Art. 15.
I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende, di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito e' calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.
Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.
I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende, di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito e' calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.
Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.