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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/12/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa GI TA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4365/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Menallo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Casteldaccia (PA) in Via Giacomo
Matteotti n. 32, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo in Via Laurana 59 e rappresentato e difeso dal funzionario designato Giancarlo
Gagliano;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi dell'indennità di accompagnamento riconosciuti al defunto coniuge Per_1
con comunicazione di liquidazione dell'11.11.2022.
[...] CP_1 Rilevava, al riguardo, la ricorrente che, presentata la domanda di rate maturate e non riscosse in data 20.04.2024, l' negava il pagamento con la seguente motivazione: CP_1
“il pensionato deceduto aveva già riscosso tutte le somme a lui dovute”; ma che, in realtà, alcun pagamento era stato mai effettuato dall'ente previdenziale.
Autorizzata la rinotifica del ricorso, regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, rilevando l'avvenuta liquidazione delle provvidenze economiche richieste già in data 20.01.2025.
Con note sostitutive d'udienza del 10.11.2025, la parte ricorrente, stante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio della prestazione riconosciuta e richiesta, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo, altresì, nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso.
Chiedeva, altresì, la condanna al pagamento di interessi legali sulle somme tardivamente versate in accoglimento della domanda del 04.03.2024.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
*** Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio in data 20.01.2025 (all.to fascicolo parte resistente).
Non merita accoglimento, invece, la condanna al pagamento di interessi legali sulle somme tardivamente versate in accoglimento della domanda del 04.03.2024, non rinvenendosi agli atti alcuna produzione documentale al riguardo.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 07.12.2025
IL GIUDICE GI TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa GI TA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4365/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Menallo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Casteldaccia (PA) in Via Giacomo
Matteotti n. 32, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo in Via Laurana 59 e rappresentato e difeso dal funzionario designato Giancarlo
Gagliano;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi dell'indennità di accompagnamento riconosciuti al defunto coniuge Per_1
con comunicazione di liquidazione dell'11.11.2022.
[...] CP_1 Rilevava, al riguardo, la ricorrente che, presentata la domanda di rate maturate e non riscosse in data 20.04.2024, l' negava il pagamento con la seguente motivazione: CP_1
“il pensionato deceduto aveva già riscosso tutte le somme a lui dovute”; ma che, in realtà, alcun pagamento era stato mai effettuato dall'ente previdenziale.
Autorizzata la rinotifica del ricorso, regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, rilevando l'avvenuta liquidazione delle provvidenze economiche richieste già in data 20.01.2025.
Con note sostitutive d'udienza del 10.11.2025, la parte ricorrente, stante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio della prestazione riconosciuta e richiesta, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo, altresì, nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso.
Chiedeva, altresì, la condanna al pagamento di interessi legali sulle somme tardivamente versate in accoglimento della domanda del 04.03.2024.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
*** Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio in data 20.01.2025 (all.to fascicolo parte resistente).
Non merita accoglimento, invece, la condanna al pagamento di interessi legali sulle somme tardivamente versate in accoglimento della domanda del 04.03.2024, non rinvenendosi agli atti alcuna produzione documentale al riguardo.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 07.12.2025
IL GIUDICE GI TA