Articolo 5 della Legge 18 gennaio 1983, n. 11
Articolo 4
Versione
10 febbraio 1983
Art. 5.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti al tribunale di Lagonegro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo precedente, appartenenti alla competenza per territorio del tribunale di Sala Consilina, sono d'ufficio devoluti alla competenza di tale ultimo tribunale dalla data di cui al decreto ministeriale previsto nell'articolo 3.
La disposizione del precedente comma non si applica alle cause civili nelle quali si e' avuta la rimessione al collegio ai sensi dell' articolo 352 del codice di procedura civile , ai procedimenti penali per i quali sono state compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento e agli affari di volontaria giurisdizione che gia' sono in corso.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1983
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