Articolo 15 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 14Articolo 16
Versione
12 agosto 1961
Art. 15.
I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende, di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito e' calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.
Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961