Decreto cautelare 29 marzo 2025
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Zerella e Francesco Maria Salanitri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali Comitato Nazionale, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’accertamento della nullità e/o l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari:
- del provvedimento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria, n. -OMISSIS- del 14.3.2025 avente ad oggetto la cancellazione della società ricorrente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativamente alle categorie 4 classe F e 5 classe F, con decorrenza dall’11.3.2025;
- del provvedimento assunto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria, n.-OMISSIS- del 4.2.2025, avente ad oggetto la revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21- quinquies , della legge 7 agosto 1990, n. 241 del provvedimento n. -OMISSIS- di rinnovo dell’iscrizione della società ricorrente nell’Albo nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 classe F;
- della nota del 5.2025 dell’Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Calabria inerente l’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b) e dell’art. 10, comma 2, lett. i), D.M. n. 120/2014;
- nonché di ogni ulteriore atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Comitato Nazionale e dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Calabria;
Visto il decreto cautelare n. -OMISSIS- del 29 marzo 2025;
Vista l’ordinanza cautelare di accoglimento n. -OMISSIS- del 9 maggio 2025;
Vista l’ordinanza interlocutoria n. -OMISSIS-;
Vista la memoria del 31 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente, a fronte dei provvedimenti di reiscrizione (senza riserve) nella categoria 4, classe F, e 5, classe F, e di rinnovo nella categoria 5 classe F adottati dall'Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Calabria a seguito della pronunzia cautelare di questo Tribunale, ha manifestato di non opporsi all’adozione di una pronuncia che dichiarasse cessata la materia del contendere, essendo comunque venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IA De GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che,
oggetto del giudizio è l’impugnazione dei due provvedimenti di revoca di iscrizione dall’Albo nella categoria 4, classe F e di cancellazione dalle categorie 4/F e 5/F adottati nei confronti della società ricorrente sul presupposto della mancanza del titolo autorizzativo alla gestione dell’impianto di autodemolizione e necessario, ai sensi degli artt. 11, co. 4, del D.M. 120/2014 e 1, co. 2, e 2, co. 2, lett. a), della Delibera ANGA 5/2024 per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti;
Rilevato che,
con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 il Tribunale, a fronte dei fatti sopravvenuti comunicati dal difensore della parte ricorrente alla udienza pubblica del 1° ottobre 2025, ha chiesto all’Amministrazione di fornire conferma quanto alla reiscrizione della stessa ricorrente nella categoria 4 F e all’approvazione della iscrizione ai fini del rinnovo nella categoria 5 F;
Considerato che,
la durata dei provvedimenti di reiscrizione n. -OMISSIS- del 9.4.2025 e di rinnovo n.-OMISSIS- del 17.7.2025, assunti in seguito ai provvedimenti cautelari di questo Tribunale, è stata espressamente indicata dall’Amministrazione fino all’anno 2030 e che a ciò, in seguito anche a quanto dichiarato da parte ricorrente con memoria del 31 ottobre 2025, può conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., non potendo, a fronte di provvedimenti non espressamente condizionati, assumere rilievo in senso contrario la nota dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Calabria depositata in data 14 novembre 2025, indirizzata a scopo di difesa processuale alla difesa erariale;
Atteso che,
i peculiari profili interpretativi della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR EA, Presidente
IC Ciconte, Referendario
IA De GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De GI | AR EA |
IL SEGRETARIO