Art. 1.
Per elevare la capacita' operativa della guardia di finanza ai fini della lotta all'evasione fiscale, con la presente legge:
sono stabiliti i nuovi organici del personale del Corpo come indicato nell'articolo 2;
e' autorizzato il Ministro delle finanze ad effettuare la spesa straordinaria di lire 120 miliardi, per il periodo dal 1980 al 1984, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, per la realizzazione di un programma relativo all'addestramento del personale ed alle attrezzature didattiche, all'adeguamento delle infrastrutture addestrative, al potenziamento delle trasmissioni e dell'informatica, nonche' ad altre esigenze connesse con gli incrementi organici. Per gli anni 1981 e successivi la somma da iscrivere in bilancio sara' determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Per elevare la capacita' operativa della guardia di finanza ai fini della lotta all'evasione fiscale, con la presente legge:
sono stabiliti i nuovi organici del personale del Corpo come indicato nell'articolo 2;
e' autorizzato il Ministro delle finanze ad effettuare la spesa straordinaria di lire 120 miliardi, per il periodo dal 1980 al 1984, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, per la realizzazione di un programma relativo all'addestramento del personale ed alle attrezzature didattiche, all'adeguamento delle infrastrutture addestrative, al potenziamento delle trasmissioni e dell'informatica, nonche' ad altre esigenze connesse con gli incrementi organici. Per gli anni 1981 e successivi la somma da iscrivere in bilancio sara' determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.