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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
POLI LUCIA, Giudice
PASQUINI GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2018 depositato il 12/02/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolo' Giolfino 13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220170018763916000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorso proposto da Ricorrente_1, CF_Ricorrente_1, con studio professionale sito in Peschiera del Garda (VR), Indirizzo_1, che sta in giudizio personalmente,
contro
Agenzia delle entrate-Riscossione, avente a oggetto ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n.
12220170018763916000, di complessivi € 480,92, notificata il 15.9.2017, riferita alla tassa automobilistica per l'anno 2013, va senz'altro respinto.
Il ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, perché il file trasmesso (la cartella) ha estensione .pdf e non .p7m. Solo il formato .p7m, che reca la firma digitale, garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento, la sua conformità all'originale, e, infine, la sua genuina paternità.
L'eccezione è smentita dalla giurisprudenza costante nonché dalla lettera della legge.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30922/2024, ha stabilito che in tema di riscossione la cartella di pagamento notificata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è perfettamente valida anche se l'allegato è in formato .pdf e non .p7m. Secondo la Corte, il protocollo di trasmissione PEC è di per sé idoneo a garantire la provenienza e la riferibilità dell'atto all'Agente della Riscossione.
Inoltre “secondo il costante insegnamento della Cassazione… è sufficiente la sua intestazione, per verificarne la provenienza… ne consegue che la mancanza della sottoscrizione… da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro, o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, essa sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo…”
(Sentenza 6199, del 27 marzo 2015).
Per quanto concerne l'attestazione di conformità la suprema corte ha sempre validato la prassi seguita dall'AD (v. Cassazione n. 12415/2016, n. 11794/2016, e sezioni Unite n. 19071/16).
In ogni caso la notifica che raggiunge lo scopo viene ex lege sanata. Infatti la Corte di Cassazione, ab antiquo, e da ultimo con l'ordinanza n. 585/2025, ha stabilito che il vizio è sanato se l'atto raggiunge comunque il suo scopo.
La legge di bilancio 2023 e lo stralcio delle micro cartella consentono a questa Corte di compensare le spese, pur confermando la debenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
POLI LUCIA, Giudice
PASQUINI GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2018 depositato il 12/02/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolo' Giolfino 13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220170018763916000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorso proposto da Ricorrente_1, CF_Ricorrente_1, con studio professionale sito in Peschiera del Garda (VR), Indirizzo_1, che sta in giudizio personalmente,
contro
Agenzia delle entrate-Riscossione, avente a oggetto ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n.
12220170018763916000, di complessivi € 480,92, notificata il 15.9.2017, riferita alla tassa automobilistica per l'anno 2013, va senz'altro respinto.
Il ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, perché il file trasmesso (la cartella) ha estensione .pdf e non .p7m. Solo il formato .p7m, che reca la firma digitale, garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento, la sua conformità all'originale, e, infine, la sua genuina paternità.
L'eccezione è smentita dalla giurisprudenza costante nonché dalla lettera della legge.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30922/2024, ha stabilito che in tema di riscossione la cartella di pagamento notificata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è perfettamente valida anche se l'allegato è in formato .pdf e non .p7m. Secondo la Corte, il protocollo di trasmissione PEC è di per sé idoneo a garantire la provenienza e la riferibilità dell'atto all'Agente della Riscossione.
Inoltre “secondo il costante insegnamento della Cassazione… è sufficiente la sua intestazione, per verificarne la provenienza… ne consegue che la mancanza della sottoscrizione… da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro, o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, essa sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo…”
(Sentenza 6199, del 27 marzo 2015).
Per quanto concerne l'attestazione di conformità la suprema corte ha sempre validato la prassi seguita dall'AD (v. Cassazione n. 12415/2016, n. 11794/2016, e sezioni Unite n. 19071/16).
In ogni caso la notifica che raggiunge lo scopo viene ex lege sanata. Infatti la Corte di Cassazione, ab antiquo, e da ultimo con l'ordinanza n. 585/2025, ha stabilito che il vizio è sanato se l'atto raggiunge comunque il suo scopo.
La legge di bilancio 2023 e lo stralcio delle micro cartella consentono a questa Corte di compensare le spese, pur confermando la debenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso spese compensate.