15 di lunghezza per cm. 90 (0,90 m) di larghezza, Con mentre nell'atto di accertamento esecutivo dell' – atto conseguente al verbale dei vigili - veniva erroneamente indicata un'area di gran lunga superiore e pari a mq
93,00; che questo elemento era di non poco conto considerato che sulla base dei Con metri quadrati era stato disposto dall' l'importo da pagare a titolo di canone di occupazione giornaliero;
che, difatti, facendo un rapido calcolo, se il canone giornaliero per metro quadrato era pari a 1,4 euro (dato riportato nell'accertamento esecutivo dell'ICA oggetto di impugnazione), ne conseguiva che moltiplicandolo 1,40 euro per 13,50 mq, ovvero per i metri quadrati per i quali i vigili urbani avevano effettivamente riscontrato una violazione, allora si sarebbe dovuto pagare a titolo di canone giornalmente dovuto una somma pari ad € € 18,90; che nel caso di specie era stato richiesto il pagamento di € 11.902,00 perché l'ICA aveva moltiplicato il canone di 1,4 euro per mq 93,00; che l'occupazione di suolo pubblico era stata contestata per il solo giorno del 20 aprile 2023 quando, in esecuzione di lavori di rifinitura di un'area circostante la proprietà committente, sita in Terracina, angolo
Viale Europa- Via San CO, in via del tutto eccezionale e causale, i mezzi di proprietà di essa opponente si erano trovati ad occupare il marciapiede di Via San
CO avendo urgenza improrogabile di spostare, sollevare i c.d. marcapiano distaccatisi dai marciapiedi che circondano la proprietà committente e sollevare la Con terra ivi presente;
che nell'atto di accertamento dell' , invece, veniva calcolata la sanzione per ben 30 giorni di occupazione e questa circostanza era errata e non corrispondente al vero;
che la sanzione eventualmente applicabile ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Comune di Terracina, art. 16, comma 3 lett a) e b) doveva essere così computata: a) canone giornaliero unitario per metro quadrato Pt_3
pagina 3 di 7 era pari ad euro 1,40. Moltiplicato per mq 13,50 (area accertata dalla polizia locale)
- € 18,90 (canone per un giorno); b) l'indennità era pari al 50% del CP_3 valore del canone dovuto per ogni giorno di violazione. Quindi, il 50% di 18,90 era pari ad € 9,45; b) SANZIONE: la sanzione era data dalla somma del canone +
l'indennità. Quindi, nel caso di specie era pari ad € 28,35. Pertanto, l'importo Con massimo giornaliero che l' poteva chiedere era pari ad € 56,70.
La rassegnava, all'esito, le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'impugnazione proposta disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza sopra esposti;
accertare e dichiarare che l'occupazione di suolo contestata all'opponente si
è verificata per la sola area corrispondente al metri 15 di lunghezza per metri 0,90 di larghezza e dunque mq 13,50 e per il solo giorno del 20.04.2023, come da Verbale della Polizia Locale e per l'effetto annullare l'accertamento esecutivo n. 15953910 ordinando all'opposto Ente il ricalcolo della sanzione sulla base del solo computo dell'area contestata pari a m. q 13,50 e giorni 1 di occupazione e dunque in € 56,70 oltre interessi se dovuti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
La e il , Controparte_1 Controparte_2 costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto di tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto.
Era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/25 - all'udienza del 01.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
La domanda è infondata e come tale deve essere respinta.
Occorre premettere che l'atto di accertamento di cui qui si discute è stato emesso dalla I.C.A. S.r.l., quale concessionaria ex del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, art. 52 del servizio – esternalizzato dal - di accertamento e Controparte_2 riscossione dell'ICP (prima) e del canone unico (poi) mediante apposita convenzione stipulata a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
pagina 4 di 7 Tanto chiarito, la difesa di ha documentato che, a seguito di attività di CP_1 censimento sul territorio comunale effettuata dall'agente accertatore Sig.
[...] nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1653 del 2019 (Allegato Per_1
Prod.5), è stata accertata l'occupazione abusiva – siccome posta in essere in assenza della concessione o autorizzazione comunale ex articolo 16, comma 1, del
“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del Comune di Terracina (Allegato Prod.6)
- di una parte di suolo pubblico sulla Via San CO del predetto Comune, con conseguente emissione e notifica dell'atto di accertamento esecutivo n. 15953910 del
23.04.2024 per l'importo di € 11.902,00 (All. 1), finalizzato al recupero del Canone unico giornaliero evaso, sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 16 del
Regolamento, ai successivi commi 2 e 3, secondo cui: nel caso di occupazioni abusive risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179
(come nella fattispecie), si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento se realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile;
le occupazioni abusive, determinano, inoltre, l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%; b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio.
Deve darsi atto, altresì, che la ha ammesso di essersi Parte_1 resa responsabile della violazione in commento (occupazione non autorizzata di suolo pubblico).
Sostiene, peraltro, parte attrice la “nullità dell'atto per errata indicazione dei metri quadrati dell'area ritenuta occupata. Difformità fra l'entità dell'area accertata dalla polizia locale nel verbale di contestazione della violazione del 20.04.2023 e quella indicata nell'accertamento esecutivo da violazione impugnata”.
La censura non coglie nel segno, per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, come correttamente osservato dalla difesa di CP_1
l'accertamento oggetto di causa non si fonda sul verbale di violazione al Codice della
Strada elevato dalla Polizia Locale del comune di Terracina, bensì su autonome pagina 5 di 7 rilevazioni effettuate da personale dipendente della società nella qualità di CP_1 agente accertatore/pubblico ufficiale - potere riconosciuto dall'art. 1 comma 179 e seguenti della legge 296/2006 – i cui verbali di accertamento redatti acquistano l'efficacia di atto pubblico secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 1, della legge
23 dicembre 1999 n. 488.
In tale prospettiva, dalla scheda di rilevazione del 20.04.2024 (v. all. 7 al fascicolo di documentata con rilievi fotografici (v. all. 8) si evince che l'area CP_1 interessata dall'occupazione è pari a 93 mq..
Dalla ulteriore documentazione fotografica prodotta (v. all. 9) emerge, altresì, che l'occupazione era già in essere il giorno precedente a quello della rilevazione e, cioè, il 19.04.2024, il che già smentisce quanto sostenuto da parte opponente secondo cui l'occupazione sarebbe stata posta in essere solo il 20.04.2024.
Ne discende l'infondatezza del relativo motivo di doglianza.
Deduce, altresì, la la “nullità dell'atto per errato Controparte_4 computo dei giorni di occupazione del suolo pubblico. Non corrispondenza alla realtà della presunzione di giorni trenta. elementi di prova della condotta attestanti il periodo di occupazione per il solo giorno corrispondente alla contestazione di cui al verbale degli agenti di polizia locale”.
Anche tale censura merita di essere disattesa, posto che le occupazioni temporanee rilevata dai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179 (come nella fattispecie de qua), si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente al verbale di accertamento e che, come già rilevato, nella specie l'occupazione sussisteva senz'altro anche il giorno 19.04.2024, mentre controparte afferma di avere occupato per il solo giorno 20.04.2024.
In ogni caso, la non è stata in grado di superare la Controparte_4 presunzione di cui sopra (le istanze istruttorie avanzate dalla opponente sono state respinte dal Tribunale con ordinanza del 13.06.2025, in quanto generiche, valutative e negative).
Le considerazioni che precedono implicano il rigetto anche dell'ultimo motivo di doglianza afferente l'asseritamente erroneo calcolo delle sanzioni: sul punto, parte opponente, infatti, ha contestato non i criteri di calcolo adottati da parte opposta, ma l'estensione dell'area occupata e la durata dell'occupazione, con censure che pagina 6 di 7 sono state ritenute destituite di fondamento, il che implica la correttezza dei calcoli effettuati dalla CP_1
In conclusione, l'esame della documentazione prodotta dalle parti opposte - munita di fede privilegiata secondo quanto sopra chiarito - a dimostrazione dell'estensione dell'area occupata e della durata dell'occupazione, la non contestazione, da parte della opponente, della condotta di effettiva occupazione del suolo pubblico, il mancato superamento della presunzione della durata dell'occupazione, come sopra stabilita e la valutazione delle disposizioni richiamate dalla amministrazione opposta al fine di motivare la determinazione del quantum della sanzione comminata, impongono il rigetto di tutte le domande proposte dalla siccome giuridicamente infondate. Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• respinge tutte le domande proposte dalla Controparte_4
• condanna la soc. a rifondere alla e al Controparte_4 CP_1 le spese di lite, che liquida quanto alla prima in Controparte_2 complessivi €2.547,00 e quanto alla seconda in complessivi €1.700,00 a titolo di compensi professionali, il tutto oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.
Latina, 01.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
UC OR
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. UC OR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2760/2024, vertente
T R A
(P.IVA: , con sede in Terracina - Parte_1 P.IVA_1
04019, Via Briccicheto 25, rappresentata e difesa dall' Avv. Vittoria Longo (C.F.
– PEC: , del foro di Latina, con C.F._1 Email_1 studio in Terracina, Via Roma n. 104, presso la quale elegge domicilio, in virtù di procura in calce all'opposizione attrice e
(c.f. .Iva Controparte_1 P.IVA_2
), rappresentata e difesa, per delega posta su separato atto, P.IVA_3 congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani e con loro elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia all'indirizzo pec:
), in qualità di concessionaria per il Email_2 CP_2
del servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di
[...] concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già COSAP, introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8,
pagina 1 di 7 D.Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle
Province
in persona del Sindaco pro-tempore – Dott. Controparte_2
-, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Di Zitti, Parte_2 elettivamente domiciliato in Terracina (LT)- 04019- presso il Comune di Terracina –
Avvocatura Comunale -, sito in Piazza del Municipio n° 1, come da delega, esecutiva ai sensi di legge, rilasciata su foglio separato depositata nella stessa busta telematica del presente atto di costituzione convenuti
CONCLUSIONI : Le parti concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa era, infine, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del giorno 01.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Controparte_1
e il , esponendo, tra l'altro: che in data
[...] Controparte_2
03.05.2024 la in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e CP_1 riscossione del CUP (canone patrimoniale di concessione), le aveva notificato via PEC
l'atto di accertamento esecutivo n. 15953910 del 23.04.2024 relativo alla riscossione del canone unico giornaliero dell'occupazione di suolo pubblico per l'Ente CP_2
, per l'importo di € 11.902,00 (All. 1); che, nello specifico, le veniva
[...] contestata l'occupazione senza titolo autorizzatorio di suolo pubblico per scavo in
Via San CO per il periodo dal 22.03.2023 al 20.04.2023, per m.q. 93,00 a tariffa
1,4 giornaliera;
che l'importo intimato era stato così determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Regolamento Comunale, lettere a e b: quanto ad € 3.906,00 a titolo di canone giornaliero dovuto;
quanto ad € 1.953,00 a titolo di indennità pari al 50% del canone;
quanto ad € 5.859,00 a titolo di sanzione;
oltre interessi e spese per la notifica;
che l'accertamento esecutivo dell'ICA era conseguito al
“Processo Verbale n. 3595/CC di contestazione immediata, redatto dagli agenti di
Polizia Locale del Comune di Terracina (All. 2), con il quale gli stessi contestavano la violazione “dell'art 21, comma 1 e comma 4 di cui al Codice della Strada perché: sulla strada sopra indicata eseguiva lavori di ripristino del marciapiede per una lunghezza pagina 2 di 7 di circa 15 mt x 90 cm circa di larghezza senza preventiva autorizzazione”; che per la suddetta violazione la Polizia Locale aveva emesso la sanzione di € 866,00, pagabile in forma ridotta entro giorni 5 e pari ad € 606,20, in tale ultima opzione già pagata dall'opponente (All. 3); di riconoscere di avere effettuato un'occupazione di suolo pubblico, ma non nella misura e per la durata indicata nell'atto di accertamento, motivi questi per cui ritenere l'atto impugnato illegittimo;
che in data 20.04.2023 la
Polizia locale del Comune di Terracina aveva rilevato un'occupazione abusiva di suolo pubblico a carico della società dell'estensione di Parte_1 circa 13,50 mq, ovvero pari a metri 15 di lunghezza per cm. 90 (0,90 m) di larghezza, Con mentre nell'atto di accertamento esecutivo dell' – atto conseguente al verbale dei vigili - veniva erroneamente indicata un'area di gran lunga superiore e pari a mq
93,00; che questo elemento era di non poco conto considerato che sulla base dei Con metri quadrati era stato disposto dall' l'importo da pagare a titolo di canone di occupazione giornaliero;
che, difatti, facendo un rapido calcolo, se il canone giornaliero per metro quadrato era pari a 1,4 euro (dato riportato nell'accertamento esecutivo dell'ICA oggetto di impugnazione), ne conseguiva che moltiplicandolo 1,40 euro per 13,50 mq, ovvero per i metri quadrati per i quali i vigili urbani avevano effettivamente riscontrato una violazione, allora si sarebbe dovuto pagare a titolo di canone giornalmente dovuto una somma pari ad € € 18,90; che nel caso di specie era stato richiesto il pagamento di € 11.902,00 perché l'ICA aveva moltiplicato il canone di 1,4 euro per mq 93,00; che l'occupazione di suolo pubblico era stata contestata per il solo giorno del 20 aprile 2023 quando, in esecuzione di lavori di rifinitura di un'area circostante la proprietà committente, sita in Terracina, angolo
Viale Europa- Via San CO, in via del tutto eccezionale e causale, i mezzi di proprietà di essa opponente si erano trovati ad occupare il marciapiede di Via San
CO avendo urgenza improrogabile di spostare, sollevare i c.d. marcapiano distaccatisi dai marciapiedi che circondano la proprietà committente e sollevare la Con terra ivi presente;
che nell'atto di accertamento dell' , invece, veniva calcolata la sanzione per ben 30 giorni di occupazione e questa circostanza era errata e non corrispondente al vero;
che la sanzione eventualmente applicabile ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Comune di Terracina, art. 16, comma 3 lett a) e b) doveva essere così computata: a) canone giornaliero unitario per metro quadrato Pt_3
pagina 3 di 7 era pari ad euro 1,40. Moltiplicato per mq 13,50 (area accertata dalla polizia locale)
- € 18,90 (canone per un giorno); b) l'indennità era pari al 50% del CP_3 valore del canone dovuto per ogni giorno di violazione. Quindi, il 50% di 18,90 era pari ad € 9,45; b) SANZIONE: la sanzione era data dalla somma del canone +
l'indennità. Quindi, nel caso di specie era pari ad € 28,35. Pertanto, l'importo Con massimo giornaliero che l' poteva chiedere era pari ad € 56,70.
La rassegnava, all'esito, le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'impugnazione proposta disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza sopra esposti;
accertare e dichiarare che l'occupazione di suolo contestata all'opponente si
è verificata per la sola area corrispondente al metri 15 di lunghezza per metri 0,90 di larghezza e dunque mq 13,50 e per il solo giorno del 20.04.2023, come da Verbale della Polizia Locale e per l'effetto annullare l'accertamento esecutivo n. 15953910 ordinando all'opposto Ente il ricalcolo della sanzione sulla base del solo computo dell'area contestata pari a m. q 13,50 e giorni 1 di occupazione e dunque in € 56,70 oltre interessi se dovuti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
La e il , Controparte_1 Controparte_2 costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto di tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto.
Era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/25 - all'udienza del 01.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
La domanda è infondata e come tale deve essere respinta.
Occorre premettere che l'atto di accertamento di cui qui si discute è stato emesso dalla I.C.A. S.r.l., quale concessionaria ex del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, art. 52 del servizio – esternalizzato dal - di accertamento e Controparte_2 riscossione dell'ICP (prima) e del canone unico (poi) mediante apposita convenzione stipulata a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
pagina 4 di 7 Tanto chiarito, la difesa di ha documentato che, a seguito di attività di CP_1 censimento sul territorio comunale effettuata dall'agente accertatore Sig.
[...] nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1653 del 2019 (Allegato Per_1
Prod.5), è stata accertata l'occupazione abusiva – siccome posta in essere in assenza della concessione o autorizzazione comunale ex articolo 16, comma 1, del
“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del Comune di Terracina (Allegato Prod.6)
- di una parte di suolo pubblico sulla Via San CO del predetto Comune, con conseguente emissione e notifica dell'atto di accertamento esecutivo n. 15953910 del
23.04.2024 per l'importo di € 11.902,00 (All. 1), finalizzato al recupero del Canone unico giornaliero evaso, sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 16 del
Regolamento, ai successivi commi 2 e 3, secondo cui: nel caso di occupazioni abusive risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179
(come nella fattispecie), si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento se realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile;
le occupazioni abusive, determinano, inoltre, l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%; b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio.
Deve darsi atto, altresì, che la ha ammesso di essersi Parte_1 resa responsabile della violazione in commento (occupazione non autorizzata di suolo pubblico).
Sostiene, peraltro, parte attrice la “nullità dell'atto per errata indicazione dei metri quadrati dell'area ritenuta occupata. Difformità fra l'entità dell'area accertata dalla polizia locale nel verbale di contestazione della violazione del 20.04.2023 e quella indicata nell'accertamento esecutivo da violazione impugnata”.
La censura non coglie nel segno, per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, come correttamente osservato dalla difesa di CP_1
l'accertamento oggetto di causa non si fonda sul verbale di violazione al Codice della
Strada elevato dalla Polizia Locale del comune di Terracina, bensì su autonome pagina 5 di 7 rilevazioni effettuate da personale dipendente della società nella qualità di CP_1 agente accertatore/pubblico ufficiale - potere riconosciuto dall'art. 1 comma 179 e seguenti della legge 296/2006 – i cui verbali di accertamento redatti acquistano l'efficacia di atto pubblico secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 1, della legge
23 dicembre 1999 n. 488.
In tale prospettiva, dalla scheda di rilevazione del 20.04.2024 (v. all. 7 al fascicolo di documentata con rilievi fotografici (v. all. 8) si evince che l'area CP_1 interessata dall'occupazione è pari a 93 mq..
Dalla ulteriore documentazione fotografica prodotta (v. all. 9) emerge, altresì, che l'occupazione era già in essere il giorno precedente a quello della rilevazione e, cioè, il 19.04.2024, il che già smentisce quanto sostenuto da parte opponente secondo cui l'occupazione sarebbe stata posta in essere solo il 20.04.2024.
Ne discende l'infondatezza del relativo motivo di doglianza.
Deduce, altresì, la la “nullità dell'atto per errato Controparte_4 computo dei giorni di occupazione del suolo pubblico. Non corrispondenza alla realtà della presunzione di giorni trenta. elementi di prova della condotta attestanti il periodo di occupazione per il solo giorno corrispondente alla contestazione di cui al verbale degli agenti di polizia locale”.
Anche tale censura merita di essere disattesa, posto che le occupazioni temporanee rilevata dai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179 (come nella fattispecie de qua), si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente al verbale di accertamento e che, come già rilevato, nella specie l'occupazione sussisteva senz'altro anche il giorno 19.04.2024, mentre controparte afferma di avere occupato per il solo giorno 20.04.2024.
In ogni caso, la non è stata in grado di superare la Controparte_4 presunzione di cui sopra (le istanze istruttorie avanzate dalla opponente sono state respinte dal Tribunale con ordinanza del 13.06.2025, in quanto generiche, valutative e negative).
Le considerazioni che precedono implicano il rigetto anche dell'ultimo motivo di doglianza afferente l'asseritamente erroneo calcolo delle sanzioni: sul punto, parte opponente, infatti, ha contestato non i criteri di calcolo adottati da parte opposta, ma l'estensione dell'area occupata e la durata dell'occupazione, con censure che pagina 6 di 7 sono state ritenute destituite di fondamento, il che implica la correttezza dei calcoli effettuati dalla CP_1
In conclusione, l'esame della documentazione prodotta dalle parti opposte - munita di fede privilegiata secondo quanto sopra chiarito - a dimostrazione dell'estensione dell'area occupata e della durata dell'occupazione, la non contestazione, da parte della opponente, della condotta di effettiva occupazione del suolo pubblico, il mancato superamento della presunzione della durata dell'occupazione, come sopra stabilita e la valutazione delle disposizioni richiamate dalla amministrazione opposta al fine di motivare la determinazione del quantum della sanzione comminata, impongono il rigetto di tutte le domande proposte dalla siccome giuridicamente infondate. Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• respinge tutte le domande proposte dalla Controparte_4
• condanna la soc. a rifondere alla e al Controparte_4 CP_1 le spese di lite, che liquida quanto alla prima in Controparte_2 complessivi €2.547,00 e quanto alla seconda in complessivi €1.700,00 a titolo di compensi professionali, il tutto oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.
Latina, 01.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
UC OR
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