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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 494/2025
Il Tribunale di NA Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 494 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , riservata in decisione il 10 aprile 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
NA (Na) il 6/7/1986, ivi residente in [...] elettivamente domiciliato in Via Gramsci n.1 Parete presso lo studio dell'Avv. Martino
Luigia che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
C.F.: nata a [...] Parte_2 C.F._2
l'1/7/1987 residente in [...] elettivamente domiciliata in Via Gramsci n.1, Parete presso lo studio presso lo studio dell'avv. Giacomo Martino che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 7 febbraio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in LI di NA il giorno
28/10/2025 dal quale sono nati due figli: (nato a [...] il Per_1
01/11/2005) maggiorenne ed economicamente autosufficiente e (nato Per_2
il 29/11/2012) minorenne.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con negoziazione assistita innanzi al Tribunale di
NA Nord (in atti) n. 226/23 emessa il 26/6/2023 , e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del 7/4/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del
10/4/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 14/2/2025. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di emissione del decreto di omologa di separazione a seguito di negoziazione assistita emesso dal
Tribunale di NA Nord n. 226/23 il 26/6/2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in LI di NA il 28/10/2005 dai coniugi e Parte_1
; Parte_2
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di LI di NA di operare le prescritte trascrizioni e annotazioni con tutti i provvedimenti consequenziali;
3) confermare l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori che, congiuntamente, eserciteranno la potestà genitoriale, salvo le questioni di ordinaria amministrazione, che saranno devolute al genitore con il quale permane di volta in volta;
4) confermare che coniugi vivranno nel domicilio che ciascuno ha scelto per sé, il sig. in Trav. Corso Italia 4 in Villaricca (NA); Parte_1
la sig.ra nella casa coniugale di proprietà della nonna, sita Parte_2
in Secondigliano (NA) alla Via Don Pino Pugliesi N.102 ;
5) i figli saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori che prenderanno insieme tutte le decisioni riguardanti la loro crescita e il loro sviluppo psicofisico, nonché le decisioni più rilevanti, con collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza di e presso i genitori comprenda la Per_1 Per_2
metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
in considerazione del tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli nel periodo di rispettiva permanenza a eccezione che per le spese di natura straordinaria
(mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per gli stessi necessari che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 da ciascun genitore. Le ulteriori spese straordinarie da concordare preventivamente tra i genitori graveranno sui coniugi in parti eguali. Nel caso di anticipazioni concordate, il coniuge restituirà la propria quote a semplice richiesta;
6) I coniugi dichiarano di percepire un proprio reddito, di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di voler rivedere l'assegno di mantenimento rispetto all'importo precedentemente pattuito in separazione, in quanto il figlio diventato maggiorenne spesso Per_1
non vive nel contesto familiare con la madre e quindi economicamente autosufficiente, si ricalcola l'assegno di mantenimento in €400,00 mensili da versarsi ogni 5 del mese.
7) i coniugi trascorreranno sempre con i figli il giorno del loro compleanno e del loro onomastico, nonché il giorno della festa del papà o della mamma o nel caso di particolari festività familiari;
8) i coniugi sin d'ora si concedono il reciproco consenso ed assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e per quello dei loro figli.
9) compensare tra le parti le spese del giudizio.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Si precisa che le parti, per mero errore materiale, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tuttavia, dagli atti risulta che essi si sono sposati con rito civile e pertanto non dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili ma lo scioglimento del matrimonio.
Inoltre, le disposizioni in merito all'affido e al calendario di visita dei figli vanno intese solo per ancora minorenne, mentre , in Per_2 Per_1
quanto maggiorenne, è ormai libero di autodeterminarsi.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, lo scioglimento del matrimonio contratto in LI di NA (NA), in data 28/10/2005, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] [...] – (Atto n. 48, Parte I, s. Parte_2
A, Anno 2005);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI di
NA (NA) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 6/5/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna