Inammissibile
Sentenza 26 settembre 2024
Inammissibile
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 9946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9946 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09946/2025REG.PROV.COLL.
N. 08368/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8368 del 2024, proposto da Di.Ca. Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché dai signori IO De MA, BR AM, FO US e AN RO, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
AL LU e TE IS, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del comune di Montesarchio e della Immobili MI s.r.l., non costituiti in giudizio.
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, seconda sezione, n. 7802 del 26 settembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di AL LU e TE IS e del Ministero della cultura;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025, il consigliere SC IG e uditi per le parti l’avvocato Nicola Laurenti, per delega dell’avvocato Angelo Mastrandrea, e l’avvocato Andrea Abbamonte;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione proposta, ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e art. 395, n. 4), c.p.c., dalla Di.Ca. Immobiliare s.r.l. avverso la sentenza di questa sezione, n. 7802 del 26 settembre 2024, che, ha respinto, dopo averli riuniti, due ricorsi in opposizione alla sentenza della medesima sezione n. 9556 del 6 novembre 2023, reiettiva dell’appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione ottava, n. 1910 dell’11 aprile 2013.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il comune di Montesarchio (BN) rilasciò il permesso di costruire n. 52 del 28 maggio 2012 in favore della Immobili MI s.r.l. per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare in via Napoli, ricadente in zona “B” (area di completamento del tessuto edilizio esistente) del vigente piano regolatore generale e nella zona di restauro paesistico ambientale e di recupero urbanistico edilizio del piano territoriale paesistico del Taburno;
b) tale provvedimento venne impugnato dai signori AL LU e TE IS (proprietari di immobile limitrofo a quello beneficiato dal permesso) con il ricorso n. 4316 del 2022 dinanzi al T.a.r. per la Campania;
c) la Immobili MI s.r.l. si costituì in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, mentre l’amministrazione comunale non si costituì;
d) con la sentenza n. 1910 dell’11 aprile 2013 il T.a.r. per la Campania, sezione ottava, accolse il ricorso e, per l’effetto, annullò il permesso di costruire;
e) la Immobili MI s.r.l. propose l’appello n. 3547 del 2013 avverso la suddetta pronuncia;
f) AL LU e TE IS si costituirono in giudizio, resistendo al gravame, mentre il comune di Montesarchio non si costituì;
g) con la sentenza n. 5728 del 2 dicembre 2013 la sesta sezione del Consiglio di Stato respinse l’appello;
h) il comune di Montesarchio, in asserita esecuzione delle suddette pronunce, con ordinanza dirigenziale n. 12/2014 annullò parzialmente il permesso di costruire n. 52/2012;
i) tale ordinanza venne impugnata dagli interessati con il ricorso n. 3823 del 2024 dinanzi al T.a.r. per la Campania;
l) successivamente il comune di Montesarchio rilasciò, su domanda della Immobili MI s.r.l. e sulla base del provvedimento di nulla osta paesaggistico prot. 11130/2014, il permesso di costruire n. 87/2014, in variante rispetto al precedente titolo edilizio, con cui venne assentita la realizzazione dell’immobile per un’altezza alla gronda di 7 metri e per un’altezza complessiva al colmo di 12,3 metri, superiore a quella di 9,3 metri, indicata nel primo permesso, annullato in relazione al superamento dell’altezza minima consentita di 7 metri;
m) anche il nuovo permesso di costruire venne impugnato dai signori LU e IS con il ricorso n. 490 del 2015 dinanzi al T.a.r. per la Campania, a cui seguì anche un atto di motivi aggiunti contro la nota comunale prot. n. 3175/2015 di diniego di annullamento in autotutela del nuovo permesso di costruire;
n) con la sentenza n. 5466 del 24 novembre 2018 la sezione ottava dell’adito T.a.r. – disposta la riunione dei due suddetti giudizi, dove si era costituito in resistenza in entrambi la Immobili MI s.r.l., solo nel secondo l’allora Ministero per beni e le attività culturali (oggi Ministero della cultura) e in nessuno dei due l’amministrazione comunale – accolse ambedue i gravami;
o) contro tale pronuncia la Immobili MI s.r.l. propose l’appello n. 1268 del 2017 e il comune di Montesarchio propose l’appello n. 1469 del 2017;
p) con sentenza n. 32 del 3 gennaio 2018, la sesta sezione di questo Consiglio riunì i due appelli (a cui avevano resistito AL LU e TE IS) e li respinse;
q) con il ricorso n. 2684 del 2018 AL LU e TE IS chiesero al T.a.r. per la Campania l’ottemperanza della su citata sentenza n. 5466/2016;
r) con il ricorso n. 3506 del 2021 i suddetti soggetti chiesero al medesimo T.a.r. l’annullamento del provvedimento del Comune di Montesarchio n. 16385 dell’8 giugno 2021, che aveva inflitto la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anziché la demolizione del manufatto;
s) con sentenza n. 5783 del 16 settembre 2022 il T.a.r. per la Campania, sezione ottava, riunì i ricorsi e annullò il provvedimento n. 16385/2021;
t) contro tale pronuncia l’Immobiliare MI propose l’appello n. 7967 del 2022, a cui resistettero AL LU e TE IS nonché il Ministero della cultura e di cui chiese l’accoglimento il comune di Montesarchio;
u) con la sentenza n. 9556 del 6 novembre 2023, dopo aver disposto una verificazione, la sezione seconda di questo Consiglio respinse l’appello.
3. Con i ricorsi n. 3442 del 2024 e n. 3443 del 2024, rispettivamente la Di.Ca. Immobiliare s.r.l. nonché i signori IO De MA, BR AM, FO US e AN RO hanno proposto opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, del codice del processo amministrativo dinanzi a questo Consiglio, chiedendo in ambedue i gravami « l’annullamento e/o la riforma della sentenza del Consiglio di Stato in S.G., Seconda Sezione, n. 9556/2023, pubblicata il 6 novembre 2023, pronunciata sul ricorso n. R.G. 7967/2022 proposto dalla Immobili MI S.r.l. per la riforma e/o l’annullamento, previa sospensione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, n. 5783/2022, e per il conseguenziale annullamento di questa ultima sentenza, con rimessione delle parti dinanzi al TAR Napoli » e articolando in entrambi i casi un unico motivo compendiato in «Error in procedendo (violazione dell’art. 24 e dell’art. 113 della Costituzione - violazione degli art. 41 e 49 del codice del processo amministrativo) ».
3.1. In particolare, gli opponenti hanno rappresentato di aver acquistato nel 2016 il compendio immobiliare oggetto di causa dalla Immobiliare MI s.r.l. e di essere venuti a conoscenza dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’emissione dell’ordinanza di demolizione solo con nota p.e.c. del 1° marzo 2024, essendo, quindi, rimasti estranei al giudizio conclusosi con le sentenza del T.a.r. n. 5783/2022 e del Consiglio di Stato n. 9556/2023, che sarebbero state emesse a contraddittorio non integro, asserendo di essere litisconsorti necessari pretermessi, con conseguente violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione e degli articoli 41 e 49 del codice del processo amministrativo.
4. AL LU e TE IS si sono costituiti in tali giudizi, chiedendo il rigetto dei gravami.
5. Il comune di Montesarchio si è costituito in ambedue i giudizi, chiedendo l’accoglimento delle opposizioni di terzo.
6. Il Ministero della cultura si è costituito in resistenza nel solo giudizio n. 3442/2024.
7. Con l’impugnata sentenza n. 7802 del 26 settembre 2024, questo Consiglio di Stato, sezione seconda, ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati inammissibili e ha compensato tra le parti le spese processuali.
7.1. In particolare, è stato affermato che « 6.1. (…) gli opponenti vantano una mera posizione derivata dalla società Immobiliare MI s.r.l. soccombente nel giudizio di cui alla sentenza opposta n. 9556/2023 e quindi essi possono essere qualificati quali meri successori a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ. (disposizione che opera nel processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 cod. proc. amm.), che subiscono gli effetti del giudicato, ma non sono legittimati ad agire in opposizione ai sensi dell’art. 108, comma 1, cod. proc. amm. anche a seguito della novella di cui al dlgs n. 195/2011, potendo al più agire in opposizione di terzo revocatoria ex art. 108, comma 2, cod. proc. amm. ovvero unicamente in presenza di dolo o collusione a loro danno (ipotesi non ricorrente nella fattispecie per cui è causa). 6.2. - Va, altresì, rimarcato che ai fini della repressione degli abusi edilizi è irrilevante la non coincidenza tra il soggetto che ha realizzato l’abuso edilizio e colui che è attualmente proprietario delle opere illegittimamente edificate: sull’ultimo proprietario del bene ricadono evidentemente le conseguenze di tutti gli illeciti edilizi posti in essere sull’immobile. Il proprietario attuale viene, quindi, direttamente attinto dall’ordinanza di demolizione, anche per abusi commessi dal precedente proprietario (…) Nel caso di specie quindi l’intervenuta acquisizione di alcuni cespiti dell’intero compendio abusivo, non consente la configurazione in capo agli odierni opponenti DI.CA. Immobiliare s.r.l., IO De MA, BR AM, FO US e AN RO della veste di controinteressato pretermesso. La posizione degli odierni opponenti è semmai quella del danneggiato in sede contrattuale dal proprio venditore che quindi potrà rivolgersi alla Immobiliare MI s.r.l. in sede civile. Secondo Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2023, n. 7517, Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7798, e Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2024, n. 3560 la legittimazione a proporre opposizione quale terzo pretermesso non va riconosciuta a coloro la cui situazione giuridica sia collegata da un rapporto di dipendenza o di derivazione con quella di altri soggetti parti in causa; allo stesso modo va esclusa la legittimazione ad agire dei soggetti interessati solo di riflesso: rispetto a tali categorie difetta, infatti, il requisito dell’autonomia della posizione soggettiva ».
8. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 24 ottobre 2024 e in data 8 novembre 2024 – la Di.Ca. Immobiliare s.r.l. nonché IO De MA, BR AM, FO US e AN RO hanno proposto domanda di revocazione della la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo rescindente ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. (esteso da pagina 8 a pagina 15 del gravame) e formulando rilievi sul versante rescissorio con richiami alle difese svolte nei giudizi di opposizione di terzo.
9. AL LU e TE IS si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della revocazione.
10. Si è costituito in resistenza il Ministero della cultura.
11. Il comune di Montesarchio e la Immobili MI s.r.l., pur ritualmente evocati, non si sono costituiti.
12. In vista dell’udienza di discussione i ricorrenti e le parti private resistenti hanno depositato memorie e memorie di replica.
13. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 ottobre 2025.
14. In limine litis , deve essere dichiarata la tardività – e, pertanto, la non utilizzabilità – della memoria di replica di AL LU e TE IS ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1, c.p.a e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2025, n. 2586), siccome depositata in data 7 ottobre 2025 alle ore 16,29, ovverosia dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile.
15. La revocazione è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
16. Va premesso che l’art. 106 c.p.a. stabilisce che le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 c.p.c., con ricorso da proporre allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
16.1. Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: « a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198); d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5) » (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3022).
17. L’unico motivo ex art. 395, n. 4), c.p.c. è inammissibile per plurime ragioni, ognuna di per sé ostativa all’accoglimento del rimedio rescindente.
In proposito si osserva che il motivo:
a) introduce una mera congettura esegetica, ovverosia si incentra su una questione giuridica (asserita diversità del potere esercitato dall’amministrazione in tema di sanzione pecuniaria rispetto a quello sotteso all’ordine di demolizione) e non certo su un abbaglio dei sensi, per giunta smentito dalla lettura della accurata ricostruzione dei fatti salienti operata dall’impugnata sentenza al paragrafo 1, dove si dà espressamente atto « del provvedimento n. 16385 dell’8 giugno 2021 con cui il Comune di Montesarchio aveva disposto l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 38 d.p.r. n. 380/2001 in luogo della demolizione »;
b) cade su aspetti che hanno costituito espressamente, nei giudizi di opposizione di terzo, un punto controverso e, in particolare, relativo alla posizione dell’acquirente d’immobile abusivo, agli effetti su di esso dei provvedimenti amministrativi attinenti all’abuso e alla sua legittimazione processuale;
c) sollecita inammissibilmente il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum et decidendum ;
d) non è dirimente perché: i) le affermazioni della sentenza impugnata, indicate come viziate dall’abbaglio dei sensi (paragrafo 6.2 della pronuncia), sono pleonastiche rispetto al decisum la cui motivazione è racchiusa nel paragrafo 6.1. (ovverosia la mera posizione derivata dei ricorrenti dalla Immobili MI s.r.l., da considerarsi successori a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.); ii) quand’anche i ricorrenti avessero partecipato al giudizio avente ad oggetto l’ottemperanza al giudicato e l’impugnazione della fiscalizzazione del conclamato abuso edilizio, l’esito non avrebbe potuto essere differente, trattandosi dell’oggettivo riscontro di un abuso e del mancato corretto esercizio di poteri vincolati da parte dell’amministrazione comunale.
18. In conclusione il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame delle censure formulate in via rescissoria.
19. In applicazione del principio della soccombenza, alla dichiarata inammissibilità della revocazione segue la condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento, in favore della parte privata resistente (AL LU e TE IS), delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
19.1. Tra i ricorrenti e il Ministero della cultura le spese di lite devono essere compensate in ragione della difesa meramente formale dell’amministrazione statale e della sua posizione marginale nella vicenda sostanziale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 8368 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna, in solido, i ricorrenti Di.Ca. Immobiliare s.r.l., IO De MA, BR AM, FO US e AN RO a pagare, in favore di AL LU e TE IS, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 20.000 (ventimila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Compensa tra i ricorrenti e il Ministero della cultura le spese di lite del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
SC IG, Consigliere, Estensore
AN Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC IG | Vito Poli |
IL SEGRETARIO