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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Del Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2K-20000013 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presta ricorso avverso l'atto di accertamento – Ecotassa n. 20000013-2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio) per l'imposta di registro riferita all'anno di registrazione 2020.
L'Ufficio constatava alla sig.ra Ricorrente_1 l'omesso versamento dell'imposta ex art. 1, co. 1042 - 1046-bis, L. 145/2018 (cd. “Ecotassa”) dovuta per l'anno 2020 in relazione al veicolo avente targa Targa_1, con emissioni di CO2 pari ad 217 g/km. L'importo accertato è pari ad € 3.014,24 (di cui € 2.000 a titolo di tributo,
€ 600,00 per sanzione, oltre ad interessi per € 414,24 e spese di notifica). Avverso tale avviso di accertamento la ricorrente presentava ricorso eccependo la carenza dei presupposti necessari ex lege per applicare la c.
d. “ecotassa” e chiedendo, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio confermando il proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
In data 06/02/2026 l'Agenzia delle Entrate depositava presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento comunicazione di annullamento, in autotutela, dell'atto di accertamento n. 20000013/2020 ai sensi dell'art. 10-quater legge 27 luglio 2000, n. 212.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT) in composizione monocratica dichiara cessata materia del contendere per l'annullamento, da parte dell'Ufficio in autotutela, dell'atto di accertamento n. 20000013-2020. L'Ufficio di Trento con propria comunicazione dichiara che “le somme richieste con il suddetto atto non sono dovute. Nel caso Lei abbia già provveduto al versamento degli importi risultanti dall'avviso oggetto di autotutela ha diritto al rimborso di quanto versato”.
Alla luce di quanto sopra la CGT dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, in composizione monocrratica, dichiara l'estinzione del giudizio per annullamento dell'atto in autotutela. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Del Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2K-20000013 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presta ricorso avverso l'atto di accertamento – Ecotassa n. 20000013-2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio) per l'imposta di registro riferita all'anno di registrazione 2020.
L'Ufficio constatava alla sig.ra Ricorrente_1 l'omesso versamento dell'imposta ex art. 1, co. 1042 - 1046-bis, L. 145/2018 (cd. “Ecotassa”) dovuta per l'anno 2020 in relazione al veicolo avente targa Targa_1, con emissioni di CO2 pari ad 217 g/km. L'importo accertato è pari ad € 3.014,24 (di cui € 2.000 a titolo di tributo,
€ 600,00 per sanzione, oltre ad interessi per € 414,24 e spese di notifica). Avverso tale avviso di accertamento la ricorrente presentava ricorso eccependo la carenza dei presupposti necessari ex lege per applicare la c.
d. “ecotassa” e chiedendo, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio confermando il proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
In data 06/02/2026 l'Agenzia delle Entrate depositava presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento comunicazione di annullamento, in autotutela, dell'atto di accertamento n. 20000013/2020 ai sensi dell'art. 10-quater legge 27 luglio 2000, n. 212.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT) in composizione monocratica dichiara cessata materia del contendere per l'annullamento, da parte dell'Ufficio in autotutela, dell'atto di accertamento n. 20000013-2020. L'Ufficio di Trento con propria comunicazione dichiara che “le somme richieste con il suddetto atto non sono dovute. Nel caso Lei abbia già provveduto al versamento degli importi risultanti dall'avviso oggetto di autotutela ha diritto al rimborso di quanto versato”.
Alla luce di quanto sopra la CGT dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, in composizione monocrratica, dichiara l'estinzione del giudizio per annullamento dell'atto in autotutela. Spese compensate.