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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/09/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 1048/2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Tortorella;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fabio Cirami e dall'Avv. Emanuela
Fiorini;
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 26.07.2014 ha contratto in Genazzano Parte_1
(RM) matrimonio concordatario con , matrimonio trascritto regolarmente CP_1 presso gli atti dello stato civile del Comune di Olevano Romano (RM) alla parte II, serie
B, n. 3, anno 2014 e che dall'unione è nata la figlia (nata a [...] il Persona_1
25.08.2016), ha esposto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 14.11.2024, si è costituita in giudizio che non si è opposta alla pronuncia sulla separazione personale dei CP_1 coniugi.
All'udienza di prima comparizione del 10.03.2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa ed il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni del con termine alle parti per il deposito dell'accordo sottoscritto.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. sull'accordo sottoscritto dalle parti.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione prevede quanto segue:
“1) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale rimane assegnata alla IG.ra , che ne è proprietaria in via CP_1 esclusiva;
Per_
3) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori, secondo il criterio dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Via Dei
Castagni 8/a sita a Genazzano;
entrambe le parti, ove lo ritenessero opportuno, potranno trasferire la propria residenza, dandosene sempre comunicazione con congruo preavviso;
4) ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascuno, mentre per quelle di straordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata congiuntamente;
5) le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto in favore della minore.
A) Accordi economici
6) quanto al mantenimento in favore della minore, il padre verserà l'importo mensile di
€ 310,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario alle coordinate intestate alla IG.ra , già note, entro il giorno 5 di ciascun mese;
CP_1
7) ciascun genitore parteciperà al 50% delle spese extra definite secondo il Protocollo di intesa tra il Tribunale di Tivoli ed il COA, da rimborsare in favore del genitore anticipatario entro il giorno 15 del mese in cui la spesa è stata sostenuta. Il IG. Pt_1
a tal proposito, verserà alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 15.03.2025, sempre CP_1 mediante bonifico bancario, l'importo di € 298,25 a titolo di partecipazione al 50% delle spese extra anticipate dalla IG.ra sino a febbraio 2025 e ad oggi non corrisposte;
CP_1
8) i coniugi concordano che dall'anno 2025, e per tutta la durata della sua erogazione,
l'Assegno Unico spetterà per intero alla IG.ra , che ha già provveduto a presentare CP_1 domanda in tal senso.
B) Frequentazione della figlia:
9) Durante la settimana, il padre potrà avere e tenere con sé la figlia ogni martedì, alternando le seguenti modalità:
a) un martedì dalle 17.00 alle 21.30, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre. Nel periodo in cui il martedì coincida con lo svolgimento di attività extrascolastica della minore, il padre la riprenderà dall'uscita di scuola,
l'accompagnerà all'attività e poi la riaccompagnerà a casa della madre dopo cena alle
21.30;
b) l'altro martedì, il padre terrà la minore con sé dalle 17.00, facendola dormire con sé, e la accompagnerà a scuola il mattino seguente. Nel caso in cui il martedì in cui Per_ è previsto il pernotto dal padre svolga attività extra-scolastica, il padre la prenderà
e terrà con sé a partire dal termine di tale attività; Per_ 10) trascorrerà con il padre i week end secondo la seguente collocazione: un week end il padre prenderà la minore il sabato alle 16.00, tenendola con sè e facendola dormire con lui, e la riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera seguente, dopo cena e, comunque, non oltre le 21.30; l'altro week end il padre prenderà la bambina il venerdì all'uscita da scuola, tenendola con sè la notte, e la riaccompagnerà dalla madre il sabato alle 18.00;
11) ciascun genitore trascorrerà, ove possibile, il giorno del proprio compleanno con la figlia, a prescindere dalla cadenza di detto giorno;
12) Fino alla fine del ciclo delle scuole elementari, durante le festività natalizie e pasquali e durante ogni altra festività annuale, la bambina trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alternati;
13) A partire dalla frequentazione della scuola media, la collocazione della minore durante le festività natalizie sarà la seguente, secondo il criterio dell'alternanza annuale: un anno la minore trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale, Santo Stefano ed il
31 Dicembre, con l'altro Natale, Capodanno ed il 06.01. Nel resto dei giorni di sospensione dell'attività scolastica si osserverà il calendario ordinario, con le precisazioni di cui al punto “16”, relativamente all'anticipazione dell'orario, e salvo quanto previsto dal punto “15”;
14) per quanto riguarda le festività pasquali, la minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, il sabato precedente e la domenica di Pasqua con un genitore, il lunedì dell'Angelo ed il seguente martedì con l'altro. Per qualunque altra festività non espressamente regolamentata, vale il principio dell'alternanza annuale.
15) nel caso in cui le festività che la minore trascorrerà con la madre dovessero capitare nei giorni che per calendario ordinario spetterebbero al padre, quest'ultimo recupererà tali giorni nel corso della settimana successiva. Lo stesso avverrà nel caso in cui le festività trascorse con il padre capitassero nei giorni di spettanza della madre;
16) Durante la sospensione dell'attività scolastica per il periodo estivo si osserverà il normale calendario di frequentazione padre/figlia, salvo anticipazione degli orari di frequentazione con il IG. alle ore 10.00 della mattina. Inoltre, per quanto Pt_1 riguarda le vacanze estive, le parti concordano che ogni anno ciascun genitore potrà trascorrere due o tre settimane in esclusiva con la figlia minore, non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno o, comunque entro una data compatibile con gli impegni lavorativi di entrambe le parti.
17) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle eIGenze morali e materiali della minore e chiedono pertanto che la separazione venga omologata alle condizioni ivi previste.
18) Le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente. 19) Le parti concordano che gli accordi di cui alla presente scrittura avranno efficacia dalla data odierna.”
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Il Tribunale ritiene congrue e conformi a legge le condizioni della separazione concordate dalle parti stesse;
esse possono pertanto essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] CP_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento dell'accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data 26.07.2014 in Genazzano (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Olevano Romano (RM) alla parte II, serie B, n. 3, anno 2014, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di conIGlio telematica del giorno 23-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 1048/2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Tortorella;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fabio Cirami e dall'Avv. Emanuela
Fiorini;
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 26.07.2014 ha contratto in Genazzano Parte_1
(RM) matrimonio concordatario con , matrimonio trascritto regolarmente CP_1 presso gli atti dello stato civile del Comune di Olevano Romano (RM) alla parte II, serie
B, n. 3, anno 2014 e che dall'unione è nata la figlia (nata a [...] il Persona_1
25.08.2016), ha esposto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 14.11.2024, si è costituita in giudizio che non si è opposta alla pronuncia sulla separazione personale dei CP_1 coniugi.
All'udienza di prima comparizione del 10.03.2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa ed il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni del con termine alle parti per il deposito dell'accordo sottoscritto.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. sull'accordo sottoscritto dalle parti.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione prevede quanto segue:
“1) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale rimane assegnata alla IG.ra , che ne è proprietaria in via CP_1 esclusiva;
Per_
3) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori, secondo il criterio dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Via Dei
Castagni 8/a sita a Genazzano;
entrambe le parti, ove lo ritenessero opportuno, potranno trasferire la propria residenza, dandosene sempre comunicazione con congruo preavviso;
4) ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascuno, mentre per quelle di straordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata congiuntamente;
5) le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto in favore della minore.
A) Accordi economici
6) quanto al mantenimento in favore della minore, il padre verserà l'importo mensile di
€ 310,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario alle coordinate intestate alla IG.ra , già note, entro il giorno 5 di ciascun mese;
CP_1
7) ciascun genitore parteciperà al 50% delle spese extra definite secondo il Protocollo di intesa tra il Tribunale di Tivoli ed il COA, da rimborsare in favore del genitore anticipatario entro il giorno 15 del mese in cui la spesa è stata sostenuta. Il IG. Pt_1
a tal proposito, verserà alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 15.03.2025, sempre CP_1 mediante bonifico bancario, l'importo di € 298,25 a titolo di partecipazione al 50% delle spese extra anticipate dalla IG.ra sino a febbraio 2025 e ad oggi non corrisposte;
CP_1
8) i coniugi concordano che dall'anno 2025, e per tutta la durata della sua erogazione,
l'Assegno Unico spetterà per intero alla IG.ra , che ha già provveduto a presentare CP_1 domanda in tal senso.
B) Frequentazione della figlia:
9) Durante la settimana, il padre potrà avere e tenere con sé la figlia ogni martedì, alternando le seguenti modalità:
a) un martedì dalle 17.00 alle 21.30, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre. Nel periodo in cui il martedì coincida con lo svolgimento di attività extrascolastica della minore, il padre la riprenderà dall'uscita di scuola,
l'accompagnerà all'attività e poi la riaccompagnerà a casa della madre dopo cena alle
21.30;
b) l'altro martedì, il padre terrà la minore con sé dalle 17.00, facendola dormire con sé, e la accompagnerà a scuola il mattino seguente. Nel caso in cui il martedì in cui Per_ è previsto il pernotto dal padre svolga attività extra-scolastica, il padre la prenderà
e terrà con sé a partire dal termine di tale attività; Per_ 10) trascorrerà con il padre i week end secondo la seguente collocazione: un week end il padre prenderà la minore il sabato alle 16.00, tenendola con sè e facendola dormire con lui, e la riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera seguente, dopo cena e, comunque, non oltre le 21.30; l'altro week end il padre prenderà la bambina il venerdì all'uscita da scuola, tenendola con sè la notte, e la riaccompagnerà dalla madre il sabato alle 18.00;
11) ciascun genitore trascorrerà, ove possibile, il giorno del proprio compleanno con la figlia, a prescindere dalla cadenza di detto giorno;
12) Fino alla fine del ciclo delle scuole elementari, durante le festività natalizie e pasquali e durante ogni altra festività annuale, la bambina trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alternati;
13) A partire dalla frequentazione della scuola media, la collocazione della minore durante le festività natalizie sarà la seguente, secondo il criterio dell'alternanza annuale: un anno la minore trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale, Santo Stefano ed il
31 Dicembre, con l'altro Natale, Capodanno ed il 06.01. Nel resto dei giorni di sospensione dell'attività scolastica si osserverà il calendario ordinario, con le precisazioni di cui al punto “16”, relativamente all'anticipazione dell'orario, e salvo quanto previsto dal punto “15”;
14) per quanto riguarda le festività pasquali, la minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, il sabato precedente e la domenica di Pasqua con un genitore, il lunedì dell'Angelo ed il seguente martedì con l'altro. Per qualunque altra festività non espressamente regolamentata, vale il principio dell'alternanza annuale.
15) nel caso in cui le festività che la minore trascorrerà con la madre dovessero capitare nei giorni che per calendario ordinario spetterebbero al padre, quest'ultimo recupererà tali giorni nel corso della settimana successiva. Lo stesso avverrà nel caso in cui le festività trascorse con il padre capitassero nei giorni di spettanza della madre;
16) Durante la sospensione dell'attività scolastica per il periodo estivo si osserverà il normale calendario di frequentazione padre/figlia, salvo anticipazione degli orari di frequentazione con il IG. alle ore 10.00 della mattina. Inoltre, per quanto Pt_1 riguarda le vacanze estive, le parti concordano che ogni anno ciascun genitore potrà trascorrere due o tre settimane in esclusiva con la figlia minore, non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno o, comunque entro una data compatibile con gli impegni lavorativi di entrambe le parti.
17) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle eIGenze morali e materiali della minore e chiedono pertanto che la separazione venga omologata alle condizioni ivi previste.
18) Le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente. 19) Le parti concordano che gli accordi di cui alla presente scrittura avranno efficacia dalla data odierna.”
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Il Tribunale ritiene congrue e conformi a legge le condizioni della separazione concordate dalle parti stesse;
esse possono pertanto essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] CP_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento dell'accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data 26.07.2014 in Genazzano (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Olevano Romano (RM) alla parte II, serie B, n. 3, anno 2014, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di conIGlio telematica del giorno 23-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia