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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa AL US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8027/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato Palermo il 10.11.1942 ed ivi residente Via Foro Umberto Parte_1
I n. 7, C.F: , personalmente e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante della società OXA S.R.L. CF , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Palermo Via Cantiere Finocchiaro n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Simona Santacolomba, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, Partita Iva: , in persona del suo rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_2
tempore con sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via
Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 03.06.2025 - EX ART. 429 CPC
- DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 00211694 notificata in data 08.05.2024 con richiesta di pagamento della somma di € 2.457,50 con conseguente estinzione della pretesa in esse contenuta.
Condanna l' alla rifusione dei compensi di lite in favore dell'Erario stante che CP_1
parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato e li liquida con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 27.05.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza n. OI 00211694 notificata il 08 maggio 2024 con la quale l' aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.457,50 per CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983, anno 2016.
Il ricorrente, legale rappresentante di OXA Srl, dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Palermo n.166/2016, assumeva non avere mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento propedeutici all'ingiunzione opposta.
Aggiungeva che in ogni caso nessuna somma era dovuta atteso che, qualora venisse provata la notifica dell'atto presupposto, l' era decaduta dalla potestà CP_1
sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Eccepiva la prescrizione della pretesa, nonché l'assenza o mancanza di motivazione dell'atto impugnato.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente ed CP_1
assumeva la corretta notifica degli atti prodromici e il mancato avversarsi della prescrizione attesa la sospensione di essa per effetto della normativa emergenziale al tempo del Covid 19.
La causa, ritenuta matura per la decisione, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni rassegnate all'udienza, viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^ Il ricorso va accolto.
Esaminando i motivi di impugnazione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, CP_1
sostituendo l'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro
50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso de quo, parte ricorrente assume che il verbale di accertamento, atto prodromico all'ordinanza ingiunzione, non sia stato mai notificato. CP_ L' ha dato prova di avere notificato l'atto di accertamento relativo al periodo
2016 mediante atto prot. n. .5500.22/01/2020.0037099 a mezzo raccomandata CP_1
n. 78603840404-6, consegnata al portiere dello stabile in data 16.02.2020 e della quale è stata data notizia al destinatario con raccomandata in pari data.
^
Il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in
CP_ merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno
2016 di talchè, anche laddove l'atto di accertamento sia stato notificato, come in effetti, la contestazione è intervenuta tardivamente, ovvero oltre il termine di
CP_ novanta giorni dalla violazione, né l' ha dato prova di non averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro.
In mancanza di prova di notifica e/o di tempestiva notifica degli atti di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione, va dichiarata estinta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata. L'accoglimento dell'eccezione di decadenza con conseguente estinzione dell'obbligazione esonera dall'esame degli altri motivi di opposizione.
I compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente, come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, addì 03.06.2025
Il Giudice onorario
AL US
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa AL US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8027/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato Palermo il 10.11.1942 ed ivi residente Via Foro Umberto Parte_1
I n. 7, C.F: , personalmente e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante della società OXA S.R.L. CF , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Palermo Via Cantiere Finocchiaro n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Simona Santacolomba, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, Partita Iva: , in persona del suo rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_2
tempore con sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via
Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 03.06.2025 - EX ART. 429 CPC
- DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 00211694 notificata in data 08.05.2024 con richiesta di pagamento della somma di € 2.457,50 con conseguente estinzione della pretesa in esse contenuta.
Condanna l' alla rifusione dei compensi di lite in favore dell'Erario stante che CP_1
parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato e li liquida con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 27.05.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza n. OI 00211694 notificata il 08 maggio 2024 con la quale l' aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.457,50 per CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983, anno 2016.
Il ricorrente, legale rappresentante di OXA Srl, dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Palermo n.166/2016, assumeva non avere mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento propedeutici all'ingiunzione opposta.
Aggiungeva che in ogni caso nessuna somma era dovuta atteso che, qualora venisse provata la notifica dell'atto presupposto, l' era decaduta dalla potestà CP_1
sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Eccepiva la prescrizione della pretesa, nonché l'assenza o mancanza di motivazione dell'atto impugnato.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente ed CP_1
assumeva la corretta notifica degli atti prodromici e il mancato avversarsi della prescrizione attesa la sospensione di essa per effetto della normativa emergenziale al tempo del Covid 19.
La causa, ritenuta matura per la decisione, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni rassegnate all'udienza, viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^ Il ricorso va accolto.
Esaminando i motivi di impugnazione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, CP_1
sostituendo l'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro
50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso de quo, parte ricorrente assume che il verbale di accertamento, atto prodromico all'ordinanza ingiunzione, non sia stato mai notificato. CP_ L' ha dato prova di avere notificato l'atto di accertamento relativo al periodo
2016 mediante atto prot. n. .5500.22/01/2020.0037099 a mezzo raccomandata CP_1
n. 78603840404-6, consegnata al portiere dello stabile in data 16.02.2020 e della quale è stata data notizia al destinatario con raccomandata in pari data.
^
Il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in
CP_ merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno
2016 di talchè, anche laddove l'atto di accertamento sia stato notificato, come in effetti, la contestazione è intervenuta tardivamente, ovvero oltre il termine di
CP_ novanta giorni dalla violazione, né l' ha dato prova di non averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro.
In mancanza di prova di notifica e/o di tempestiva notifica degli atti di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione, va dichiarata estinta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata. L'accoglimento dell'eccezione di decadenza con conseguente estinzione dell'obbligazione esonera dall'esame degli altri motivi di opposizione.
I compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente, come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, addì 03.06.2025
Il Giudice onorario
AL US
Firmato digitalmente