Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22879 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22879/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BERTELLI PAOLA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via XX Settembre n. 40
e
(c.f. ), con l'avv. SQUASSINA SARA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Manzoni n. 2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 28.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) l'abitazione familiare, sita in AG S. NO (Bs), in via VII Marzo n. 7, di proprietà esclusivo del sig. viene assegnato allo stesso, il quale continuerà ad abitarla con Parte_1
i tre figli minori, che ivi manterranno la loro residenza anagrafica.
2) I due figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, i quali si impegnano a collaborare tra loro nell'espletamento delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra gli stessi, nel rispetto della capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli stessi e sulla base delle disponibilità
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelli attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli.
3) I figli minori , e trascorreranno con i genitori tempi paritetici secondo Per_3 Per_1 Per_2
il seguente calendario:
1^ settimana (ovvero settimana nella quale i minori trascorreranno il week end con la mamma): i figli staranno con il padre dalla domenica sera (quando la RA li accompagnerà presso Pt_2
l'abitazione del sig. NE) fino al mercoledì mattina e staranno con la madre dal mercoledì pomeriggio fino alla domenica sera. Nei periodi di vacanza scolastica i figli staranno con il padre dalla domenica sera fino al mercoledì pomeriggio e staranno con la madre dal mercoledì pomeriggio fino alla domenica sera.
2^ settimana (ovvero settimana nella quale i minori trascorreranno il week end con il papà): i figli staranno con il padre dalla domenica sera fino al mercoledì mattina e dal venerdì sera fino al mercoledì mattina successivo, mentre staranno con la madre dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina;
nei periodi di vacanza scolastica i figli staranno con il padre dalla domenica sera fino al mercoledì pomeriggio e dal venerdì sera fino al mercoledì pomeriggio successivo, mentre staranno con la madre dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì sera.
Si precisa che, visti gli orari di lavoro delle parti (la RA inizia a lavorare molto presto la Pt_2
mattina e finisce nel primo pomeriggio, mentre il signor può iniziare a lavorare anche alle 9 Pt_1
del mattino, ma termina tardi la sera), il sig. si impegna ad accompagnare tutte le mattine i Pt_1
figli a scuola, anche nei giorni di spettanza della mamma, e la RA si impegna ad Pt_2
accompagnare i figli agli impegni extra scolastici e ludico-sportivi pomeridiani, anche nei giorni di competenza del papà.
Quando sig. NE dovrà effettuare trasferte lavorative fuori città, lo comunicherà per tempo alla moglie, la quale si occuperà dei figli anche nei giorni di competenza del marito, ad eccezione degli accompagnamenti a scuola da effettuare la mattina. Quando il sig. NE sarà in trasferta, infatti, delegherà un baby sitter per accompagnare i figli a scuola. Il costo della baby sitter sarà a carico esclusivo del sig. NE. Nello stesso modo la RA garantisce l'accompagnamento Pt_2
pomeridiano dei figli agli impegni extrascolastici, anche nei giorni di competenza del papà, senza far gravare alcun costo sul padre.
Qualora la minore dovesse stare a casa da scuola per malattia o per altri motivi, sarà il Per_2
genitore che si deve occupare della minore in quel giorno, in base alle modalità di affidamento e di visita sopra determinate, a trovare una soluzione. Ovviamente se l'imprevisto dovesse capitare quanto il sig. NE è in trasferta, se ne occuperà in ogni caso la RA Pt_2 Per quanto riguarda il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa intesa tra gli stessi.
Per le vacanze di Natale, i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore, ricomprendente ad anni alterni Natale e S. Stefano o Capodanno e l'Epifania.
Durante le vacanze pasquali, , e trascorreranno con ciascun genitore Per_3 Per_1 Per_2
almeno 3 giorni ricomprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta
Feste e ponti in modalità alternata tra i genitori.
4) Per il mantenimento dei tre figli, di cui uno ora maggiorenne, il sig. NE si impegna a versare a favore della RA , attraverso bonifico bancario da effettuare entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese, l'importo complessivo di € 1.050,00 (€ 350,00 a figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti.
5) I coniugi concorreranno in misura pari al 50% al pagamento delle spese straordinarie in favore dei tre figli, con le modalità e la specifica prevista dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia in data 14.07.16, che si trascrive di seguito:
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte del medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio SAitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio SAitario
Nazionale: IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie sono in ogni caso da:
- a) documentare;
- b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
- c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
I coniugi precisano che qualora dovesse essere incaricata una terza persona per l'accudimento dei figli, la relativa spesa sarà sostenuta dal genitore che usufruisce del servizio nel periodo di sua competenza.
Per quanto riguarda la mensa si precisa che verrà suddivisa nella misura del 50% solo il servizio della mensa riferita alla figlia più piccola , fino a quando quest'ultima frequenterà la scuola Per_2
primaria.
6) L'assegno unico universale per i figli minorenni e anche per il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, verrà richiesto da entrambe le parti nella misura del 50% e i figli saranno posti fiscalmente a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
Per_ 7) Le parti hanno un cane di mezza taglia, di nome , che formalmente è di proprietà della RA ma che, di comune accordo, decidono di gestire in modo congiunto. Il cane seguirà i figli, Pt_2
Per_ pertanto nei giorni in cui i figli staranno con la mamma, quest'ultima si occuperà anche di e nei giorni in cui i figli staranno con il papà, il sig. terrà con sé anche il cane. Le spese Pt_1
straordinarie sostenute per il cane (quali, a titolo esemplificativo, spese per le vaccinazioni e per il veterinario), dovranno essere concordate e suddivise al 50% tra le parti.
8) I signori e dichiarano di essere entrambi autosufficienti Parte_1 Parte_2 economicamente e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
9) Le spese di lite sono compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 27.11.2024, e proponevano domanda Parte_1 Parte_2
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AG S. NO (BS) il 4.10.2003, da cui erano nati i figli il 19.5.2006, il 5.1.2010 e il 10.9.2014, Per_3 Per_1 Per_2 premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 28.11.2023 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 4.3.2024 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
celebrato in AG SA NO (BS) il 4.10.2003, trascritto nel registro degli atti
[...] di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, parte II^, serie A, n. 39;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.