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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 5 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1152/2023 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 62, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello il 28 marzo 2023 e depositata in data 26 aprile 2023, promossa da
(C.F.: ; P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in via Parte_1
Mazzini n. 33, presso lo studio dell'avv. Basilio Ferrante che lo rappresenta e difende, ricorrente in appello, contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 convenuta in appello contumace, avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione del CDS;
è presente l'avv. Basilio Ferrante il quale, su invito del giudice, discute la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con ricorso, depositato in data 5 ottobre 2023, il ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 62, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello il 28 marzo 2023 e depositata in data 26 aprile 2023, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'accertamento di violazione n. 2022/C/5380 reg. 5494/2022, commessa in data 8 agosto 2022 e relativa alla trasgressione dell'art. 142 comma 8 c.d.s., per la somma di euro 230,00 e con la decurtazione di tre punti sulla patente di guida. nonostante la prova in atti della notifica Controparte_1 regolarmente avvenuta nei suoi confronti (v. all. note di trattazione del 29 gennaio 2024), non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Con l'unico motivo di gravame, il ha lamentato che il Giudice di Pt_1 prime cure ha erroneamente ritenuto illegittimo l'operato degli organi di Polizia stradale, in quanto il tratto di strada su cui era stata accertata la violazione al Codice della strada non avrebbe potuto rientrare tra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C) e D) del C.d.S., poiché sprovvisto delle caratteristiche per essere qualificato come strada urbana a
“scorrimento veloce”. Il motivo appare fondato giacché, come evidenziato da parte appellante, il primo giudice non ha considerato la modifica normativa intervenuta con il d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni nella legge n. 120/2020, con il quale sono state apportate delle variazioni all'art. 4, comma 1, d.l. n.
121/2002.
Nella formulazione precedente, l'art. 4, comma 1, d.l. 121/2002 prevedeva che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B) del d.lgs. n. 285/1992, gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo ovvero che “[i] predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. Successivamente, l'art. 49, comma 5-undecies del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ha apportato delle modifiche, prevedendo che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. Allo stato, pertanto, l'utilizzo o l'installazione di mezzi tecnici di controllo, tra cui l'autovelox, è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B) del d.lgs. n. 285 del 1992, su qualsiasi tipologia di strada – quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C) e D) del citato decreto legislativo – purché le stesse siano in ogni caso individuate con apposito decreto prefettizio. Si precisa, al riguardo, che la violazione contestata risale all'8 agosto 2022 e che, pertanto, risulta commessa nella vigenza della citata modifica normativa risalente al 2020.
Sul punto, il ha peraltro prodotto già in primo grado i relativi Pt_1 provvedimenti prefettizi, che hanno autorizzato l'installazione di tali mezzi tecnici di rilevazione e controllo proprio nel tratto di strada in cui è stata elevata la contravvenzione oggetto di impugnazione.
Nessuna ulteriore contestazione sulla validità di tali decreti risulta riproposta in appello, attesa la contumacia della convenuta.
Secondo la prevalente giurisprudenza, in appello vige un effetto devolutivo limitato e non automatico (Cass., S.U., n. 28498/2005; Cass., n.
16128/2009; Cass., n. 14622/2009; Cass., n. 18691/2007; Cass., n.
6935/2007; Cass., n. 3643/2004; Cass., n. 1536/1997), con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o pretermesse comporta che, in capo alle parti, si verifica una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto (Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n. 9878/2005). Nella specie, la mancata costituzione dell'appellata non consente di esaminare gli altri motivi di opposizione, considerati assorbiti dal primo giudice, ovvero altre eventuali ragioni di invalidità. L'appello va, dunque, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione proposta da in Controparte_1 primo grado, accertando la validità ed efficacia dell'accertamento n. 2022/C/5380 reg. 5494/2022.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la natura seriale dei temi trattati;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento fino ad euro 1.100,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1152/2023
R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 62, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello il 28 marzo 2023 e depositata in data 26 aprile 2023, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da in primo grado, accertando la validità ed efficacia Controparte_1 dell'accertamento n. 2022/C/5380 reg. 5494/2022; - condanna al pagamento, in favore dell'Ente Controparte_1 appellante, delle spese di lite, che liquida: per il primo grado, in euro
139,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
per il presente grado di appello, in euro 91,50 per esborsi (c.u. e marca da bollo) ed euro 232,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 5 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1152/2023 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 62, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello il 28 marzo 2023 e depositata in data 26 aprile 2023, promossa da
(C.F.: ; P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in via Parte_1
Mazzini n. 33, presso lo studio dell'avv. Basilio Ferrante che lo rappresenta e difende, ricorrente in appello, contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 convenuta in appello contumace, avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione del CDS;
è presente l'avv. Basilio Ferrante il quale, su invito del giudice, discute la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con ricorso, depositato in data 5 ottobre 2023, il ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 62, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello il 28 marzo 2023 e depositata in data 26 aprile 2023, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'accertamento di violazione n. 2022/C/5380 reg. 5494/2022, commessa in data 8 agosto 2022 e relativa alla trasgressione dell'art. 142 comma 8 c.d.s., per la somma di euro 230,00 e con la decurtazione di tre punti sulla patente di guida. nonostante la prova in atti della notifica Controparte_1 regolarmente avvenuta nei suoi confronti (v. all. note di trattazione del 29 gennaio 2024), non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Con l'unico motivo di gravame, il ha lamentato che il Giudice di Pt_1 prime cure ha erroneamente ritenuto illegittimo l'operato degli organi di Polizia stradale, in quanto il tratto di strada su cui era stata accertata la violazione al Codice della strada non avrebbe potuto rientrare tra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C) e D) del C.d.S., poiché sprovvisto delle caratteristiche per essere qualificato come strada urbana a
“scorrimento veloce”. Il motivo appare fondato giacché, come evidenziato da parte appellante, il primo giudice non ha considerato la modifica normativa intervenuta con il d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni nella legge n. 120/2020, con il quale sono state apportate delle variazioni all'art. 4, comma 1, d.l. n.
121/2002.
Nella formulazione precedente, l'art. 4, comma 1, d.l. 121/2002 prevedeva che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B) del d.lgs. n. 285/1992, gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo ovvero che “[i] predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. Successivamente, l'art. 49, comma 5-undecies del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ha apportato delle modifiche, prevedendo che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. Allo stato, pertanto, l'utilizzo o l'installazione di mezzi tecnici di controllo, tra cui l'autovelox, è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B) del d.lgs. n. 285 del 1992, su qualsiasi tipologia di strada – quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C) e D) del citato decreto legislativo – purché le stesse siano in ogni caso individuate con apposito decreto prefettizio. Si precisa, al riguardo, che la violazione contestata risale all'8 agosto 2022 e che, pertanto, risulta commessa nella vigenza della citata modifica normativa risalente al 2020.
Sul punto, il ha peraltro prodotto già in primo grado i relativi Pt_1 provvedimenti prefettizi, che hanno autorizzato l'installazione di tali mezzi tecnici di rilevazione e controllo proprio nel tratto di strada in cui è stata elevata la contravvenzione oggetto di impugnazione.
Nessuna ulteriore contestazione sulla validità di tali decreti risulta riproposta in appello, attesa la contumacia della convenuta.
Secondo la prevalente giurisprudenza, in appello vige un effetto devolutivo limitato e non automatico (Cass., S.U., n. 28498/2005; Cass., n.
16128/2009; Cass., n. 14622/2009; Cass., n. 18691/2007; Cass., n.
6935/2007; Cass., n. 3643/2004; Cass., n. 1536/1997), con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o pretermesse comporta che, in capo alle parti, si verifica una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto (Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n. 9878/2005). Nella specie, la mancata costituzione dell'appellata non consente di esaminare gli altri motivi di opposizione, considerati assorbiti dal primo giudice, ovvero altre eventuali ragioni di invalidità. L'appello va, dunque, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione proposta da in Controparte_1 primo grado, accertando la validità ed efficacia dell'accertamento n. 2022/C/5380 reg. 5494/2022.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la natura seriale dei temi trattati;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento fino ad euro 1.100,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1152/2023
R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 62, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello il 28 marzo 2023 e depositata in data 26 aprile 2023, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da in primo grado, accertando la validità ed efficacia Controparte_1 dell'accertamento n. 2022/C/5380 reg. 5494/2022; - condanna al pagamento, in favore dell'Ente Controparte_1 appellante, delle spese di lite, che liquida: per il primo grado, in euro
139,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
per il presente grado di appello, in euro 91,50 per esborsi (c.u. e marca da bollo) ed euro 232,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)