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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/08/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
SARA POZZETTI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1844/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PRINI SARA del Parte_1 C.F._1 foro di Torino in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BERNARDI Controparte_1 C.F._2
FEDERICO del foro di Torino in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Per parte ricorrente e parte resistente, come da accordo, di cui le parti hanno dato atto all'udienza del
18 giugno nei seguenti termini:
“ dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi affido esclusivo del minore alla madre con facoltà per la madre di assumere le decisioni di maggiore importanza relative al minore e impegno alla comunicazione delle stesse all'altro genitore collocazione del minore presso la casa materna con possibilità per il padre di incontrare il minore secondo i desideri ed il gradimento del minore stesso.
Le parti danno atto che il contributo al mantenimento per il minore è stato versato in via anticipata dal padre per i prossimi tre anni col versamento di una somma di 9000 euro totali, somma comprensiva delle spese straordinarie alle quali parte resistente rinuncia.
pagina 1 di 3 Per il periodo successivo, quindi a partire dal mese di giugno 2028 parte ricorrente contribuirà al mantenimento del minore versando la somma di euro 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie
A spese compensate “
Per il P.M.
Nessuna conclusione tolta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
ISOLABELLA il 12/05/2007 .
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ISOLABELLA (atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: , nato a [...] il [...] Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
26.11.2015 omologata dal Tribunale di ASTI in data 2.12.2015
Con ricorso depositato il 11.9.24 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre disporsi la presa in carico da parte dei SS e del Servizio NPI dell'ASL competente per accertare le condizioni di vita e di benessere psichico del figlio minore (in ragione del rifiuto di quest'ultimo di incontrare il genitore), nonché revocarsi o ridursi l'assegno di mantenimento del minore stabilito a suo carico in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma instando per l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore e per l'aumento del contributo al mantenimento del minore posto a carico del padre in sede di separazione dei coniugi.
Alla prima udienza il giudice sentiva le parti personalmente, interrogatorio libero da cui emergeva l'assenza di rapporti tra il padre ed il minore da diversi anni, nonché la pregressa presa in carico del minore da parte dei SS e della NPI in ragione della situazione di grave disagio psicologico del minore stesso nel rapportarsi con il padre.
All'esito della prima udienza il giudice istruttore emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e pertanto, alla luce delle forti criticità emerse nel rapporto tra il minore ed il padre, disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei SS, al fine di verificare la situazione di benessere del minore ed i rapporti con entrambi i genitori, disponendo incontri in luogo neutro tra il minore ed il padre, nonché la presa in carico del minore da parte della NPI.
Dalle relazioni dei SS e dell' emergeva un netto rifiuto del minore nell'incontrare il padre, Pt_2 accompagnato da consapevolezza nel voler interrompere i rapporti con il genitore, in assenza di sintomi di natura psicopatologica.
Pertanto, le parti, alla successiva udienza, alla luce delle relazioni dei SS coinvolti, davano atto di aver raggiunto un accordo nei termini indicati in epigrafe.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio pagina 2 di 3 Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea di scioglimento del matrimonio.
Le condizioni previste per l'affidamento, collocazione e visita del figlio minore nonché per il mantenimento sono conformi all'interesse dello stesso, come emerso nell'indagine sociale esperita Part nonché dalla relazione dell' e non contrarie all'ordine pubblico. L'audizione del minore appare superflua e pregiudizievole per lo stesso, il quale è già stato sentito in merito ai rapporti con il padre sia nel corso dell'indagine sociale esperita, sia nel corso del procedimento penale a carico del padre, allo stato archiviato.
Le spese sono compensate tra le parti.
Non ci sono altre richieste economiche sulle quali pronunciarsi essendosi dichiarate le parti indipendenti economicamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISOLABELLA di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e in epigrafe riportate e pertanto dispone l'affido esclusivo del minore alla madre con facoltà per la madre di assumere le decisioni di maggiore importanza relative al minore e collocazione del minore presso la casa materna con possibilità per il padre di incontrare il minore secondo i desideri ed il gradimento del minore stesso.
Prende atto che il contributo al mantenimento per il minore è stato versato in via anticipata dal padre sino al maggio 2028 col versamento di una somma di 9000 euro totali, somma comprensiva delle spese straordinarie alle quali parte resistente rinuncia.
Pone a carico del padre, a partire dal mese di giugno 2028, un contributo al mantenimento del minore da versarsi alla madre, pari alla somma di euro 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
rigetta nel resto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 18/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLNO GIAN ANDREA MORBELLI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
SARA POZZETTI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1844/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PRINI SARA del Parte_1 C.F._1 foro di Torino in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BERNARDI Controparte_1 C.F._2
FEDERICO del foro di Torino in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Per parte ricorrente e parte resistente, come da accordo, di cui le parti hanno dato atto all'udienza del
18 giugno nei seguenti termini:
“ dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi affido esclusivo del minore alla madre con facoltà per la madre di assumere le decisioni di maggiore importanza relative al minore e impegno alla comunicazione delle stesse all'altro genitore collocazione del minore presso la casa materna con possibilità per il padre di incontrare il minore secondo i desideri ed il gradimento del minore stesso.
Le parti danno atto che il contributo al mantenimento per il minore è stato versato in via anticipata dal padre per i prossimi tre anni col versamento di una somma di 9000 euro totali, somma comprensiva delle spese straordinarie alle quali parte resistente rinuncia.
pagina 1 di 3 Per il periodo successivo, quindi a partire dal mese di giugno 2028 parte ricorrente contribuirà al mantenimento del minore versando la somma di euro 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie
A spese compensate “
Per il P.M.
Nessuna conclusione tolta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
ISOLABELLA il 12/05/2007 .
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ISOLABELLA (atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: , nato a [...] il [...] Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
26.11.2015 omologata dal Tribunale di ASTI in data 2.12.2015
Con ricorso depositato il 11.9.24 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre disporsi la presa in carico da parte dei SS e del Servizio NPI dell'ASL competente per accertare le condizioni di vita e di benessere psichico del figlio minore (in ragione del rifiuto di quest'ultimo di incontrare il genitore), nonché revocarsi o ridursi l'assegno di mantenimento del minore stabilito a suo carico in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma instando per l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore e per l'aumento del contributo al mantenimento del minore posto a carico del padre in sede di separazione dei coniugi.
Alla prima udienza il giudice sentiva le parti personalmente, interrogatorio libero da cui emergeva l'assenza di rapporti tra il padre ed il minore da diversi anni, nonché la pregressa presa in carico del minore da parte dei SS e della NPI in ragione della situazione di grave disagio psicologico del minore stesso nel rapportarsi con il padre.
All'esito della prima udienza il giudice istruttore emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e pertanto, alla luce delle forti criticità emerse nel rapporto tra il minore ed il padre, disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei SS, al fine di verificare la situazione di benessere del minore ed i rapporti con entrambi i genitori, disponendo incontri in luogo neutro tra il minore ed il padre, nonché la presa in carico del minore da parte della NPI.
Dalle relazioni dei SS e dell' emergeva un netto rifiuto del minore nell'incontrare il padre, Pt_2 accompagnato da consapevolezza nel voler interrompere i rapporti con il genitore, in assenza di sintomi di natura psicopatologica.
Pertanto, le parti, alla successiva udienza, alla luce delle relazioni dei SS coinvolti, davano atto di aver raggiunto un accordo nei termini indicati in epigrafe.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio pagina 2 di 3 Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea di scioglimento del matrimonio.
Le condizioni previste per l'affidamento, collocazione e visita del figlio minore nonché per il mantenimento sono conformi all'interesse dello stesso, come emerso nell'indagine sociale esperita Part nonché dalla relazione dell' e non contrarie all'ordine pubblico. L'audizione del minore appare superflua e pregiudizievole per lo stesso, il quale è già stato sentito in merito ai rapporti con il padre sia nel corso dell'indagine sociale esperita, sia nel corso del procedimento penale a carico del padre, allo stato archiviato.
Le spese sono compensate tra le parti.
Non ci sono altre richieste economiche sulle quali pronunciarsi essendosi dichiarate le parti indipendenti economicamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISOLABELLA di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e in epigrafe riportate e pertanto dispone l'affido esclusivo del minore alla madre con facoltà per la madre di assumere le decisioni di maggiore importanza relative al minore e collocazione del minore presso la casa materna con possibilità per il padre di incontrare il minore secondo i desideri ed il gradimento del minore stesso.
Prende atto che il contributo al mantenimento per il minore è stato versato in via anticipata dal padre sino al maggio 2028 col versamento di una somma di 9000 euro totali, somma comprensiva delle spese straordinarie alle quali parte resistente rinuncia.
Pone a carico del padre, a partire dal mese di giugno 2028, un contributo al mantenimento del minore da versarsi alla madre, pari alla somma di euro 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
rigetta nel resto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 18/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLNO GIAN ANDREA MORBELLI
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