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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. iscritto al n. 2351 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Baldasseroni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Agostino Agaro, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, premesso Parte_1 che dalla relazione more uxorio con era nato il [...] e CP_1 Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto la modifica del decreto del 16.12.2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia nella causa n. 3581/2019 R.G.A.C. con cui era stato disciplinato l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio, disponendosi la riduzione del mantenimento ed in particolare un assegno di euro 200,00 con decorrenza dal deposito del ricorso. Il ha dedotto il mutamento delle Parte_1 condizioni di natura economica di entrambe le parti che giustificavano la modifica dell'importo a suo carico per il mantenimento del figlio, con la conferma delle ulteriori e vigenti statuizioni disposte dal Tribunale.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato alla trattazione ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
In data 14.03.2025 è stata depositata memoria di costituzione con la nomina del procuratore della resistente ed è stata depositato in data 25.3.2025 un accordo tra le parti.
All'udienza 02.04.2025 i difensori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate telematicamente.
Il Giudice, preso atto, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2351/2024 R.G.A.C., a parziale modifica del decreto del 16.12.2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia nella causa n. 3581/2019 R.G.A.C., così provvede:
2 A) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso, a titolo di mantenimento per il figlio la somma di euro 300,00, oltre Istat, con base Persona_2 dalla pubblicazione della sentenza.
B) Restano ferme tra le parti le ulteriori condizioni contenute nel decreto del
Tribunale n. 17914/2021 del 16.12.2021.
C) Spese del giudizio compensate
Si comunichi.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. iscritto al n. 2351 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Baldasseroni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Agostino Agaro, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, premesso Parte_1 che dalla relazione more uxorio con era nato il [...] e CP_1 Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto la modifica del decreto del 16.12.2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia nella causa n. 3581/2019 R.G.A.C. con cui era stato disciplinato l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio, disponendosi la riduzione del mantenimento ed in particolare un assegno di euro 200,00 con decorrenza dal deposito del ricorso. Il ha dedotto il mutamento delle Parte_1 condizioni di natura economica di entrambe le parti che giustificavano la modifica dell'importo a suo carico per il mantenimento del figlio, con la conferma delle ulteriori e vigenti statuizioni disposte dal Tribunale.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato alla trattazione ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
In data 14.03.2025 è stata depositata memoria di costituzione con la nomina del procuratore della resistente ed è stata depositato in data 25.3.2025 un accordo tra le parti.
All'udienza 02.04.2025 i difensori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate telematicamente.
Il Giudice, preso atto, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2351/2024 R.G.A.C., a parziale modifica del decreto del 16.12.2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia nella causa n. 3581/2019 R.G.A.C., così provvede:
2 A) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso, a titolo di mantenimento per il figlio la somma di euro 300,00, oltre Istat, con base Persona_2 dalla pubblicazione della sentenza.
B) Restano ferme tra le parti le ulteriori condizioni contenute nel decreto del
Tribunale n. 17914/2021 del 16.12.2021.
C) Spese del giudizio compensate
Si comunichi.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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